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Indice:
L.R. n. 27/1973
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Leggi regionali
Legge regionale
17 aprile 1973
, n.
27
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 << Legge elettorale regionale >>.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/04/1973, N. 016
Data di entrata in vigore:
04/05/1973
Materia:
110.05
-
Elezioni
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il
secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Il Comune di Vajont, istituito con
legge regionale 16 giugno 1971, n. 22
, fa parte della circoscrizione di Pordenone. Il Comune di Erto e Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone ed il Comune di Forgaria nel Friuli è aggregato alla circoscrizione di Udine. >>
Art. 2
Il
primo comma dell' art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo successivo alla scadenza stessa, da calcolarsi secondo il criterio di cui al penultimo comma dell'
art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n. 3
. >>
Art. 3
Il
terzo comma dell' art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Il giorno stesso della pubblicazione di tale decreto l' Assessore regionale agli Enti locali ne cura la comunicazione al Commissario del Governo, ai Prefetti, ai Sindaci di tutti i Comuni della regione nonché al Presidente della Corte d' Appello di Trieste, ai Presidenti dei Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine ed ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali competenti. >>
Art. 4
Il
quarto comma dell' art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< I Sindaci dei Comuni della regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi, di ripartizione dei seggi e di fissazione della data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, con apposito manifesto che deve essere affisso all' Albo pretorio e nei luoghi consueti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Detto manifesto è predisposto e fornito dall' Assessore regionale agli Enti locali. >>
Art. 5
L' ultimo comma dell'
art. 19 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente del Comitato provinciale di controllo, a richiesta del Presidente della Commissione elettorale mandamentale o, previ sommari accertamenti, d' ufficio, invia apposito commissario presso il Comune per la distribuzione dei certificati stessi. >>
Art. 6
Il
secondo comma dell' art. 24 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Trascorso inutilmente il termine fissato dal comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Presidente del Comitato provinciale di controllo il quale provvede a fare eseguire le operazioni necessarie a mezzo di apposito commissario che può essere nominato anche d' ufficio. >>
Art. 7
Alla
lettera d) dell' art. 29 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, le parole: << ed i medici condotti >> sono sostituite dalle parole: << ed i sanitari condotti >>.
Art. 8
Alla
lettera g) dell' art. 29 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, sono aggiunte le seguenti parole: << e degli Enti regionali >>.
Art. 9
Il testo dell'
art. 36 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 36
Il Presidente dell' Ufficio elettorale di Sezione dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare due estratti contenenti i risultati della votazione e dello scrutinio che fa rimettere subito, tramite il Comune, rispettivamente all' Ufficio provinciale degli Enti locali per l' inoltro alla Presidenza della Giunta regionale ed alla Prefettura competente per territorio. >>
Art. 10
Il
secondo comma dell' art. 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Il Presidente dell' ufficio invia ai Consiglieri risultati eletti l' attestato della avvenuta proclamazione e ne dà immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, all' Assessorato regionale degli Enti locali ed alla Prefettura. >>
Art. 11
Il
terzo comma dell' art. 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Dell' avvenuta proclamazione viene data conoscenza al pubblico mediante il manifesto di cui al secondo comma del successivo art. 44. >>
Art. 12
Il testo dell'
art. 42 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 42
Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all' articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale, all' Assessorato regionale degli Enti locali ed alla Prefettura. >>
Art. 13
Il testo del terz' ultimo comma dell'
art. 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< L' Ufficio centrale regionale comunica immediatamente agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. >>
Art. 14
L' ultimo comma dell'
art. 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Il Presidente dell' Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale, all' Assessorato regionale degli Enti locali ed alle Prefetture della regione. >>
Art. 15
Il testo del
secondo comma dell' art. 44 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Delle proclamazioni di cui al primo comma dell' art. 39 ed al primo comma del presente articolo viene data notizia ufficiale al pubblico dal Presidente della Giunta regionale mediante apposito manifesto da affigersi all' albo pretorio e nei luoghi consueti di ciascun Comune a cura del Sindaco. >>
Art. 16
Il testo dell'
art. 50 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 50
Fino a quando non saranno operanti gli Uffici elettorali della Regione, le competenze spettanti all' Assessorato regionale degli Enti locali continueranno ad essere esercitate dalle Prefetture territorialmente competenti, previa intesa tra la Giunta regionale ed il Ministero dell' Interno per ogni elezione del Consiglio regionale. L' Assessorato regionale degli Enti locali provvederà però agli adempimenti di cui al terzo e quarto comma dell' art. 3, al secondo comma dell' art. 4 ed al secondo comma dell' art. 5. >>
Art. 17
Il testo dell'
art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 51
Tutte le spese conseguenti all' attuazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se incontrate da altre Amministrazioni pubbliche.
Le spese per l' allestimento dei seggi, per le copie ed estratti delle liste elettorali, per le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione e quelle previste dagli artt. 18, 21, 23, 24 e 25 della presente legge sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.
Per la rifusione di altre spese generali relative alle elezioni regionali e non ripartibili, è assegnato ai singoli Comuni un contributo forfettario di lire 30.000 per ogni sezione elettorale. >>
Art. 18
Il testo dell'
art. 52 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 52
Le spese per la prima attuazione della presente legge in occasione della prossima elezione del Consiglio regionale, previste in lire 840 milioni, faranno carico al capitolo 441 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973.
Le spese per le successive elezioni regionali verranno fronteggiate con il fondo che di volta in volta verrà iscritto nell' apposito capitolo del bilancio regionale relativo ai singoli esercizi finanziari nel corso dei quali si svolgono elezioni regionali. >>
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative