LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 33

Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e cooperative agricole.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1973
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario a termini dell' articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al fine di ridurre il tasso a carico dei prestatari alla misura del 3%.
La differenza tra il tasso d' interesse - comprensivo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario entro il limite stabilito per tale tipo di operazioni con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai sensi dell' articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello dovuto dalle ditte prestatarie, sarà liquidata conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 4.
Art. 2
 
L' agevolazione di cui al precedente articolo potrà essere accordata per i prestiti, di durata non superiore all' anno, concessi per le necessità della conduzione delle aziende agricole e per l' utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, erogati ai sottoindicati operatori agricoli, singoli od associati:
- coltivatori diretti;
- affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti che coltivano terreni anche in base a contratti verbali;
- agricoltori conduttori di aziende agricole e forestali; nonché alle cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel registro regionale delle cooperative, sia che conducano terreni sia che gestiscano impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi.

Art. 3
 
Il tasso a carico dell' operatore agricolo viene stabilito nella misura del 3% su tutte le operazioni, per le quali gli Istituti e gli Enti di credito richiederanno il contributo regionale di cui al precedente articolo 1.
Nessun altro onere farà carico ai prestatari oltre a quello relativo al pagamento del bollo sulle cambiali agrarie.
La Giunta regionale, con la medesima delibera con la quale autorizza la spesa dei fondi stanziati per i fini di cui al precedente articolo 1, stabilirà il riparto dei fondi a favore dei singoli Istituti ed Enti di credito ai quali, contemporaneamente, verrà data facoltà di concedere i prestiti agevolati di cui alla presente legge.
Prima di erogare prestiti agevolati di importo superiore ai 5 milioni per gli operatori singoli o ai 20 milioni per gli operatori associati e le cooperative, l' Istituto o l' Ente di credito dovrà chiedere ed ottenere il preventivo parere favorevole dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio.
Nelle operazioni di credito in natura la somministrazione può essere effettuata sino a 60 giorni prima della data di sconto delle cambiali agrarie.
I prestiti dovranno essere concessi con preferenza ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, nonché alle cooperative agricole, alle stalle sociali ed agli allevamenti cooperativi.
Art. 4
 
Alla concessione e contemporanea liquidazione del contributo regionale agli Istituti ed Enti di credito, si provvede, con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun Istituto ed Ente dovrà produrre rimanendo ad esso la responsabilità dell' esatto impiego delle somme erogate a prestito.
Per la decorrenza e la scadenza dei prestiti per i quali verrà richiesto il contributo regionale negli interessi dovranno assumersi le seguenti date: 10, oppure 20, oppure 30 del mese. Il calcolo degli interessi verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all' anno ed al mese commerciale, dal giorno dell' erogazione o sconto della cambiale a quello dell' estinzione compresi.
Qualora l' erogazione o lo sconto della cambiale dovessero avvenire - per festività od altri motivi - in data diversa da quelle suindicate, la ditta prestataria dovrà regolare a parte all' Istituto o Ente di credito gli interessi per i giorni di maggior durata del prestito, ferme restando ai fini del solo computo del contributo regionale le predette date del 10, 20 o 30 del mese.
Art. 5
 
L' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana potrà predisporre accertamenti presso gli Istituti ed Enti allo scopo di verificare l' esatta destinazione delle somme erogate per concorso interessi. Gli Istituti ed Enti sono tenuti a porre a disposizione dei funzionari incaricati dei predetti accertamenti le notizie ed i documenti occorrenti per l' espletamento di tali controlli.
Art. 6
 
Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le disposizioni e le agevolazioni recate dal RDL 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento di esecuzione della legge medesima di cui al DM 23 gennaio 1928, dalla legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonché, per quanto non contrastanti, quelle di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910.
Il contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato, per le medesime operazioni, con altre provvidenze contributive o creditizie previste da leggi statali o regionali.
Art. 7
 
I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia, di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all' articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, sino all' ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva, ritenute utili d' intesa con il Fondo Interbancario stesso.
Gli Istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al comma precedente, sono autorizzati ad effettuare una volta tanto, sull' importo originario del prestito, all' atto dell' erogazione, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.
Art. 8
 
Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6276 con la denominazione: << Contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell' articolo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1973 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La predetta spesa di lire 200 milioni fa carico, per lo esercizio finanziario 1973, al sopraccitato capitolo 6276 e quella di pari importo relativa a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.