LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 novembre 1970, n. 40

Integrazioni alla legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, modificative della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1970
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
La lettera a) del primo comma dell' art. 2 bis sub art. 1 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, è sostituita dalla seguente:
<< a) fino al 60% se trattasi di piccole aziende, di coltivatori diretti, o di cooperative regolarmente iscritte nel registro di cui al DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, o nel registro regionale istituito con legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, articolo 1, sempreché tali cooperative, in base al loro statuto, siano autorizzate ad assicurare i prodotti degli associati >>.

Art. 2
 
Il contributo sul costo delle polizze di assicurazione contro il rischio della grandine, nella misura prevista dall' art. 2 bis sub art. 1 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, alle lettere b) e c), ed in quella di cui al precedente articolo, può essere concesso per tutte le polizze stipulate nell' anno 1970.