LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 1967, n. 25

Esercizio di funzioni amministrative nelle materie di cui all' articolo 5, n. 16 dello Statuto.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/11/1967
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 
Le attribuzioni trasferite all' Amministrazione regionale dal DPR 9 agosto 1966, n. 869, sono esercitate nei modi ed a mezzo degli organi indicati negli articoli seguenti.
Art. 2
 
Si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore dell' igiene e della sanità:
a) alla determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni effettuate dagli ufficiali sanitari e dai veterinari condotti nell' esclusivo interesse dei privati;
b) alla determinazione dei compensi dovuti alle Province per indagini d' interesse privato presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi;
c) all' approvazione delle speciali tariffe per le prestazioni dei sanitari condotti ai non aventi diritto all' assistenza sanitaria gratuita ed all' assistenza zooiatrica gratuita;
d) alla concessione di autorizzazioni per l' apertura, l' ampliamento e l' esercizio di case od istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, di case o pensioni per gestanti, nonché di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico;
e) alla determinazione della pianta organica delle farmacie;
f) alla chiusura, per ragioni sanitarie, di stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano, si smerciano e si consumano le sostanze alimentari e le bevande.

Art. 3
 
Sono devolute all' Assessore dell' igiene e della sanità le attribuzioni concernenti:
a) vigilanza tecnica sugli enti pubblici, che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, e sugli istituti di cui all' articolo 2, lettera d);
b) designazione di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri;
c) designazione dei funzionari regionali nelle commissioni di concorso di cui al n. 10 dell' articolo 2 del DPR 9 agosto 1966, n. 869;
d) nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di sanitari condotti e di direttori di macelli comunali;
e) autorizzazione all' apertura ed all' esercizio di farmacie di nuova istituzione; trasferimenti di sede di farmacie; nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi, per farmacie di nuova istituzione e per quelle già esistenti, e nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi;
f) chiusura - nei casi previsti dall' articolo 193, ultimo comma, del TU approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni - di case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, di case o pensioni per gestanti, di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico.

Art. 4
 
In forza dell' articolo 5 del DPR 9 agosto 1966, n. 869, fino a quando non sarà diversamente disposto con altra legge regionale, tutte le attribuzioni diverse da quelle menzionate negli articoli 2 e 3 continueranno ad essere esercitate - secondo la rispettiva competenza territoriale - dagli organi periferici del Ministero della Sanità, ai quali è demandato altresì:
a) di curare gli adempimenti connessi all' esercizio delle attribuzioni, di cui agli articoli 2 e 3, secondo le direttive della Giunta regionale;
b) di adottare, nei casi d' urgenza, i provvedimenti di cui alle lettere f) dell' articolo 2 e f) dell' articolo precedente.

Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.