LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1970, n. 43

Interventi a favore dell' edilizia popolare ed economica e modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1970
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

PARTE I
 Interventi a favore dell' edilizia popolare
ed economica
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti per un periodo non superiore a 35 anni nella misura massima del 7,5% sulla spesa riconosciuta ammissibile:
a) agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico a servizio degli insediamenti industriali esistenti e delle zone industriali previste dal programma di sviluppo economico e sociale della Regione;
b) all' Opera per l' Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati ed ai Rimpatriati per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico da destinare a famiglie di lavoratori italiani rientrati in patria dalla Libia, i quali assumano stabile attività lavorativa nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

L' attuazione degli interventi di cui al precedente comma avviene con l' applicazione delle norme contenute nella legge regionale 22 luglio 1969, n. 15. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l' Assessore all' urbanistica.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Friuli - Venezia Giulia contributi in conto capitale, fino alla misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile e comprensiva del costo dell' area, per la realizzazione, d' intesa con i Comuni interessati, delle infrastrutture sociali destinate a servire nuclei di insediamenti abitativi di tipo popolare od economico realizzati o da realizzare.
Art. 3
 
La frase: << per 35 anni, nella misura massima del 6% >> contenuta nel primo comma dell' art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, è sostituita con la seguente: << per un periodo non superiore a 35 anni fino alla misura del 7,5% >>.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali ed a Istituti ed Enti pubblici, che abbiano ottenuto l' assegnazione del contributo previsto dal primo comma dell' art. 1 della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26, un ulteriore contributo nel caso in cui la misura di quello già assegnato sia stata inferiore al massimo previsto dalla citata legge.
Il contributo di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra la misura massima del 6% della legge citata e quella del contributo assegnato, e sarà corrisposto direttamente a favore degli Enti ed Istituti beneficiari per 30 esercizi consecutivi a decorrere dal 1970.
PARTE II
 Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27
Art. 5
 
Il primo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è sostituito con i seguenti:
<< L' Amministrazione regionale ha facoltà di concedere a favore di persone fisiche o di società cooperative edilizie che intendono costruire od acquistare case di abitazione di tipo popolare od economico, contributi semestrali sugli interessi dei mutui a tale fine contratti con gli Istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato.
Il contributo può essere concesso anche cumulativamente a più persone, per l' acquisizione della casa in comproprietà, quando fra i richiedenti intercorra vincolo di coniugio ovvero di parentela o di affinità entro il 3 grado.
Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore ad anni 20 od eccedente la durata del mutuo e cessa, comunque, con l' estinzione del mutuo. >>

Art. 6
 
L' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
La misura del contributo semestrale regionale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale - eventualmente aumentato in rapporto all' effettivo costo del denaro nell' operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali - ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 4%. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 5 punti.
Allorché il richiedente il contributo regionale sia una società cooperativa edilizia, la misura del contributo semestrale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale - eventualmente aumentato in rapporto all' effettivo costo del denaro nell' operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali - ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 3%. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 6 punti. >>

Art. 7
 
Allorché il richiedente abbia titolo per valersi delle particolari agevolazioni di cui all' art. 14 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, la misura del contributo semestrale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale - eventualmente aumentato in rapporto all' effettivo costo del denaro nell' operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali - ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 2%. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 7 punti.
Art. 8
 
La lettera a) del primo comma dell' art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è così sostituita:
<< a) chi non ha residenza in un comune della regione; tale disposizione non si applica a coloro che, pur avendo la residenza altrove, dimostrino di svolgere da almeno due anni attività lavorativa nel territorio regionale >>.

Art. 9
 
Alla lettera b) dell' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, sono soppresse le parole: << con il piano di ammortamento >>.
Art. 10
 
Il secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, ed il primo comma dell' art. 3 della medesima legge, così come sostituiti rispettivamente con gli articoli 5 e 6 della presente legge, nonché le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 che precedono, si applicano anche nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di contributo prima dell' entrata in vigore della presente legge, sempre che non ne abbiano già ottenuta la concessione, ai sensi dell' art. 10 della legge regionale succitata.
NORME FINANZIARIE
 
Art. 11
 
Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 400 milioni.
Per le finalità di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della presente legge è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 400 milioni per l' esercizio finanziario 1970, di lire 700 milioni per l' esercizio finanziario 1971, di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 2004, di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 2005 e di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 2006.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Fondi regionali - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 554 con la denominazione: << Contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 35 anni fino alla misura del 7,5% sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di alloggi a carattere popolare od economico a servizio di zone industriali che siano in armonia col programma di sviluppo economico e sociale della Regione >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede:
- mediante storno di lire 100 milioni dal capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 10 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo);
- a fronte della maggiore entrata di lire 300 milioni accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 300 milioni.

L' onere di lire 400 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 554 e quello per le annualità dal 1971 al 2004 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell' IGE anche per detti esercizi.
Alla maggiore spesa annua di lire 300 milioni dal 1971 al 2005 e di ulteriori 300 milioni dal 1972 al 2006, derivante dall' autorizzazione del limite di impegno per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972, si farà fronte rispettivamente con la cessazione della spesa di lire 600 milioni autorizzata con la legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, fino all' esercizio 1970 e di quella di lire 300 milioni autorizzata con la legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, fino all' esercizio 1971.
Art. 12
 
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 350 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Fondi regionali - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 555 con la denominazione: << Contributi in conto capitale fino alla misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile e comprensiva del costo dell' area, agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione, per la realizzazione delle infrastrutture sociali destinate a servire nuclei di insediamenti abitativi di tipo popolare od economico realizzati o da realizzare >>, e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 555.
Art. 13
 
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificato dall' articolo 5 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1989.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 557 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.