TITOLO I
Interventi regionali per agevolare la costruzione,
l' acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni
di assistenza per anziani.
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro Consorzi, nonché ad altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni, contributi annui costanti, per un periodo non eccedente gli anni 20, in misura non superiore al 7% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento, il completamento, l' ammodernamento, l' adattamento e la riparazione di edifici da destinare a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane.
Nella spesa ammissibile sono computati anche il prezzo di acquisto dell' area e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo dell' opera, per spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti indicati nell' articolo precedente contributi in conto capitale, erogabili anche in più esercizi finanziari, sino alla percentuale massima dell' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' acquisto di attrezzature e di arredi destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane.
Art. 3
Agli effetti della presente legge sono considerati:
a) case per anziani, gli edifici o complessi di edifici comunque denominati (case di riposo, case - albergo, case per ferie) che sono destinati ad accogliere, anche temporaneamente, con trattamento convittuale, persone che più non esercitino, per raggiunti limiti di età o per invalidità, alcuna attività professionale pubblica o privata;
b) centri diurni di assistenza, i locali in cui le persone anziane possono, durante il giorno, usufruire di servizi sociali, di svago, di ristoro e di altre prestazioni connesse alla loro condizione.
Art. 4
I progetti di nuove case per anziani, per la cui realizzazione si richiede il contributo regionale ai sensi dell' art. 1, devono conformarsi alle apposite prescrizioni che saranno dettate con norme regolamentari di esecuzione da emanarsi entro 3 mesi dalla promulgazione della presente legge, in ordine:
a) ai requisiti di idoneità delle aree;
b) al numero dei piani fuori terra;
c) al numero dei posti letto ed, in relazione a questi, al volume degli ambienti e alla superficie dell' intero complesso;
d) al rapporto fra superficie coperta e superficie disponibile;
e) alle caratteristiche dei servizi, delle attrezzature e degli impianti comuni;
f) alla sistemazione degli spazi all' aperto;
g) ad altri eventuali requisiti.
Art. 5
Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 devono pervenire all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, per gli esercizi 1971 e 1972, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Esse devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) deliberazione dell' organo competente, con cui si dà avvio al procedimento amministrativo per la realizzazione dell' iniziativa e si autorizza la richiesta del contributo regionale;
b) relazione illustrativa dell' iniziativa, con indicazione dei mezzi di finanziamento;
c) pianta dell' edificio con indicazione del prezzo concordato, se trattasi di acquisto;
d) progetto di massima dell' opera con il preventivo sommario di spesa, se trattasi di nuova costruzione o di ampliamento o completamento o ammodernamento o adattamento o riparazione di edificio già esistente;
e) preventivo di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature e di arredi.
Art. 6
L' assegnazione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, di concerto con l' Assessore ai lavori pubblici, nei casi di cui alle lettere c) e d) dello articolo precedente, e con l' Assessore all' igiene e alla sanità, secondo un piano di riparto, nel quadro di un intervento programmato.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, previa presentazione - a seconda dei casi - del progetto esecutivo dell' opera o dei preventivi documentati delle forniture.
All' erogazione dei contributi si provvede con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Art. 7
I mutui contratti per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo ai sensi dell' art. 1 potranno essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione.
La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Art. 8
Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi di cui all' art. 1, sono vincolati per anni 30 alla destinazione prevista dalla presente legge. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dell' Ente beneficiario del contributo, nei libri tavolari o nei registri immobiliari.
L' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare la cancellazione del vincolo, quando non sia possibile o non sia conveniente mantenere ulteriormente la suddetta destinazione.
TITOLO II
Interventi regionali per agevolare l' assistenza domiciliare
a favore di persone anziane indigenti.
Art. 9
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese sostenute da Comuni o da Enti Comunali di Assistenza o da loro Consorzi per l' assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti.
Il contributo regionale sarà commisurato al numero delle persone assistite e non potrà superare la somma annua di lire 100.000 per ciascuna di esse.
Art. 10
Per assistenza domiciliare si intende l' attività prestata da collaboratrici domestiche e da altro personale di assistenza generico o specializzato, con il fine di consentire alle persone anziane indigenti di mantenere la loro autonomia al di fuori di ambienti comunitari.
Art. 11
Le domande per la concessione dei contributi di cui all' art. 9, corredate da un elenco contenente i nominativi delle persone assistite con l' indicazione del rispettivo domicilio, dovranno essere presentate all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato entro il mese di marzo di ciascun anno.
Su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, la Giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei fondi disponibili.
Art. 12
L' erogazione dei contributi è disposta con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
Entro il mese di febbraio dell' anno successivo a quello dell' avvenuta erogazione, è fatto obbligo agli Enti beneficiari di trasmettere all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, la dimostrazione circa lo impiego dei contributi ottenuti.
TITOLO III
Disposizioni finanziarie
Art. 13
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 610 con la denominazione << Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro Consorzi, nonché di altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni, per la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento, il completamento, l' ammodernamento, l' adattamento e la riparazione di edifici da destinare a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 10 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni relativo alla annualità dell' esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 610 e quello conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 14
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 2 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 609 con la denominazione: << Contributi, sino all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro Consorzi, nonché di altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni, per l' acquisto di attrezzature e di arredi destinati a case ed a centri diurni di assistenza per persone anziane >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede, per lire 100 milioni, mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 10 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 200 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 31 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni.
L' onere di lire 300 milioni relativo all' esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 609, mentre quello di pari importo, autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 15
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 9 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1973 e 1974, la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 294 con la denominazione << Concorso nelle spese sostenute da Comuni o da Enti Comunali di assistenza o da loro Consorzi per l' assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971.
Nell' elenco 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, viene ridotto di lire 100 milioni lo stanziamento della sesta partita iscritta alla Sezione IV - Rubrica n. 6.
L' onere di lire 100 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1971, fa carico al sopracitato capitolo 294, mentre quello di pari importo, autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, a fronte della cessazione della spesa di pari importo di cui alla
legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, prevista fino all' esercizio finanziario 1972.
Art. 16
Lo stanziamento relativo all' esercizio finanziario 1971, eventualmente non impegnato nell' esercizio medesimo, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1972.