LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1972, n. 20

Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella << Friulia SpA >>

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1972
Materia:
170.06 - Società finanziarie

Art. 1
 
La verifica che l' attività della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA >> si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale, come previsto dall' art. 1 delle legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, e sia costantemente rivolta al conseguimento di quegli obiettivi, cui è subordinata la partecipazione azionaria della Regione in detta Società, è devoluta al Comitato interassessorile, istituito con l' articolo 3 bis della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come integrata dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35. A tal fine il Comitato è integrato, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, con la partecipazione dell' Assessore all' industria ed al commercio.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere opportune modifiche allo statuto della << Friulia SpA >>, al fine di rendere più agevole la verifica di cui al precedente comma.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA >>, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino a concorrenza dell' importo di lire 2.500 milioni.
I modi e i tempi di attuazione di quanto previsto dal precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 3
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 718 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l' art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.
La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata con l' articolo 2 della presente legge fa carico al precitato capitolo 718.