LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22

Ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell' Amministrazione regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/04/1968
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

PARTE I
 CONSIGLIO REGIONALE
Art. 1
 
Il Consiglio regionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si avvale della Segreteria generale, che segue i lavori dell' Assemblea e delle Commissioni prestandovi la propria attiva collaborazione. Nell' ambito delle proprie competenze la Segreteria generale del Consiglio cura i rapporti con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta, con il Commissario del Governo, con gli Enti dipendenti dalla Regione e con le altre pubbliche Amministrazioni.
La Segreteria generale del Consiglio comprende:
1) il Servizio di segreteria, con il compito di curare lo svolgimento dell' attività legislativa, la consulenza a favore delle Commissioni permanenti, il cerimoniale, le manifestazioni e le iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio, nonché tutti gli affari di carattere generale;
2) il Servizio dei resoconti, con il compito di curare la redazione, la revisione e la pubblicazione dei resoconti delle sedute del Consiglio regionale, nonché la classificazione ed il coordinamento dei progetti di legge e la tenuta dell' archivio consiliare;
3) il Servizio amministrativo, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla gestione da parte dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio dei fondi di bilancio necessari per il funzionamento del Consiglio medesimo e dei relativi uffici.

Agli uffici della Segreteria generale del Consiglio è assegnato il seguente personale:
a) 16 impiegati della carriera direttiva, di cui un Segretario generale, un Vice Segretario generale, tre direttori di servizio, quattro direttori di sezione e sette consiglieri;
b) 26 impiegati della carriera di concetto, di cui quattro segretari superiori o equiparati;
c) 19 impiegati della carriera esecutiva;
d) 15 impiegati della carriera ausiliaria amministrativa;
e) 7 impiegati della carriera ausiliaria tecnica.

PARTE II
 AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è costituita dalla Presidenza della Giunta e dai seguenti Assessorati regionali:
1) Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
2) Assessorato regionale degli enti locali;
3) Assessorato regionale delle finanze;
4) Assessorato regionale dell' igiene e della sanità;
5) Assessorato regionale dell' industria e del commercio;
6) Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali;
7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;
8) Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato;
9) Assessorato regionale dei trasporti e del turismo.

TITOLO I
 Presidenza della Giunta regionale
Art. 3
 
La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall' Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dall' Ufficio legislativo e legale e dall' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, ciascuno dei quali è posto alle dirette dipendenze del Presidente.
L' Ufficio legislativo e legale e l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni svolgono le rispettive attribuzioni a favore di tutti gli organi della Regione e degli enti da essa dipendenti.
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta sono posti inoltre la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, la Direzione regionale dell' urbanistica, il Servizio del libro fondiario ed il Servizio delle attività ricreative e sportive.
Art. 4
 
Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale tratta gli affari relativi all' attività politica del Presidente e la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni di interesse della Giunta regionale. Esso cura inoltre i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.
Il Capo di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore di servizio ovvero tra quelli dello Stato o di altri enti pubblici con qualifica equiparabile; in quest' ultimo caso è collocato in soprannumero all' organico.
Il Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, da due funzionari direttivi, da tre funzionari di concetto e da quattro impiegati della carriera esecutiva.
Alle dipendenze dell' Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni nella capitale, è distaccato in Roma, con compiti di segreteria, l' Ufficio di cui all' articolo 4, 4 comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, cui è preposto un funzionario della carriera direttiva.
Art. 5
 
La Segreteria generale della Presidenza della Giunta tratta gli affari della Presidenza e le materie non attribuite alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione; cura i rapporti con la Segreteria generale del Consiglio regionale, con gli enti dipendenti dalla Regione, con le Amministrazioni dello Stato e con le altre pubbliche Amministrazioni.
La Segreteria generale della Presidenza della Giunta comprende:
1) il Servizio degli affari della Presidenza, con il compito di curare la trattazione degli affari connessi alle attribuzioni proprie del Presidente della Giunta regionale, comprese le pronunce e le dichiarazioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, e la preparazione di contratti non attribuiti alla competenza di Assessorati, nonché la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti e gli adempimenti relativi;
2) il Servizio degli affari della Giunta, con il compito di curare la trattazione degli affari di segreteria della Giunta regionale e di provvedere, in particolare, all' esame preliminare degli atti da sottoporre alla Giunta medesima ed ai successivi adempimenti;
3) il Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, con il compito di trattare affari non attribuiti alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione, compresi quelli di cui all' articolo 6, punto 3, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificato con legge regionale 4 aprile 1966, n. 4; di curare l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali, anche in relazione alla scelta, all' utilizzazione ed al perfezionamento professionale del personale; di studiare la semplificazione dei metodi di lavoro ed il coordinamento degli interventi regionali nei diversi settori; di attendere inoltre alla gestione tecnico - disciplinare dei commessi, dei centralinisti e di altri addetti a servizi comuni;
4) il Servizio degli affari del personale, con il compito di curare gli adempimenti e la formazione degli atti amministrativi concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 6
 
L' Ufficio legislativo e legale comprende:
1) il Servizio degli affari legislativi, con il compito di curare lo studio, la revisione ed il coordinamento dei disegni di legge e degli schemi di regolamento, nonché di fornire pareri in materia legislativa;
2) il Servizio degli affari legali, con il compito di fornire consulenze in materia legale e giuridico - amministrativa e di curare inoltre la trattazione degli affari contenziosi ed i rapporti con i difensori, quando la Regione non si avvale del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato.

A capo dell' Ufficio legislativo e legale può essere posto un dipendente della Regione scelto tra i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli, oppure altra persona scelta ai sensi degli articoli 40 e 44 della legge regionale sullo stato giuridico del personale.
Art. 7
 
L' Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l' opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell' attività dei vari organi della Regione, nonché le iniziative di relazioni pubbliche ed i servizi di traduzione, duplicazione e fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.
A capo dell' Ufficio stampa e pubbliche relazioni può essere posto un dipendente regionale con qualifica di direttore di servizio, ovvero un iscritto all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, ai sensi dell' articolo 41 della legge regionale sullo stato giuridico del personale.
Art. 8
 
La Direzione regionale della programmazione, studi e statistica comprende:
1) il Servizio della programmazione, con il compito di attendere agli affari relativi all' attuazione del programma di sviluppo economico e sociale della Regione, nonché alla formulazione delle proposte da presentare allo Stato ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto o di altre disposizioni legislative a carattere straordinario; esso vigila inoltre sulla corrispondenza degli interventi regionali al programma di sviluppo della Regione e sul coordinamento di questo con i piani economici nazionali;
2) il Servizio studi e statistica, con il compito di attendere a ricerche e ad indagini concernenti la situazione economica regionale, di predisporre documenti e note per le relazioni programmatica e previsionale, nonché di provvedere alla raccolta ed all' aggiornamento sistematico dei dati statistici ed alla documentazione relativa ai fatti economici e sociali di interesse regionale.

Dalla Direzione regionale della programmazione dipende inoltre il Centro regionale di programmazione di cui all' articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, con i compiti e le attribuzioni da essa previsti.
Art. 9
 
La Direzione regionale dell' urbanistica comprende:
1) il Servizio per la pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani comunali ed intercomunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato, nonché di svolgere funzioni di vigilanza, controllo e consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati, previste dalle leggi;
2) il Servizio per la pianificazione territoriale, con il compito di curare l' elaborazione, l' aggiornamento e l' osservanza del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare gli studi e l' elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonché di amministrare ed aggiornare la cartografia regionale.

La Direzione regionale dell' urbanistica cura inoltre gli adempimenti giuridico - amministrativi connessi alle materie ad essa attribuite.
Art. 10
 
Il Servizio del libro fondiario cura l' impianto e la tenuta dei libri fondiari, nonché le ispezioni connesse con tali compiti, nelle forme e secondo le modalità che verranno previste dalle norme di attuazione in materia.
Non appena saranno entrate in vigore le norme di cui al precedente comma, alle dipendenze del Servizio del libro fondiario verranno posti i seguenti Uffici tavolari funzionanti presso le locali Preture:
1) Ufficio tavolare di Trieste;
2) Ufficio tavolare di Gorizia;
3) Ufficio tavolare di Cervignano;
4) Ufficio tavolare di Cormons;
5) Ufficio tavolare di Gradisca;
6) Ufficio tavolare di Monfalcone;
7) Ufficio tavolare di Pontebba.

Il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 30 determinerà gli organici del personale da assegnare ai suddetti uffici, che non potranno tuttavia essere ricoperti se non dopo l' entrata in vigore delle norme di attuazione sopra richiamate.
Art. 11
 
Il Servizio delle attività ricreative e sportive cura lo studio dei problemi e lo sviluppo delle iniziative a carattere ricreativo e sportivo.
TITOLO II
 Assessorato dell' agricoltura
delle foreste e dell' economia montana
Art. 12
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fanno parte la Direzione regionale dell' agricoltura, la Direzione regionale delle foreste, il Servizio dell' economia montana, il Servizio della caccia, della pesca e della protezione della natura e il Servizio degli affari amministrativi.
Art. 13
 
La Direzione regionale dell' agricoltura comprende:
1) il Servizio della zootecnia, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al miglioramento ed all' incremento del patrimonio zootecnico regionale;
2) il Servizio della produzione agricola, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al potenziamento della produzione agricola;
3) il Servizio della bonifica e della irrigazione, con il compito di curare l' attuazione delle disposizioni in materia di bonifica, di irrigazione, di difesa e sistemazione dei corsi d' acqua;
4) il Servizio dei miglioramenti fondiari, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative in materia di miglioramenti fondiari e di sviluppo della meccanizzazione agricola;
5) il Servizio della cooperazione agricola, del credito agrario e della annona, con il compito di curare lo sviluppo della cooperazione agricola, della proprietà diretto - coltivatrice e del credito agrario, la prevenzione dei danni derivanti da avversità atmosferiche, nonché gli affari inerenti all' annona.

Alle dipendenze della Direzione regionale dell' agricoltura, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici:
1) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Trieste;
2) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Gorizia;
3) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Udine;
4) Ispettorato circondariale dell' agricoltura di Pordenone;
5) Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste;
6) Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.

Art. 14
 
La Direzione regionale delle foreste comprende:
1) il Servizio della selvicoltura, con il compito di curare l' incremento, la difesa e la gestione del patrimonio boschivo;
2) il Servizio per le sistemazioni montane, con il compito di provvedere alle sistemazioni idraulico - forestali ed alle opere pubbliche di bonifica montana;
3) il Servizio del corpo forestale e del contenzioso, con il compito di esercitare funzioni ispettive sul corpo forestale e di curare la trattazione degli affari in materia di contravvenzioni.

La Direzione regionale delle foreste ha inoltre il compito di provvedere a tutte le opere concernenti i bacini montani e all' attività di progettazione per gli interventi di competenza dell' Amministrazione forestale.
Alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici:
1) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
2) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
3) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone.

Art. 15
 
Il Servizio dell' economia montana ha il compito di favorire lo sviluppo dell' agricoltura e delle altre attività economico - sociali nei territori montani.
Art. 16
 
Il Servizio della caccia, della pesca e della protezione della natura ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia, pesca, flora e fauna.
Art. 17
 
Il Servizio degli affari amministrativi ha il compito di curare - a favore di tutti gli uffici dell' Assessorato - la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico, nonché di quelli concernenti gli usi civici.
Il Servizio degli affari amministrativi svolge inoltre compiti di segreteria a favore del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste e degli organi collegiali funzionanti presso l' Assessorato.
TITOLO III
 Assessorato degli enti locali
Art. 18
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale degli enti locali, che comprende:
1) il Servizio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni, nonché degli altri affari concernenti le Provincie, i Comuni ed i loro Consorzi; esso cura inoltre gli adempimenti connessi all' esercizio dei controlli di competenza del Comitato centrale di cui all' articolo 2, lettera b), della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3;
2) il Servizio centrale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' assistenza e beneficenza pubblica;
3) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di curare la trattazione degli affari di contabilità e finanza attinenti agli enti sottoposti al controllo del Comitato centrale, nonché degli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali.

La Direzione regionale degli enti locali tratta inoltre la materia delle elezioni, del referendum e della polizia locale, urbana e rurale; esercita funzioni ispettive ordinarie e straordinarie presso gli enti soggetti a vigilanza e svolge - su richiesta dei medesimi - compiti di consulenza ed assistenza.
Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell' ambito della provincia o del circondario, degli affari connessi all' esercizio dei controlli di competenza dei Comitati provinciali e circondariale di cui all' articolo 2, lettera c), della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3:
1) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
2) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
3) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine;
4) Ufficio circondariale degli enti locali di Pordenone.

TITOLO IV
 Assessorato delle finanze
Art. 19
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fanno parte la Direzione regionale della ragioneria generale e la Direzione regionale dei servizi amministrativi.
Art. 20
 
La Direzione regionale della ragioneria generale comprende:
1) il Servizio del bilancio e del rendiconto, con il compito di curare la preparazione del bilancio di previsione, degli atti di variazione e del rendiconto generale della Regione; di esaminare i bilanci ed i rendiconti degli enti ed aziende regionali, nonché di esprimere parere sui provvedimenti legislativi ed amministrativi con effetti finanziari;
2) il Servizio della vigilanza e del controllo, con il compito di provvedere alla vigilanza sull' amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, sull' accertamento e versamento delle entrate, sul servizio di tesoreria, sulle contabilità speciali e sulle gestioni contabili dei funzionari delegati e degli enti regionali;
3) il Servizio centrale della ragioneria, con il compito di provvedere al riscontro amministrativo - contabile e al controllo sulla legalità dei provvedimenti di spesa degli organi regionali centrali;
4) il Servizio distaccato della ragioneria in Udine, con le attribuzioni di cui al precedente punto 3) in ordine ai provvedimenti di spesa dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e dei relativi uffici periferici, nonché dell' Assessorato degli enti locali e dell' Azienda delle foreste della Regione.

Art. 21
 
La Direzione regionale dei servizi amministrativi comprende:
1) il Servizio della finanza regionale, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di finanza regionale, di tributi e contributi, di mutui, di prestiti, di credito e risparmio; di predisporre documenti e note per le relazioni amministrative ed economiche sui bilanci e rendiconti, mantenendo i necessari rapporti con gli Assessorati e con la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica in materia economico - finanziaria; di esercitare la vigilanza sulla gestione economico - finanziaria degli enti regionali;
2) il Servizio del demanio e del patrimonio, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di demanio e patrimonio della Regione, ed in particolare di quelli concernenti la consistenza, l' utilizzazione e la manutenzione dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili, le affittanze attive e passive, gli acquisti, le vendite, le permute e le donazioni di beni immobili;
3) il Servizio del provveditorato, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di approvvigionamento, di conservazione e distribuzione di mobili e altri materiali; di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto per il funzionamento dei vari servizi; di operazioni di cassa e rendiconti dei consegnatari. Il Servizio del provveditorato attende inoltre alla gestione tecnico - disciplinare degli autisti.

TITOLO V
 Assessorato dell' igiene e della sanità
Art. 22
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' igiene e della sanità, che comprende:
1) il Servizio tecnico - sanitario, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di igiene e sanità, di assistenza sanitaria ed ospedaliera, di veterinaria ed alimentazione;
2) il Servizio amministrativo - sanitario, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere giuridico - amministrativo nelle materie di competenza dell' Assessorato e di quelli concernenti i servizi farmaceutici.

TITOLO VI
 Assessorato dell' industria e del commercio
Art. 23
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' industria e del commercio, che comprende:
1) il Servizio dell' industria e delle miniere, con il compito di promuovere l' incremento della produzione industriale e di curare la trattazione degli affari relativi alle miniere, cave e torbiere; alle cooperative di produzione e di consumo; all' utilizzazione delle acque termali e minerali; all' esercizio della pesca marittima e delle attività connesse;
2) il Servizio del commercio e dei traffici, con il compito di promuovere lo sviluppo dell' attività commerciale e di curare la trattazione degli affari relativi ai traffici, ai mercati, alle esposizioni ed alle fiere; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di ordinamento e vigilanza sulle Camere di commercio, industria e agricoltura.

TITOLO VII
 Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali
Art. 24
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' istruzione e delle attività culturali, che comprende:
1) il Servizio dell' istruzione e dell' assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' istruzione ed in particolare all' istruzione professionale e all' assistenza scolastica, nonché alle infrastrutture scolastiche;
2) il Servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di curare la trattazione degli affari relativi ai musei, alle biblioteche, alle antichità e belle arti, al paesaggio, alla toponomastica e alla speleologia, nonché alla ricerca scientifica ed agli scambi culturali.

TITOLO VIII
 Assessorato dei lavori pubblici
Art. 25
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dei lavori pubblici, che comprende:
1) il Servizio degli affari amministrativi e contabili, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonché di quelli connessi alle espropriazioni per pubblica utilità;
2) il Servizio dell' edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia e la manutenzione straordinaria dei beni immobili della Regione;
3) il Servizio dell' idraulica, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, opere igienico - sanitarie e derivazioni;
4) il Servizio della viabilità e delle calamità naturali, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al coordinamento nel settore stradale di competenza dei Comuni, delle Province e dello Stato, nonché la gestione di tutti i mezzi di intervento e di difesa in caso di calamità naturali o al fine di prevenirle.

La Direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di consulenza e di controllo tecnico su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili di interesse della Regione.
Alle dipendenze della Direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono posti i seguenti uffici periferici, coordinati dal direttore di servizio di cui all' articolo 11, 2 comma, punto 5), della legge medesima:
1) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Trieste;
2) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Udine;
3) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;
4) Ufficio circondariale dei lavori pubblici di Pordenone.

TITOLO IX
 Assessorato del lavoro
dell' assistenza sociale e dell' artigianato
Art. 26
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, che comprende:
1) il Servizio del lavoro e dell' assistenza sociale, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di lavoro, formazione professionale dei lavoratori, previdenza ed assistenza sociale;
2) il Servizio dell' artigianato e della cooperazione, con il compito di promuovere l' incremento dell' artigianato e della cooperazione; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari concernenti la vigilanza sull' Ente di sviluppo dell' artigianato e sulle Commissioni provinciali e regionali dell' artigianato, la vigilanza sulle cooperative ed i loro consorzi, nonché di curare i rapporti con le associazioni provinciali e regionali.

TITOLO X
 Assessorato dei trasporti e del turismo
Art. 27
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dei trasporti e del turismo, che comprende:
1) il Servizio dei trasporti, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di trasporti e comunicazioni di interesse regionale;
2) il Servizio del turismo e dell' industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo e all' industria alberghiera nella regione; ad essa spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di vigilanza sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

PARTE III
 SEGRETERIE PARTICOLARI
Art. 28
 
Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori si avvalgono dell' opera di un segretario particolare, che può essere scelto fra i dipendenti della Regione, oppure, in posizione di comando disposta dall' Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici. Il segretario particolare può essere scelto anche fra estranei all' Amministrazione pubblica.
Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari sono collocati in soprannumero all' organico limitatamente alla durata dell' incarico.
Le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono composte dal segretario particolare e da due dipendenti della carriera esecutiva appartenenti ai ruoli della Regione.
Le Segreterie particolari degli Assessori regionali sono composte dal segretario particolare e da un dipendente della carriera esecutiva appartenente ai ruoli della Regione.
NORME FINALI
 
Art. 29
 
Nelle allegate tabelle viene riportato, suddiviso per ruoli e carriere, l' organico del personale del Consiglio e dell' Amministrazione regionali.
Art. 30
 
L' organizzazione interna degli uffici e l' assegnazione ad essi del personale necessario saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione.
Tale regolamento stabilirà inoltre i procedimenti per l' istituzione, la modificazione e la soppressione degli uffici di livello inferiore a quello di servizio.
Art. 31
 
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati in lire 3.750.000.000 per l' esercizio finanziario 1968, si fa fronte, per lire 3.450.000.000, con gli stanziamenti relativi alle spese di personale iscritti, per lo stesso importo complessivo, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968, e, per la differenza di lire 300 milioni, mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio per l' esercizio 1968.
L' onere relativo agli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 32
 
Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.