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Indice:
L.R. n. 50/1973
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
5 novembre 1973
, n.
50
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1 (Provvidenze per il miglioramento delle abitazioni rurali); 4 maggio 1973, n. 37 (Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli); 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo dell' azienda diretto - coltivatrice) e 13 giugno 1973, n. 48 (Finanziamento dell' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Secondo Piano Verde).
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13/11/1973, N. 055
Data di entrata in vigore:
28/11/1973
Materia:
210.01
-
Agricoltura
210.04
-
Zootecnia
420.05
-
Edilizia rurale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Dopo il
quarto comma dell' articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1
, viene aggiunto il seguente comma:
<< A partire dall' esercizio finanziario 1973, gli eventuali oneri graveranno su apposito capitolo di spesa obbligatoria, da iscrivere " per memoria" nel bilancio regionale. >>
Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito " per memoria" al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5252 con la denominazione:
<< Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti dai coltivatori diretti e dagli affittuari, anche associati, per la costruzione, trasformazione e ampliamento delle case di abitazione (articolo 10 legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1) (Spesa obbligatoria) >>.
Il predetto capitolo viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973.
Art. 3
Nell'
art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 37
, l' inciso " per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974" è sostituito con " per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975".
Nell' ultimo comma dell' art. 2 della precitata legge il riferimento alla " produzione bozzoli 1971" si intende modificato in " produzione bozzoli 1971 e 1972".
L'
art. 6 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 37
, è soppresso e sostituito dal seguente:
<< Art. 6
La spesa di lire 20 milioni, autorizzata con l' art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 6272 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, la cui denominazione viene conseguentemente modificata con l' indicazione della legge regionale e della prima quota.
L' onere di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli stessi esercizi. >>
Art. 4
L'
art. 7 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 37
, è soppresso e sostituito dal seguente:
<< Art. 7
Per le finalità previste dall' art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975.
La spesa di lire 40 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6273 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, la cui denominazione viene modificata con l' indicazione della legge regionale e della prima quota.
L' onere relativo agli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi. >>
Art. 5
Nel
primo comma dell' art. 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45
, l' inciso " nell' esercizio finanziario 1972" è rettificato in " nell' esercizio finanziario 1973".
Nel secondo comma dello stesso articolo l' inciso " per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 2001" si intende modificato in " per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2002".
L' art. 11 della citata legge regionale è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio finanziario e quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2002 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi. >>
La denominazione del precitato capitolo 6251 si intende conseguentemente modificata con l' indicazione della legge regionale e della prima annualità.
Art. 6
Nel
primo comma dell' art. 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48
, l' inciso " degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976" è modificato in " degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977".
L' art. 2 della citata legge regionale è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
L' onere di lire 780 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6274 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio finanziario e quello di pari importo previsto per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi. >>
Conseguente la denominazione del precitato capitolo 6274 viene modificata con l' indicazione della legge regionale e della prima quota.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative