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Indice:
L.R. n. 8/1969
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
3 giugno 1969
, n.
8
Soccorso alpino e speleologico nella Regione.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/06/1969, N. 017
Data di entrata in vigore:
27/06/1969
Materia:
340.03
-
Soccorso alpino e speleologico
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Al fine di potenziare l' organizzazione del soccorso alpino e speleologico nell' ambito del territorio della Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Delegazione di I Zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano una sovvenzione nella misura massima di lire 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972:
a) per il pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relativo a prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso;
b) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;
c) per l' adeguamento e l' ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e per la sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito dell' operazione di soccorso;
d) per le spese di gestione e per l' addestramento delle squadre di soccorso nonché per l' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici od alla diffusione della conoscenza del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
Art. 2
Per ottenere la sovvenzione annuale di cui all' articolo precedente, la Delegazione interessata deve presentare domanda, corredata del programma e della previsione di massima della spesa, all' Assessorato del turismo, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
La sovvenzione è concessa con decreto dell' Assessore al turismo.
Art. 3
È fatto obbligo alla Delegazione beneficiaria di fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dell' impiego della sovvenzione per gli scopi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell' art. 1.
Art. 4
La
lettera d) dell' art. 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16
, è soppressa.
Art. 5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 è istituito il capitolo 471 con la denominazione: << Sovvenzione alla Delegazione di I Zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano, per il potenziamento dell' organizzazione del soccorso alpino e speleologico nel territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 8 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di lire 8 milioni dal capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969.
L' onere previsto dall' articolo 1 della presente legge fa carico, per l' esercizio 1969, al sopracitato capitolo 471 e quello per gli esercizi 1970, 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative