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Indice:
L.R. n. 47/1972
Art. 1
Art. 2
Leggi regionali
Legge regionale
17 novembre 1972
, n.
47
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, contenente provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della Regione.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/11/1972, N. 043
Data di entrata in vigore:
07/12/1972
Materia:
310.05
-
Volontariato
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Le speciali sovvenzioni previste dall'
art. 1 della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15
, a favore delle Associazioni dei donatori volontari di sangue possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori - lavoratori autonomi - non ammessi a fruire dei benefici della
legge 13 luglio 1967, n. 584
.
Art. 2
Per la concessione delle sovvenzioni di cui alla
legge regionale 19 maggio 1970, n. 15
, così come integrata dal precedente art. 1, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1972, l' ulteriore spesa di lire 25 milioni.
Detto maggior onere fa carico al capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 50 milioni mediante prelevamento di lire 25 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
Il maggior stanziamento di lire 25 milioni, autorizzato con la presente legge, eventualmente non impegnato nello esercizio 1972, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1973.
Per effetto di quanto disposto dall' art. 1 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 280 viene così modificata: << Sovvenzioni a favore delle Associazioni dei donatori volontari di sangue per la propaganda trasfusionale, in collaborazione con i Centri trasfusionali operanti nella stessa zona di attività dell' Associazione, e per il funzionamento delle Associazioni medesime, nonché contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori - lavoratori autonomi - non ammessi a fruire dei benefici previsti dalla
legge 13 luglio 1967, n. 584
>>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative