Art. 2
La caccia alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la zona montana di cui all' articolo 5, è permessa dalla seconda domenica di agosto al 31 marzo.
I Presidenti delle Amministrazioni provinciali, su parere dei Comitati provinciali della caccia, possono prorogare eccezionalmente il termine di chiusura fino alla seconda domenica di aprile.
La caccia al germano e alla folaga si chiude il 1 marzo.
La caccia agli alaudidi, ai fringillidi, ai passeracei ed ai turdidi si chiude il 31 gennaio, fatta eccezione per il tordo, il tordo sassello e la cesena, la cui caccia si chiude il 31 marzo.
Art. 5
Per zona montana si intende il territorio delimitato fra il confine di Stato con la Jugoslavia, il confine di Stato con l' Austria, il confine con la provincia di Belluno, il confine con la provincia di Treviso sino a Borgo Barozzi, di qui seguendo la strada per Stevenà, Caneva di Sacile, Fiaschetti, Polcenigo, Budoia, Aviano, Marsure, Montereale Valcellina, Maniago Libero, Maniago, Fanna, Cavasso Nuovo, Meduno, Toppo, Travesio, Celante, Clauzetto, Vito d' Asio, Forgaria, Cornino, Peonis, Avasinis, Alesso, Cavazzo Carnico, Chiaulis, Villa di Verzegnis, strada provinciale per Villa Santina fino al ponte sul Tagliamento, riva destra del Tagliamento fino al Clap Forat, mulattiera per Preone, Preone, strada per Enemonzo, Colza, Esemon di Sopra, Villa Santina, Caneva, Tolmezzo, Amaro, Stazione Carnia, Venzone, Gemona, Maniaglia, S. Giorgio di Montenars, Artegna, Magnano in Riviera, Borgo Buse, Venchiaredo, Torrente Urana, Borgo Urana, Borgo Vena, Tarcento, Zucchia, Sammardenchia, Ciseriis, Tarcento, Villin, Sedilis, Ramandolo, Torlano di Sotto, Torlano di Sopra, Borgo Cecchin, San Gervasio, Attimis, Faedis, Raschiacco, Campeglio, Togliano, Montina, Ronchis, Crosada, Cividale, Fornalis, Bukovica, Albana, Mernicco, confine di Stato con la Jugoslavia, così come da allegato alla presente legge.