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Indice:
L.R. n. 43/1971
CAPO I
SEZIONE I
Art. 1
SEZIONE II
Art. 2
CAPO II
Art. 3
Art. 4
CAPO III
Art. 5
CAPO IV
Art. 6
CAPO V
Art. 7
CAPO VI
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Leggi regionali
Legge regionale
26 agosto 1971
, n.
43
Modifiche delle leggi regionali per l' assistenza scolastica e per il diritto allo studio.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 31/08/1971, N. 032
Data di entrata in vigore:
31/08/1971
Materia:
330.02
-
Assistenza scolastica - Diritto allo studio
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
INTERVENTI PER LA FREQUENZA
DELLA SCUOLA DELL' OBBLIGO
E DELLA SCUOLA MATERNA
SEZIONE I
Contributi per il trasporto degli alunni delle scuole
materne ed elementari, per il trasporto ed i libri di testo
degli studenti della scuola media dell' obbligo.
Art. 1
Gli articoli 1, 2 e 3 della
legge regionale 6 settembre 1965, n. 19
, modificata ed integrata dalla
legge regionale 19 luglio 1966, n. 15
, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 1
Allo scopo di concorrere all' eliminazione degli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano la frequenza della scuola dell' obbligo e della scuola materna, l' Amministrazione regionale, fino a quando lo Stato non vi provvederà integralmente, è autorizzata ad accordare contributi ai Comuni ed a Consorzi di Comuni, che all' uopo si costituiscano, sulle spese facoltative che essi sostengono per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell' obbligo, e per libri di testo distribuiti agli studenti meno abbienti della scuola media dell' obbligo.
Art. 2
Per ottenere i contributi di cui all' art. 1, i Comuni e i Consorzi di Comuni presentano all' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali, entro i termini stabiliti dall' Assessorato stesso, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
Sulle domande dei Comuni e dei Consorzi di Comuni e sui preventivi predisposti dai medesimi, esprimerà, per quanto di competenza, il proprio parere il Servizio regionale dei trasporti.
È fatto obbligo ai Comuni e ai Consorzi di Comuni destinatari dell' intervento regionale di presentare all' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati erogati.
Art. 3
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto dei fondi disponibili, determinando il contributo da commisurare di norma entro il 60% della spesa riconosciuta ammissibile; in casi particolari il contributo può essere elevato fino ad un massimo del 90%.
L' erogazione del contributo è disposta con decreto dell' Assessore regionale all' istruzione ed alle attività culturali. >>
SEZIONE II
Fornitura gratuita di testi contenenti nozioni sulla
regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
Tra le spese dirette per le iniziative previste dall' articolo 1, punto 4) lettera a) della
legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
, sono comprese quelle derivanti dalla distribuzione gratuita agli alunni del secondo ciclo della scuola elementare e agli studenti della scuola media dell' obbligo di testi contenenti nozioni storiche, geografiche, linguistiche, delle tradizioni popolari, delle caratteristiche etniche e dell' ambiente naturale della Regione, nonché dalla fornitura di materiale audio - visivo, da utilizzare per l' espletamento dell' attività didattica.
CAPO II
INTERVENTI PER LA FREQUENZA
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 3
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della
legge regionale 6 settembre 1965, n. 19
, modificata ed integrata dalla
legge regionale 19 luglio 1966, n. 15
, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 4
È istituito un assegno regionale di studio, integrabile con un contributo per spese di viaggio, a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica. Il contributo per spese di viaggio non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta a tale scopo.
Art. 5
Possono ottenere l' assegno di studio gli studenti che:
a) siano iscritti a scuole secondarie superiori o a istituti di istruzione artistica, statali o legalmente riconosciuti o parificati;
b) appartengano a famiglie residenti nella Regione, aventi un reddito lordo, accertato ai fini della imposta di famiglia, non superiore a lire 1.400.000, aumentato di lire 100.000 per ogni familiare convivente, escluso il capo famiglia. Detto limite è, inoltre, aumentato di lire 200.000 per ogni familiare studente di scuola secondaria superiore, di Istituti di istruzione artistica o di Università, a cominciare dal secondo;
c) abbiano conseguito la promozione nell' anno precedente.
Art. 6
L' assegno di studio è fissato nella misura di lire 40.000 annue.
Art. 7
Il contributo per spese di viaggio è ragguagliato in misura di lire 1.500 per chilometro di distanza dal Comune di residenza alla località sede della scuola, fino ad un massimo di lire 100.000.
La maggiorazione è attribuibile a coloro che frequentino scuole fuori dal Comune di residenza, quando in questo non vi siano scuole dello stesso tipo e grado, e va calcolata sulla distanza dal Comune di residenza al Comune più vicino, sede di una scuola dello stesso tipo e grado.
Art. 9
Le domande per l' assegno di studio devono essere presentate al Comune di residenza, il quale provvederà ad istruirle, a formare ed approvare gli elenchi degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di legge ed a trasmetterli all' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali, entro il termine stabilito dall' Assessorato medesimo.
Art. 10
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione ed alle attività culturali, determina per ciascun Comune il finanziamento per i contributi da corrispondere agli studenti da ammettere all' assegno di studio ed all' eventuale contributo per spese di viaggio ed approva il piano di spesa e di riparto dei fondi da assegnare ai singoli Comuni per le erogazioni a favore degli aventi diritto in conformità ai criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5. >>
Art. 4
Gli articoli 8 e 11 della
legge regionale 6 settembre 1965, n. 19
, modificata ed integrata dalla
legge regionale 19 luglio 1966, n. 15
, sono abrogati.
CAPO III
ASSEGNI DI STUDIO
A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Art. 5
Per le finalità previste dalla
legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' esercizio finanziario 1972.
CAPO IV
INTERVENTI PER LA GESTIONE DI MENSE,
DI DOPOSCUOLA, DI CASE DELLO STUDENTE
E PER SERVIZI PSICO - SOCIALI
Art. 6
Per le finalità previste dall'
art. 1 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 25
, nonché per i servizi psico - sociali, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972.
CAPO V
ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI
Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti intesi ad assicurare contro i rischi da infortuni, gli alunni, gli studenti ed il personale insegnante e non insegnante della scuola elementare e media dell' obbligo.
L' intervento potrà coprire i seguenti rischi:
a) infortuni che si verifichino durante la frequenza della scuola o in dipendenza d' iniziative promosse dalla scuola o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa;
b) la responsabilità civile degli insegnanti, delle autorità scolastiche e del personale addetto alla sorveglianza, che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per infortuni occorsi agli alunni e agli studenti assicurati.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 30 milioni.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 8
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 sono istituiti i seguenti capitoli:
al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV
-
Cap. 180 - << Sovvenzioni e sussidi a Comuni, Patronati, Casse scolastiche ed altri Enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonché per servizi psico - sociali >>, con lo stanziamento di lire 80 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 522 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971.
-
Cap. 181 - << Interventi per l' assicurazione contro gli infortuni degli alunni e degli studenti, del personale insegnante e non insegnante della scuola dell' obbligo >>, con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971.
La spesa di lire 80 milioni prevista dall' articolo 6 della presente legge per l' esercizio 1971 fa carico al sopracitato capitolo 180 e quella autorizzata col precedente articolo 7 fa carico al predetto capitolo 181.
La corrispondente spesa prevista per l' esercizio 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
La variazione relativa al capitolo 161 si intende conseguentemente apportata anche nell' elenco n. 1, allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, approvato con l'
articolo 5 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1
.
Art. 9
La spesa di lire 150 milioni, autorizzata dall' articolo 5 della presente legge per l' esercizio 1972, farà carico al capitolo del bilancio di detto esercizio corrispondente al capitolo 522 dell' esercizio 1971, su cui grava l' analoga spesa afferente tale ultimo esercizio, facendo fronte al relativo onere con la cessazione della spesa, di pari importo, autorizzata con la
legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
, fino all' esercizio 1971.
Art. 10
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative