LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1969, n. 15

Provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1969
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione contributi in annualità costanti per 35 anni, nella misura massima del 6% sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico che non fruiscano di alcun contributo statale e che abbiano i requisiti stabiliti dall' art. 48 del TU approvato con RD 28 aprile 1938, n. 1165.
Per la concessione dei contributi si applicano le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, primo comma, della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26. L' erogazione dei contributi ha luogo con le modalità che saranno determinate dal decreto di concessione. Qualora si sia fatto ricorso ad operazione di mutuo, potrà disporsi il versamento diretto a favore dell' ente mutuante.
Art. 2
 
Gli alloggi popolari ed economici costruiti ai sensi dell' articolo precedente saranno assegnati in locazione semplice o con patto di futura vendita secondo le norme degli articoli che seguono.
Art. 3
 
Non può ottenere l' assegnazione dell' alloggio:
1) chi sia proprietario di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia, intendendosi tale l' abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti della famiglia con un minimo di tre vani;
2) chi abbia già altra volta fruito di provvidenze dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione o per l' acquisto di abitazioni;
3) chi risulti iscritto nei ruoli dell' imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 1.600.000 o comprendente redditi diversi da quelli di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000; quando sussistano iscrizioni separate per altri componenti della famiglia del richiedente, i limiti suindicati si riferiscono alla somma degli imponibili, e rispettivamente dei redditi diversi da quelli di lavoro, di pertinenza di tutti i componenti.

Le esclusioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo si applicano anche quando il coniuge non separato legalmente si trovi nelle condizioni suindicate.
Art. 4
 
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari che avranno curato la costruzione degli alloggi pubblicheranno, almeno sei mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, appositi bandi di concorso mediante affissione di manifesti murali nei Comuni in cui sorgono gli edifici e ne daranno comunicazione alla stampa locale.
Art. 5
 
Il bando di concorso dovrà indicare:
a) i requisiti richiesti dalle presenti norme;
b) il termine per la presentazione delle domande, che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
c) l' elenco dei documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei succitati requisiti e di quelli afferenti il diritto all' attribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 7;
d) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero ed il numero dei rispettivi vani;
e) la misura approssimativa dell' ammontare dei canoni.

Le domande saranno presentate esclusivamente alla Segreteria del Comune in cui sorgono le costruzioni.
Art. 6
 
Per l' assegnazione degli alloggi è competente, per ogni comune in cui sorgono le costruzioni, una Commissione nominata dal Consiglio comunale e così composta:
a) Sindaco del Comune o un suo delegato - Presidente;
b) due Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalle minoranze;
c) Presidente dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari che ha curato la realizzazione o un suo delegato;
d) tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari, designati per il tramite dell' Ufficio del Lavoro e scelti fra quelli indicati dalle più rappresentative associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;
e) un funzionario dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall' Assessore.

Il servizio della segreteria della Commissione è svolto dal Segretario del Comune o da altro funzionario della stessa Amministrazione.
Art. 7
 
La Commissione provvede alla formazione delle graduatorie per l' assegnazione degli alloggi in base ai punteggi predeterminati in relazione ai vari titoli di preferenza.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge, da predisporsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della legge stessa, si provvederà alla determinazione dei punteggi in modo da assicurare un' adeguata preferenza a favore dei lavoratori che siano costretti a disagevoli spostamenti giornalieri per recarsi ai posti di lavoro.
Art. 8
 
Contro le determinazioni della Commissione di cui all' art. 6 della presente legge è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro quindici giorni dalla data di notificazione, alla Commissione regionale costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:
a) Assessore ai lavori pubblici - Presidente;
b) un funzionario direttivo dell' Assessorato dei lavori pubblici, designato dall' Assessore;
c) un funzionario direttivo dell' Assessorato del lavoro, designato dall' Assessore;
d) tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari, designati per il tramite dell' Ufficio del lavoro dalle più rappresentative associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;
e) un Consigliere provinciale per ogni Provincia, designato dal rispettivo Consiglio provinciale;
f) due esperti in materie giuridico - amministrative, nominati dalla Giunta regionale.

I componenti le Commissioni comunali non possono far parte della Commissione regionale.
Le mansioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato dei lavori pubblici.
Le decisioni della Commissione regionale devono essere adottate in via definitiva entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei ricorsi.
Art. 9
 
Per le finalità indicate nel primo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1969, un nuovo limite di impegno di lire 200 milioni.
La concessione e l' erogazione dei contributi saranno effettuate con le modalità stabilite dalla citata legge.
Le annualità relative al primo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1988.
La spesa di lire 200 milioni relativa all' esercizio finanziario 1969 fa carico al capitolo 557 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo e quella relativa agli esercizi dal 1970 al 1988 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Lo stanziamento di detto capitolo 557 viene elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni mediante prelevamento del relativo importo di lire 200 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 10
 
Per le finalità di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1969, il limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, è istituito il capitolo 559 con la denominazione: << Contributi annui costanti per 35 anni nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico che non fruiscono di alcun contributo statale, da assegnare a famiglie o persone disagiate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969.
La spesa di lire 500 milioni relativa all' esercizio finanziario 1969 fa carico al succitato capitolo 559 e quella relativa agli esercizi finanziari dal 1970 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata nell' elenco n. 1 approvato con l' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.