Art. 2
L' Amministrazione regionale è costituita dalla Presidenza della Giunta e dai seguenti Assessorati regionali:
1) Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
2) Assessorato regionale degli enti locali;
3) Assessorato regionale delle finanze;
4) Assessorato regionale dell' igiene e della sanità;
5) Assessorato regionale dell' industria e del commercio;
6) Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali;
7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;
8) Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato;
9) Assessorato regionale dei trasporti e del turismo.
TITOLO I
Presidenza della Giunta regionale
Art. 3
La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall' Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dall' Ufficio legislativo e legale e dall' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, ciascuno dei quali è posto alle dirette dipendenze del Presidente.
L' Ufficio legislativo e legale e l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni svolgono le rispettive attribuzioni a favore di tutti gli organi della Regione e degli enti da essa dipendenti.
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta sono posti inoltre la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, la Direzione regionale dell' urbanistica, il Servizio del libro fondiario ed il Servizio delle attività ricreative e sportive.
Art. 4
Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale tratta gli affari relativi all' attività politica del Presidente e la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni di interesse della Giunta regionale. Esso cura inoltre i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.
Il Capo di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore di servizio ovvero tra quelli dello Stato o di altri enti pubblici con qualifica equiparabile; in quest' ultimo caso è collocato in soprannumero all' organico.
Il Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, da due funzionari direttivi, da tre funzionari di concetto e da quattro impiegati della carriera esecutiva.
Alle dipendenze dell' Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni nella capitale, è distaccato in Roma, con compiti di segreteria, l' Ufficio di cui all'
articolo 4, 4 comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, cui è preposto un funzionario della carriera direttiva.
Art. 5
La Segreteria generale della Presidenza della Giunta tratta gli affari della Presidenza e le materie non attribuite alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione; cura i rapporti con la Segreteria generale del Consiglio regionale, con gli enti dipendenti dalla Regione, con le Amministrazioni dello Stato e con le altre pubbliche Amministrazioni.
La Segreteria generale della Presidenza della Giunta comprende:
1) il Servizio degli affari della Presidenza, con il compito di curare la trattazione degli affari connessi alle attribuzioni proprie del Presidente della Giunta regionale, comprese le pronunce e le dichiarazioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, e la preparazione di contratti non attribuiti alla competenza di Assessorati, nonché la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti e gli adempimenti relativi;
2) il Servizio degli affari della Giunta, con il compito di curare la trattazione degli affari di segreteria della Giunta regionale e di provvedere, in particolare, all' esame preliminare degli atti da sottoporre alla Giunta medesima ed ai successivi adempimenti;
3) il Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, con il compito di trattare affari non attribuiti alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione, compresi quelli di cui all' articolo 6, punto 3, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificato con legge regionale 4 aprile 1966, n. 4; di curare l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali, anche in relazione alla scelta, all' utilizzazione ed al perfezionamento professionale del personale; di studiare la semplificazione dei metodi di lavoro ed il coordinamento degli interventi regionali nei diversi settori; di attendere inoltre alla gestione tecnico - disciplinare dei commessi, dei centralinisti e di altri addetti a servizi comuni;
4) il Servizio degli affari del personale, con il compito di curare gli adempimenti e la formazione degli atti amministrativi concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 6
L' Ufficio legislativo e legale comprende:
1) il Servizio degli affari legislativi, con il compito di curare lo studio, la revisione ed il coordinamento dei disegni di legge e degli schemi di regolamento, nonché di fornire pareri in materia legislativa;
2) il Servizio degli affari legali, con il compito di fornire consulenze in materia legale e giuridico - amministrativa e di curare inoltre la trattazione degli affari contenziosi ed i rapporti con i difensori, quando la Regione non si avvale del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato.
A capo dell' Ufficio legislativo e legale può essere posto un dipendente della Regione scelto tra i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli, oppure altra persona scelta ai sensi degli articoli 40 e 44 della legge regionale sullo stato giuridico del personale.
Art. 7
L' Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l' opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell' attività dei vari organi della Regione, nonché le iniziative di relazioni pubbliche ed i servizi di traduzione, duplicazione e fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.
A capo dell' Ufficio stampa e pubbliche relazioni può essere posto un dipendente regionale con qualifica di direttore di servizio, ovvero un iscritto all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, ai sensi dell' articolo 41 della legge regionale sullo stato giuridico del personale.
Art. 8
La Direzione regionale della programmazione, studi e statistica comprende:
1) il Servizio della programmazione, con il compito di attendere agli affari relativi all' attuazione del programma di sviluppo economico e sociale della Regione, nonché alla formulazione delle proposte da presentare allo Stato ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto o di altre disposizioni legislative a carattere straordinario; esso vigila inoltre sulla corrispondenza degli interventi regionali al programma di sviluppo della Regione e sul coordinamento di questo con i piani economici nazionali;
2) il Servizio studi e statistica, con il compito di attendere a ricerche e ad indagini concernenti la situazione economica regionale, di predisporre documenti e note per le relazioni programmatica e previsionale, nonché di provvedere alla raccolta ed all' aggiornamento sistematico dei dati statistici ed alla documentazione relativa ai fatti economici e sociali di interesse regionale.
Art. 9
La Direzione regionale dell' urbanistica comprende:
1) il Servizio per la pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani comunali ed intercomunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato, nonché di svolgere funzioni di vigilanza, controllo e consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati, previste dalle leggi;
2) il Servizio per la pianificazione territoriale, con il compito di curare l' elaborazione, l' aggiornamento e l' osservanza del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare gli studi e l' elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonché di amministrare ed aggiornare la cartografia regionale.
La Direzione regionale dell' urbanistica cura inoltre gli adempimenti giuridico - amministrativi connessi alle materie ad essa attribuite.
Art. 10
Il Servizio del libro fondiario cura l' impianto e la tenuta dei libri fondiari, nonché le ispezioni connesse con tali compiti, nelle forme e secondo le modalità che verranno previste dalle norme di attuazione in materia.
Non appena saranno entrate in vigore le norme di cui al precedente comma, alle dipendenze del Servizio del libro fondiario verranno posti i seguenti Uffici tavolari funzionanti presso le locali Preture:
1) Ufficio tavolare di Trieste;
2) Ufficio tavolare di Gorizia;
3) Ufficio tavolare di Cervignano;
4) Ufficio tavolare di Cormons;
5) Ufficio tavolare di Gradisca;
6) Ufficio tavolare di Monfalcone;
7) Ufficio tavolare di Pontebba.
Il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 30 determinerà gli organici del personale da assegnare ai suddetti uffici, che non potranno tuttavia essere ricoperti se non dopo l' entrata in vigore delle norme di attuazione sopra richiamate.
Art. 11
Il Servizio delle attività ricreative e sportive cura lo studio dei problemi e lo sviluppo delle iniziative a carattere ricreativo e sportivo.
TITOLO II
Assessorato dell' agricoltura
delle foreste e dell' economia montana
Art. 12
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fanno parte la Direzione regionale dell' agricoltura, la Direzione regionale delle foreste, il Servizio dell' economia montana, il Servizio della caccia, della pesca e della protezione della natura e il Servizio degli affari amministrativi.
Art. 13
La Direzione regionale dell' agricoltura comprende:
1) il Servizio della zootecnia, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al miglioramento ed all' incremento del patrimonio zootecnico regionale;
2) il Servizio della produzione agricola, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al potenziamento della produzione agricola;
3) il Servizio della bonifica e della irrigazione, con il compito di curare l' attuazione delle disposizioni in materia di bonifica, di irrigazione, di difesa e sistemazione dei corsi d' acqua;
4) il Servizio dei miglioramenti fondiari, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative in materia di miglioramenti fondiari e di sviluppo della meccanizzazione agricola;
5) il Servizio della cooperazione agricola, del credito agrario e della annona, con il compito di curare lo sviluppo della cooperazione agricola, della proprietà diretto - coltivatrice e del credito agrario, la prevenzione dei danni derivanti da avversità atmosferiche, nonché gli affari inerenti all' annona.
Alle dipendenze della Direzione regionale dell' agricoltura, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici:
1) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Trieste;
2) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Gorizia;
3) Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Udine;
4) Ispettorato circondariale dell' agricoltura di Pordenone;
5) Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste;
6) Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.
Art. 14
La Direzione regionale delle foreste comprende:
1) il Servizio della selvicoltura, con il compito di curare l' incremento, la difesa e la gestione del patrimonio boschivo;
2) il Servizio per le sistemazioni montane, con il compito di provvedere alle sistemazioni idraulico - forestali ed alle opere pubbliche di bonifica montana;
3) il Servizio del corpo forestale e del contenzioso, con il compito di esercitare funzioni ispettive sul corpo forestale e di curare la trattazione degli affari in materia di contravvenzioni.
La Direzione regionale delle foreste ha inoltre il compito di provvedere a tutte le opere concernenti i bacini montani e all' attività di progettazione per gli interventi di competenza dell' Amministrazione forestale.
Alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici:
1) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
2) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
3) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone.
Art. 15
Il Servizio dell' economia montana ha il compito di favorire lo sviluppo dell' agricoltura e delle altre attività economico - sociali nei territori montani.
Art. 16
Il Servizio della caccia, della pesca e della protezione della natura ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia, pesca, flora e fauna.
Art. 17
Il Servizio degli affari amministrativi ha il compito di curare - a favore di tutti gli uffici dell' Assessorato - la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico, nonché di quelli concernenti gli usi civici.
Il Servizio degli affari amministrativi svolge inoltre compiti di segreteria a favore del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste e degli organi collegiali funzionanti presso l' Assessorato.
TITOLO III
Assessorato degli enti locali
Art. 18
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale degli enti locali, che comprende:
1) il Servizio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni, nonché degli altri affari concernenti le Provincie, i Comuni ed i loro Consorzi; esso cura inoltre gli adempimenti connessi all' esercizio dei controlli di competenza del Comitato centrale di cui all' articolo 2, lettera b), della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3;
2) il Servizio centrale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' assistenza e beneficenza pubblica;
3) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di curare la trattazione degli affari di contabilità e finanza attinenti agli enti sottoposti al controllo del Comitato centrale, nonché degli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali.
La Direzione regionale degli enti locali tratta inoltre la materia delle elezioni, del referendum e della polizia locale, urbana e rurale; esercita funzioni ispettive ordinarie e straordinarie presso gli enti soggetti a vigilanza e svolge - su richiesta dei medesimi - compiti di consulenza ed assistenza.
Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell' ambito della provincia o del circondario, degli affari connessi all' esercizio dei controlli di competenza dei Comitati provinciali e circondariale di cui all'
articolo 2, lettera c), della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3:
1) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
2) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
3) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine;
4) Ufficio circondariale degli enti locali di Pordenone.
TITOLO VIII
Assessorato dei lavori pubblici
Art. 25
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dei lavori pubblici, che comprende:
1) il Servizio degli affari amministrativi e contabili, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonché di quelli connessi alle espropriazioni per pubblica utilità;
2) il Servizio dell' edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia e la manutenzione straordinaria dei beni immobili della Regione;
3) il Servizio dell' idraulica, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, opere igienico - sanitarie e derivazioni;
4) il Servizio della viabilità e delle calamità naturali, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al coordinamento nel settore stradale di competenza dei Comuni, delle Province e dello Stato, nonché la gestione di tutti i mezzi di intervento e di difesa in caso di calamità naturali o al fine di prevenirle.
La Direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di consulenza e di controllo tecnico su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili di interesse della Regione.
Alle dipendenze della Direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla
legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono posti i seguenti uffici periferici, coordinati dal direttore di servizio di cui all' articolo 11, 2 comma, punto 5), della legge medesima:
1) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Trieste;
2) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Udine;
3) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;
4) Ufficio circondariale dei lavori pubblici di Pordenone.