LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1974, n. 26

Concessione di finanziamenti alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per la corresponsione degli assegni perequativi, per il primo semestre 1974, al personale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/07/1974
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale ed interregionale, che applicano il << contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione >>, una somma pari a L. 22.000 per sette mensilità, oltre ad una integrazione del 25% della quattordicesima mensilità per l' anno 1974, per ciascun dipendente risultante nei libri matricola al 1 gennaio 1974 o data successiva, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dei datori di lavoro.
Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il primo semestre del 1974.
Art. 2
 
Ai fini dell' applicazione della presente legge le aziende concessionarie di autolinee di interesse interregionale devono aver ottenuto il disciplinare di concessione da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente sede nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 3
 
Per gli scopi della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 225 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IV - il capitolo 1153 con la denominazione: << Contributo alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale >> e con lo stanziamento di L. 225 milioni cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dall' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.