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Indice:
L.R. n. 26/1974
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
24 giugno 1974
, n.
26
Concessione di finanziamenti alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per la corresponsione degli assegni perequativi, per il primo semestre 1974, al personale.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/07/1974, N. 033
Data di entrata in vigore:
20/07/1974
Materia:
430.01
-
Trasporti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale ed interregionale, che applicano il << contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione >>, una somma pari a L. 22.000 per sette mensilità, oltre ad una integrazione del 25% della quattordicesima mensilità per l' anno 1974, per ciascun dipendente risultante nei libri matricola al 1 gennaio 1974 o data successiva, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dei datori di lavoro.
Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il primo semestre del 1974.
Art. 2
Ai fini dell' applicazione della presente legge le aziende concessionarie di autolinee di interesse interregionale devono aver ottenuto il disciplinare di concessione da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente sede nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 3
Per gli scopi della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 225 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IV - il capitolo 1153 con la denominazione: << Contributo alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale >> e con lo stanziamento di L. 225 milioni cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dall' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'
articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative