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Indice:
L.R. n. 46/1972
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
16 novembre 1972
, n.
46
Sussidi a favore dei nefropatici.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/11/1972, N. 043
Data di entrata in vigore:
07/12/1972
Materia:
320.02
-
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici, che versino in condizioni di bisogno, a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi nonché per quelle necessarie al trapianto del rene ed alla successiva assistenza.
Tali sussidi avranno carattere integrativo di quelli eventualmente disposti dagli istituti mutualistici a favore dei loro assicurati.
Art. 2
I sussidi sono disposti con decreto dell' Assessore alla igiene ed alla sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, accompagnata da certificato medico attestante la necessità del trattamento emodialitico o del trapianto, dalla previsione della spesa e da una dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza circa le condizioni economiche del paziente.
I sussidi saranno erogati, di norma, in via anticipata nella misura del 60% del sussidio, mentre il rimanente importo sarà liquidato ad intervento eseguito.
L' Assessore all' igiene ed alla sanità accerterà l' uso del sussidio per i fini per i quali è stato concesso.
Art. 3
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 la spesa di lire 25 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 287 con la denominazione: << Sussidi straordinari a favore dei nefropatici a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi e al trapianto del rene ed alla successiva assistenza >> e con lo stanziamento di lire 25 milioni cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 25 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1972, fa carico al sopracitato capitolo 287 e quella di pari importo, autorizzata per l' esercizio finanziario 1973, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
Lo stanziamento relativo all' esercizio finanziario 1972, eventualmente non impegnato in detto esercizio, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1973.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative