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Indice:
L.R. n. 4/1973
Art. 1
Art. 2
Leggi regionali
Legge regionale
17 gennaio 1973
, n.
4
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, concernente, tra l' altro, provvidenze per l' edilizia e per le infrastrutture scolastiche.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/01/1973, N. 002
Data di entrata in vigore:
02/02/1973
Materia:
420.03
-
Edilizia scolastica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Dopo il
primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5
, viene inserito il seguente comma:
<< Fino all' importo massimo di lire 112,7 milioni del predetto limite d' impegno, i contributi potranno essere destinati ad integrare il finanziamento del piano quinquennale di opere di cui all' articolo 1 della presente legge, per la costruzione, l' ampliamento ed il completamento di edifici e, ove necessario, di palestre e di impianti sportivi e di ogni altra infrastruttura, destinati alle scuole dello obbligo, comprese quelle finanziabili con la
legge regionale 25 agosto 1971, n. 42
. >>
Art. 2
In relazione al disposto dell' articolo precedente, la denominazione del capitolo 537 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 viene così modificata:
<< Contributi annui costanti a favore di Province, Comuni e altri Enti, per la costruzione, la sistemazione, lo ampliamento, il completamento, l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio e ricreazione per studenti nonché, limitatamente all' importo di lire 112,7 milioni del limite di impegno previsto dall' articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, per l' integrazione dei finanziamenti del piano quinquennale per le scuole dell' obbligo, secondo il disposto dell' articolo 1 della precitata legge, ivi comprese le relative infrastrutture >>.
Analoga modifica di denominazione viene conseguentemente apportata anche al corrispondente capitolo 5203 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative