Art. 1
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 1969, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
È approvato in lire 42.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1969.
Art. 3
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' esercizio finanziario 1969, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 4
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1969.
Art. 5
Per l' esercizio finanziario 1969 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l' importo, sono autorizzate nell' ammontare indicato nell' elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Art. 6
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte nell' elenco n. 2, annesso alla presente legge.
Art. 7
Per gli effetti di cui al secondo comma dell' art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell' elenco n. 3, annesso alla presente legge.
Art. 8
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata.
Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 496) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 497) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.
Art. 11
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell' entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 7.
Art. 12
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l' Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 13
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, all' istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell' esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.
Art. 14
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l' Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e la iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell' entrata, istituiti a termini dell' art. 8 della presente legge e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri - dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.
Art. 15
Sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1969 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposte dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui all' articolo precedente.
Art. 16
I residui risultanti al 1 gennaio 1969 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1969, soppressi nel corso dell' esercizio finanziario in seguito all' istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Art. 17
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, di concerto con l' Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione al capitolo 806 dello stato di previsione della spesa in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 100 dello stato di previsione dell' entrata, degli stanziamenti costituenti i rientri delle anticipazioni concesse in base all'
art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 entro il limite massimo indicato nell' ultimo comma dell' articolo 1 della precitata legge.
Art. 18
In relazione all' art. 46 dello Statuto regionale, la Giunta regionale delibera le spese entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio.
Le deliberazioni anzidette possono tuttavia anche limitarsi all' approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio, dei programmi di attività amministrativa con la elencazione o ripartizione delle spese relative nell' importo massimo presunto, dando facoltà al Presidente o agli Assessori competenti per materia a determinare in via definitiva le spese medesime entro il suddetto importo.
Il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori, ognuno per la parte di propria competenza individuata dalla rispettiva rubrica, assumono con decreti gli impegni definitivi di spesa, entro i limiti contenuti nelle deliberazioni e dispongono la conseguente liquidazione e ordinazione della spesa in relazione a detti impegni.
Le deliberazioni e i decreti di impegno e di liquidazione, corredati dalla relativa documentazione, vengono trasmessi, immediatamente dopo la loro adozione, alla Direzione regionale della Ragioneria generale, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l' esatta imputazione della spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il suo visto dopo avere effettuate le relative registrazioni.
Art. 19
I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di riscossione, sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dagli Assessori, ognuno per la parte di propria competenza individuata nella rispettiva rubrica, e successivamente vengono trasmessi alla Direzione regionale della Ragioneria generale, la quale, effettuato il riscontro amministrativo - contabile e la registrazione dei titoli di spesa e di entrata, appone sui medesimi il suo visto.
Il Direttore regionale della Ragioneria generale, nella qualità di Ragioniere Generale della Regione, è personalmente responsabile della esattezza delle registrazioni contabili e di tutti gli atti relativi alla gestione del bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale potrà delegare ad un Assessore effettivo o supplente la firma dei provvedimenti di impegno e dei titoli di spesa di sua competenza.
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle vigenti disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.
È abrogata ogni altra norma regionale in contrasto col precedente e con il presente articolo.
Art. 20
È approvato il bilancio di previsione dell' Azienda delle Foreste della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' esercizio finanziario 1969 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'
art. 11 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, ed è stabilito nella somma di lire 535 milioni il contributo da versare all' Azienda ai sensi dell' art. 12, lettera g, della citata legge regionale istitutiva della Azienda medesima.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte nell' elenco a) annesso al predetto bilancio (allegato n. 1).
Il Presidente dell' Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio d' Amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dall' apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 58) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Il Presidente dell' Azienda è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata dell' Azienda stessa.
Art. 21
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.