LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 agosto 1972, n. 33

Rifinanziamento e modifiche della LR 26 giugno 1970, n. 24 << Istituzione della Consulta regionale dell' emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie >> come modificata ed integrata dalla LR 12 agosto 1971, n. 34. Rifinanziamento della LR 24 marzo 1971, n. 9 << Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno >>. Rifinanziamento della LR 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni << Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli - Venezia Giulia >>. Rifinanziamento della LR 17 agosto 1971, n. 37 << Provvidenze integrative a favore degli invalidi civili inabili al lavoro della Regione Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/08/1972
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
310.02 - Assistenza sociale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

TITOLO I
 Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26
giugno 1970, n. 24 << Istituzione della Consulta regionale
della emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori
emigrati e delle loro famiglie >> come modificata
ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34.
Art. 1
 
All' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, così come modificato dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, è aggiunto il seguente comma:
<< I benefici di cui al presente articolo potranno essere concessi ai lavoratori emigrati e loro familiari che ne facciano richiesta alla propria Amministrazione comunale entro e non oltre sei mesi dalla data del rimpatrio se provenienti da Paesi europei, e non oltre un anno se provenienti da Paesi extra europei. >>

Art. 2
 
All' articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è aggiunto il seguente comma:
<< Il rimborso di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi previsti dalle lettere a), b) ed e) dell' articolo 6, viene effettuato dall' Amministrazione regionale nella misura del 90% degli importi per i quali sia stata data la prevista conferma di copertura. >>

Art. 3
 
Dopo l' articolo 7, Capo IV, della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, viene aggiunto il seguente articolo 7 bis:
<< Art. 7 bis
 
Tra le spese dirette per le iniziative previste dall' articolo 1, punto 4, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono comprese quelle derivanti dalla distribuzione gratuita ai figli degli emigrati che frequentino il secondo ciclo della scuola elementare e la scuola media dell' obbligo fuori del territorio della Regione, in Italia od allo estero, e che ne facciano richiesta, di testi contenenti nozioni storiche, geografiche, linguistiche, delle tradizioni popolari, delle caratteristiche etniche e dell' ambiente naturale della Regione, come sussidio scolastico ed al fine di mantenerli spiritualmente uniti alla terra di origine.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, corredate da una dichiarazione della scuola frequentata dal richiedente, attestante l' iscrizione. >>

Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 335 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.
La spesa di lire 335 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 302 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 165 milioni a 500 milioni.
TITOLO II
 Rifinanziamento della legge regionale 24 marzo 1971, n. 9
<< Interventi integrativi di assistenza sociale a
favore di lavoratori in condizioni di bisogno >>.
Art. 5
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 24 marzo 1971, n. 9, è autorizzata un' ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.
La spesa di lire 100 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 309 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni.
TITOLO III
 Rifinanziamento della legge regionale 14 agosto 1969, n 28
e successive modificazioni ed integrazioni
<< Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti
nella Regione Friuli - Venezia Giulia >>.
Art. 6
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata un' ulteriore spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.
La spesa di lire 50 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 298 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 250 milioni.
TITOLO IV
 Rifinanziamento della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37
<< Provvidenze integrative a favore degli
invalidi civili inabili al lavoro della Regione
Friuli - Venezia Giulia >>.
Art. 7
 
Per le finalità previste della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 è autorizzata un' ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.
La spesa di lire 100 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 600 milioni a lire 700 milioni.
TITOLO V
 Norme finanziarie
Art. 8
 
Alla maggiore spesa di lire 585 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1972 a carico dei capitoli: 302, 309, 298 e 295 si provvede, per lire 485 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento viene elevato di lire 485 milioni, e per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 10 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 585 milioni relativo all' esercizio finanziario 1973 e quello di lire 100 milioni autorizzato con l' articolo 7 per l' esercizio finanziario 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.