CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
La Regione, d' intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con gli Enti locali interessati, nell' intento di concorrere alla creazione di strutture formative più rispondenti alle reali esigenze di un diritto allo studio modernamente e democraticamente inteso, nonché di perseguire il superamento dei plessi pluriclassi nella scuola elementare, si propone l' obbiettivo di una scuola a tempo pieno nell' intera fascia dell' obbligo scolastico.
Art. 2
Nei Comuni, dove hanno luogo esperimenti di scuola a tempo pieno, il Consiglio comunale istituisce un comitato consultivo per il diritto allo studio, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle componenti interessate ai problemi della scuola a livello comunale.
A detto comitato spetta di esprimere pareri e proposte per la migliore attuazione degli esperimenti di scuola a tempo pieno, nonché per il coordinamento delle iniziative di competenza del Comune connesse agli esperimenti medesimi.
Con la delibera di istituzione, da adottare entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale provvede a determinare la composizione del comitato, che è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato e del quale fanno parte almeno due consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.
CAPO II
PROVVEDIMENTI PER I TRASPORTI
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare ai Comuni sedi dei centri di scuola a tempo pieno contributi sulle spese che gli stessi sostengono per il trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie dell' obbligo, che frequentano i centri.
Il contributo può essere commisurato fino ad un massimo del 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 4
I Comuni di cui all' articolo 3 dovranno presentare all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, entro i termini che annualmente verranno stabiliti dallo Assessorato medesimo, domanda di contributo con allegato il preventivo della spesa programmata.
Art. 5
Per i fini di cui all' articolo 3, i Comuni sedi dei centri di scuola a tempo pieno sono altresì autorizzati all' acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni.
Il contributo per l' acquisto di mezzi di trasporto può essere erogato fino ad un massimo del 90% del costo e può essere accordato, in relazione agli importi disponibili ed all' effettiva esigenza, in un' unica soluzione o con impegno pluriennale nei limiti della durata della presente legge.
Sulle domande dei Comuni e sui preventivi predisposti dai medesimi, per i fini di cui al presente articolo, nonché per quelli previsti dall' articolo 3, esprimerà il proprio parere il Servizio regionale dei trasporti.
Art. 6
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto dei fondi disponibili, determinando, per ciascun Comune, la spesa ammessa e la misura del contributo.
Art. 7
È fatto obbligo ai Comuni destinatari dell' intervento regionale di presentare all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.
CAPO III
PROVVEDIMENTI PER MENSE
E REFEZIONI SCOLASTICHE
Art. 8
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare ai Comuni di cui all' articolo 3 contributi per la gestione delle mense e delle refezioni dei centri di scuola a tempo pieno.
La misura dell' intervento regionale sarà determinata annualmente, in relazione agli importi disponibili.
Art. 9
I Comuni interessati presenteranno richiesta all' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali nei termini che verranno annualmente stabiliti dall' Assessorato medesimo, allegando i preventivi della spesa.
Art. 10
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto, determinando per ciascun Comune la spesa ammessa e la misura del contributo.
Art. 11
È fatto obbligo al Comune destinatario dell' intervento regionale di presentare all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.
CAPO IV
INIZIATIVE PARTICOLARI
PER I CENTRI DI SCUOLA A TEMPO PIENO
SEZIONE I
Spese dirette per la scuola a tempo pieno
Art. 12
L' Amministrazione regionale, d' intesa con le competenti autorità scolastiche della Regione, potrà assumere le seguenti iniziative:
a) organizzazione di corsi per l' aggiornamento degli insegnanti;
b) attuazione di programmi di sperimentazione didattica;
c) stampa di documentazioni sull' attività dei centri di scuola a tempo pieno.
SEZIONE II
Interventi verso i Comuni per la scuola a tempo pieno
Art. 13
I Comuni di cui all' articolo 3, al fine di perseguire nelle migliori condizioni possibili un obiettivo di moderna scuola a tempo pieno, potranno assumere, d' intesa con le competenti autorità scolastiche locali, le seguenti iniziative:
a) dotazione di sussidi didattici;
b) concorso nell' acquisto di libri di testo per la scuola media da assegnare agli studenti meno abbienti;
c) organizzazione di viaggi collettivi di studio;
d) istituzione di anagrafi scolastiche;
e) dotazione di servizi medico - psico - sociali;
f) promozione, d' intesa con i centri di orientamento scolastico - professionale, di attività particolari tendenti ad un effettivo orientamento scolastico e professionale, tenendo conto delle determinazioni del programma regionale di sviluppo economico - sociale per il quinquennio 1971- 75;
g) istituzione e gestione di corsi facoltativi d' insegnamento di lingue straniere per la durata del secondo ciclo della scuola elementare.
La misura dell' intervento regionale sarà determinata annualmente, in relazione agli importi disponibili.
Art. 14
I Comuni interessati presenteranno richiesta all' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali nei termini che verranno annualmente stabiliti dall' Assessorato medesimo, allegando i preventivi della spesa.
Art. 15
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto, determinando per ciascun Comune la spesa ammessa e la misura del contributo.
Art. 16
È fatto obbligo al Comune destinatario dell' intervento regionale di presentare all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.
CAPO V
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
Art. 17
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti intesi ad assicurare contro i rischi da infortuni gli studenti ed il personale insegnante e non insegnante dei centri scolastici di cui alla presente legge.
Tali provvedimenti vengono estesi anche alle attività ricreative e sportive svolte in orario extrascolastico dagli alunni della scuola dell' obbligo, mediante l' utilizzazione di palestre, di campi sportivi, di cortili e di altre attrezzature facenti parte di complessi scolastici.
L' intervento potrà coprire i seguenti rischi:
a) infortuni che si verifichino durante la frequenza della scuola o in dipendenza d' iniziative promosse dalla scuola o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa;
b) la responsabilità civile degli insegnanti, delle autorità scolastiche e del personale addetto alla sorveglianza, che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per infortuni occorsi agli alunni assicurati.
Art. 18
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, di concerto con l' Assessore alle finanze, delibera sulle forme assicurative più idonee, sulle condizioni e sulle estensioni assicurative, entro i limiti della somma disponibile.
CAPO VI
PROVVEDIMENTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA
E PER LE INFRASTRUTTURE PARASCOLASTICHE
Art. 19
Ai Comuni sedi di centri di scuola a tempo pieno, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare contributi per la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione, nonché per le attrezzature e per l' arredamento di edifici scolastici e di edifici destinati ad opere infrastrutturali parascolastiche.
Per la costruzione degli edifici scolastici, i Comuni interessati si atterranno alle vigenti norme nazionali.
Art. 20
Per opere infrastrutturali parascolastiche si intendono gli edifici destinati a mense, sale di lettura, di ricreazione, nonché ambienti e costruzioni destinati ad attività sportive e ricreative.
Art. 21
Gli interventi per i fini di cui all' articolo 19 verranno attuati mediante contributi annui costanti per un periodo non superiore ai venti anni e nella misura massima del 6% della spesa ritenuta ammissibile.
La spesa ammissibile comprende, oltre al costo dell' opera, delle attrezzature e dell' arredamento, anche quello per l' acquisto dell' area edificabile, nonché una quota per spese generali e di collaudo non superiore all' 8% del costo dell' opera.
Sugli interventi per le opere infrastrutturali parascolastiche da destinarsi ad attività sportive e ricreative, sarà sentito il parere del competente Servizio regionale.
Art. 22
I Comuni che intendono usufruire dell' intervento pluriennale di cui all' articolo 21, presenteranno domanda all' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali, corredata dai seguenti documenti:
a) deliberazione dell' organo comunale competente, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell' opera ed al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa dell' opera con il preventivo sommario della spesa occorrente e l' indicazione dei mezzi di finanziamento.
Art. 23
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, determina, entro il limite degli importi disponibili, le opere da ammettere a contributo, entro la misura prevista dal primo comma dell' articolo 21.
Art. 24
I contributi sono accordati con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 25
Qualora il Comune interessato abbia fatto ricorso a mutuo, il contributo verrà versato direttamente all' ente mutuante, con le modalità disposte dal decreto di concessione.
Art. 26
I mutui contratti per l' esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell' articolo 21 possono essere garantiti dalla Regione.
La garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Art. 27
Gli edifici costruiti con il contributo regionale sono vincolati per trenta anni alla destinazione indicata nel decreto di concessione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 28
Per le finalità previste dai Capi II, III, IV e V della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974, la spesa di lire 510 milioni, e precisamente:
a) lire 150 milioni per gli interventi di cui al Capo II;
b) lire 250 milioni per gli interventi di cui al Capo III;
c) lire 100 milioni per gli interventi di cui al Capo IV;
d) lire 10 milioni per gli interventi di cui al Capo V.
Art. 29
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, sono istituiti - al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - i seguenti capitoli:
- Cap. 175 con la denominazione << Contributi ai Comuni per l' integrazione delle spese di acquisto automezzi e delle spese di trasporto degli alunni della scuola a tempo pieno >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni;
- Cap. 176 con la denominazione << Contributi ai Comuni per l' integrazione delle spese di gestione di mense e refezioni della scuola a tempo pieno >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni;
- Cap. 177 con la denominazione << Interventi a favore di iniziative particolari per i centri di scuola a tempo pieno >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni;
- Cap. 178 con la denominazione << Interventi per l' assicurazione contro gli infortuni a favore della scuola a tempo pieno >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.
Art. 30
La spesa complessiva di lire 510 milioni prevista dal precedente articolo 28 fa carico, per l' esercizio finanziario 1971, ai sopracitati capitoli 175, 176, 177 e 178 a favore dei quali si provvede:
- mediante prelevamento dell' importo di lire 380 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo);
- mediante storno dell' importo di lire 110 milioni dal capitolo 161 e dell' importo di lire 20 milioni dal Capitolo 522 dello stesso stato di previsione della spesa.
L' onere di lire 510 milioni relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1974 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 31
Per gli interventi previsti dal Capo VI della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 120 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI - il capitolo 525 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei Comuni per la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione, nonché per le attrezzature e per l' arredamento di edifici scolastici e di edifici destinati ad opere infrastrutturali parascolastiche >> e con lo stanziamento di lire 120 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al Capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 120 milioni relativa all' annualità dell' esercizio 1971 fa carico al sopracitato capitolo 525 e l' onere di pari importo per ciascuna delle annualità degli esercizi dal 1972 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.
Art. 32
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.