LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 novembre 1971, n. 49

Ammissione - in via straordinaria - di iniziative di interesse turistico alle provvidenze previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/1971
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
Per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1971, a prendere in esame anche le domande regolarmente presentate, entro il 31 gennaio 1971, al Commissario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia per la concessione degli analoghi contributi previsti dal decreto 21 gennaio 1963, n. 1, del Commissario Generale del Governo per il territorio di Trieste.
Ai fini di cui al precedente comma il Commissario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia inoltrerà all' Assessorato regionale del turismo le domande specificando i motivi del mancato accoglimento delle medesime.
Art. 2
 
I contributi di cui al precedente articolo potranno essere concessi anche per iniziative in corso di attuazione o già ultimate.