Sono devolute all' Assessore dell' igiene e della sanità le attribuzioni concernenti:
a) vigilanza tecnica sugli enti pubblici, che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, e sugli istituti di cui all' articolo 2, lettera d);
b) designazione di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri;
c) designazione dei funzionari regionali nelle commissioni di concorso di cui al n. 10 dell' articolo 2 del DPR 9 agosto 1966, n. 869;
d) nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di sanitari condotti e di direttori di macelli comunali;
e) autorizzazione all' apertura ed all' esercizio di farmacie di nuova istituzione; trasferimenti di sede di farmacie; nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi, per farmacie di nuova istituzione e per quelle già esistenti, e nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi;
f) chiusura - nei casi previsti dall' articolo 193, ultimo comma, del TU approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni - di case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, di case o pensioni per gestanti, di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico.