LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 1971, n. 40

Istituzione della tassa sulle concessioni regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/1971
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 1
 
È istituita la tassa sulle concessioni regionali. Sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali gli atti ed i provvedimenti dell' Amministrazione regionale corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 2
 
La tassa sulle concessioni regionali - fuori dei casi in cui sia autonomamente determinata con legge regionale - è dovuta alla Regione nella stessa misura prevista per la tassa sulle concessioni governative riguardo ai corrispondenti atti e provvedimenti di organi statali.
Il versamento è effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.
Art. 3
 
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la disciplina della tassa sulle concessioni regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme statali che regolano le tasse sulle concessioni governative.
Quando di dette norme è fatta menzione di Amministrazione dello Stato o di Uffici statali o dell' Erario dello Stato, la menzione si intende riferita, rispettivamente alla Amministrazione regionale, agli Uffici regionali ed all' Erario della Regione.
Le competenze, che tali norme attribuiscono al Ministero od al Ministro delle Finanze, all' Intendenza od all' Intendente di Finanza, sono esercitate, in via esclusiva, dall' Assessore regionale alle finanze.
Art. 4
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito << per memoria >> - al Titolo II - Categoria VI - Rubrica n. 1 - il capitolo 48 con la denominazione: << Tassa sulle concessioni regionali >>.
I versamenti di cui all' articolo 2 della presente legge saranno imputati al precitato capitolo 48 dell' esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.