Art. 11
Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 400 milioni.
Per le finalità di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della presente legge è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 400 milioni per l' esercizio finanziario 1970, di lire 700 milioni per l' esercizio finanziario 1971, di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 2004, di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 2005 e di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 2006.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Fondi regionali - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 554 con la denominazione: << Contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 35 anni fino alla misura del 7,5% sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di alloggi a carattere popolare od economico a servizio di zone industriali che siano in armonia col programma di sviluppo economico e sociale della Regione >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede:
- mediante storno di lire 100 milioni dal capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 10 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo);
- a fronte della maggiore entrata di lire 300 milioni accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 300 milioni.
L' onere di lire 400 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 554 e quello per le annualità dal 1971 al 2004 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell' IGE anche per detti esercizi.
Alla maggiore spesa annua di lire 300 milioni dal 1971 al 2005 e di ulteriori 300 milioni dal 1972 al 2006, derivante dall' autorizzazione del limite di impegno per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972, si farà fronte rispettivamente con la cessazione della spesa di lire 600 milioni autorizzata con la
legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, fino all' esercizio 1970 e di quella di lire 300 milioni autorizzata con la
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, fino all' esercizio 1971.
Art. 12
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 350 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Fondi regionali - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 555 con la denominazione: << Contributi in conto capitale fino alla misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile e comprensiva del costo dell' area, agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione, per la realizzazione delle infrastrutture sociali destinate a servire nuclei di insediamenti abitativi di tipo popolare od economico realizzati o da realizzare >>, e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 555.
Art. 13
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1989.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 557 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.