LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1974, n. 42

Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell' ambiente.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1974
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

CAPO I
 Disciplina urbanistica in materia di cave e miniere e di
alterazioni dello stato dell' ambiente.
Art. 1
 
Fino all' entrata in vigore delle norme del piano urbanistico regionale, le Amministrazioni comunali interessate, qualora ne ricorrano le condizioni, disciplinano con particolari prescrizioni o divieti lo svolgimento delle attività oggettivamente idonee a produrre alterazioni non irrilevanti anche temporanee allo stato dell' ambiente, soprassuolo e sottosuolo compresi. In tal caso i piani regolatori generali - intercomunali o comunali - ed i programmi di fabbricazione devono contenere la delimitazione dei relativi ambiti e le relative norme di attuazione.
Art. 2
 
Nell' ipotesi di cui all' articolo precedente i Comuni provvederanno, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ad integrare con apposita normativa i regolamenti edilizi, al fine di disciplinare le attività idonee a produrre alterazioni non irrilevanti anche temporanee allo stato dell' ambiente, soprassuolo e sottosuolo compresi.
La vigilanza sull' applicazione della disciplina di cui al comma precedente è esercitata nei termini e nei modi previsti dall' articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle violazioni di tale disciplina si applicano le sanzioni previste dall' articolo 41 della predetta legge.
Art. 3
 
Il Comitato tecnico regionale, anche se nella composizione ridotta di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49, quando esamina gli strumenti urbanistici contenenti le indicazioni di cui all' articolo 1 della presente legge, viene integrato, di volta in volta, con:
- il Direttore del servizio dell' industria e delle miniere dell' Assessorato regionale dell' industria e del commercio o un suo sostituto;
- il Direttore del servizio regionale dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto.

CAPO II
 Disciplina in materia di coltivazione delle cave.
Art. 4
 
Nell' ambito del territorio regionale la coltivazione delle cave in disponibilità del proprietario è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall' Assessore regionale all' industria ed al commercio, su parere del Comitato regionale delle miniere e delle cave.
Art. 5
 
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio si trova il giacimento. Qualora quest' ultimo sia localizzato in zona che ricada nel territorio di due o più Comuni, la domanda dovrà essere presentata al Comune maggiormente interessato il quale ne darà immediata comunicazione agli altri.
Entro un mese dalla presentazione della domanda il Comune la inoltrerà all' Assessore regionale all' industria e al commercio, corredandola con un proprio motivato parere.
Entro lo stesso termine dovranno inviare il proprio parere gli altri Comuni eventualmente interessati.
Art. 6
 
La domanda deve contenere l' indicazione:
- del richiedente e del suo domicilio, nonché del titolo della disponibilità della cava;
- dell' ubicazione della cava;
- del materiale oggetto dell' escavazione;
- della durata presunta della coltivazione.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica atta a individuare l' ambito della zona d' intervento, nonché a rappresentare le costruzioni, le infrastrutture, la natura e l' ubicazione degli impianti e dei depositi e le altre opere da realizzare, oltre allo stato iniziale dei luoghi e alla loro sistemazione al termine dell' attività estrattiva.
Art. 7
 
Il Comitato regionale delle miniere, di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, assume la denominazione di Comitato regionale delle miniere e delle cave.
Il Comitato è integrato con i seguenti membri:
- il Direttore del Servizio regionale dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto;
- il Direttore dell' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio o un suo sostituto;
- il Direttore dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo sostituto;
- il Direttore regionale delle foreste o un suo sostituto;
- il Soprintendente ai monumenti, gallerie e antichità per il Friuli - Venezia Giulia o un suo sostituto.

Quando il Comitato tratta in materia di concessioni e autorizzazioni di sostanze minerarie viene integrato, altresì, di volta in volta, con:
- i Sindaci dei Comuni interessati o loro rappresentanti;
- il Capo dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;
- il Capo dell' Ufficio del Genio Civile competente per territorio;
- un rappresentante dell' Unione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli - Venezia Giulia.

I componenti indicati ai numeri 3) e 4) dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, possono farsi sostituire in seno al Comitato stesso.
Art. 8
 
Con il provvedimento d' autorizzazione l' Assessore regionale all' industria ed al commercio dispone sui modi d' esercizio dell' attività estrattiva, e detta le prescrizioni di massima delle opere di sistemazione dei luoghi e di ricostruzione dell' ambiente al termine di detta attività.
Del rilascio del provvedimento di autorizzazione è data comunicazione al Comune o a Comuni interessati per territorio nonché al Distretto minerario di Trieste.
Art. 9
 
La vigilanza sull' osservanza delle prescrizioni del presente Capo, spetta all' Assessore all' industria ed al commercio il quale si avvale, a tal fine, anche degli uffici del Distretto minerario di Trieste, nonché del Comune o dei Comuni interessati.
L' autorizzazione può essere revocata in qualsiasi tempo previa contestazione dell' inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.
Art. 10
 
La prosecuzione della coltivazione delle cave in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio dell' autorizzazione prevista dall' articolo 4.
L' istanza d' autorizzazione deve essere presentata nei modi prescritti dall' articolo 5 entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
L' Assessore all' industria ed al commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere e delle cave, può su istanza dell' interessato prorogare con provvedimento motivato il termine predetto fino ad un massimo di ulteriori tre mesi.
Qualora l' autorizzazione non venga richiesta, l' attività estrattiva deve cessare alla scadenza dei termini di cui al secondo comma ovvero al terzo comma del presente articolo.
Qualora l' autorizzazione venga denegata l' attività estrattiva deve cessare entro i termini e con le modalità stabiliti nel provvedimento di diniego.
Art. 11
 
Restano ferme le disposizioni in materia di coltivazione delle cave stabilite da leggi speciali statali e regionali.
CAPO III
 Disciplina in materia di alterazioni dello stato
dell' ambiente.
Art. 12
 
Fino all' entrata in vigore delle norme del piano urbanistico regionale, a tutela degli ambiti del territorio regionale riconosciuti di particolare interesse ambientale, le attività da disciplinare secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono soggette, quando interessino spazi di superficie superiore a mq. 500 ovvero movimenti di materiali di volume superiore a mc. 1000, con esclusione delle attività soggette a licenza edilizia e di quelle già disciplinate dal Capo II della presente legge, ad autorizzazione dell' Assessore ai beni ambientali e culturali, sentiti i pareri del Direttore del servizio della pianificazione territoriale e, per quanto di competenza, del Direttore del servizio della pianificazione urbana.
Alle autorizzazioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di autorizzazione alla coltivazione delle cave di cui al Capo II della presente legge.
Per le attività di scasso di terreni necessarie per le piantagioni arboree in zone collinari, l' autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana di concerto con l' Assessore ai beni ambientali e culturali.
Art. 13
 
Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle attività concernenti l' agricoltura, la bonifica ed il riordino fondiario, allorché sui progetti delle relative opere sia stato sentito il Comitato regionale consultivo delle bonifiche.
Art. 14
 
Il Comitato regionale consultivo per le bonifiche, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, e con legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, è integrato dal Direttore del servizio dei beni ambientali e culturali o da un suo sostituto.
CAPO IV
 Sanzioni
Art. 15
 
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate dai Servizi regionali competenti per materia e comportano l' applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione.
Quando l' infrazione sia continua e reiterata, la sanzione si applica con riferimento ad ogni successiva settimana nella quale si è protratta la trasgressione.
Art. 16
 
Oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate, il trasgressore sarà tenuto a provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino ovvero alla sistemazione dei luoghi ed alla ricostruzione dell' ambiente, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.
È fatta salva in ogni caso l' esecuzione d' ufficio a spese del trasgressore. La nota delle spese è determinata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 17
 
Qualora non sia possibile provvedere a quanto previsto al primo comma dell' articolo precedente, la sanzione pecuniaria viene irrogata fino al decuplo della misura massima prevista al primo comma dell' articolo 15.
Art. 18
 
La determinazione dell' ammontare delle sanzioni pecuniarie e la loro irrogazione spettano alla Giunta regionale.
Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo di sanzioni pecuniarie ovvero di rimborso delle spese per l' esecuzione d' ufficio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del TU 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 19
 
Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito << per memoria >> al Titolo II - Categoria VII - Rubrica n. 1 - il capitolo 307 con la denominazione: << Sanzioni pecuniarie e amministrative per infrazioni alle norme sulla disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell' ambiente >>.
Le entrate derivanti dal disposto dell' articolo 15 saranno versate al precitato capitolo 307 dell' esercizio 1974 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.