LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29

Norme per la protezione della selvaggina e per l' esercizio della caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/11/1966
Allegati:
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 1
 
Le attribuzioni del Ministro per l' agricoltura e per le foreste in materia di caccia, trasferite all' Amministrazione Regionale con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.
Art. 2
 
La caccia alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la zona montana di cui all' articolo 5, è permessa dalla seconda domenica di agosto al 31 marzo.
I Presidenti delle Amministrazioni provinciali, su parere dei Comitati provinciali della caccia, possono prorogare eccezionalmente il termine di chiusura fino alla seconda domenica di aprile.
La caccia al germano e alla folaga si chiude il 1 marzo.
La caccia agli alaudidi, ai fringillidi, ai passeracei ed ai turdidi si chiude il 31 gennaio, fatta eccezione per il tordo, il tordo sassello e la cesena, la cui caccia si chiude il 31 marzo.
Art. 3
 
La caccia alla selvaggina stanziale protetta, ad esclusione della zona montana di cui all' articolo 5, è permessa dal 1 ottobre al 31 dicembre, salve le seguenti eccezioni:
a) la caccia al capriolo maschio, anche con munizione spezzata, è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 ottobre;
b) la caccia al cinghiale è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre;
c) la caccia al colombo selvatico è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre.

Art. 4
 
La caccia alla selvaggina migratoria ed alla stanziale (compreso il cinghiale) nella zona montana di cui all' articolo 5 è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre, salve le seguenti eccezioni:
a) la caccia al capriolo maschio, anche con munizione spezzata, è permessa dalla seconda domenica di settembre al 31 ottobre;
b) la caccia al camoscio, anche con munizione spezzata, è permessa dalla seconda domenica di settembre al 15 dicembre.

Art. 5
 
Per zona montana si intende il territorio delimitato fra il confine di Stato con la Jugoslavia, il confine di Stato con l' Austria, il confine con la provincia di Belluno, il confine con la provincia di Treviso sino a Borgo Barozzi, di qui seguendo la strada per Stevenà, Caneva di Sacile, Fiaschetti, Polcenigo, Budoia, Aviano, Marsure, Montereale Valcellina, Maniago Libero, Maniago, Fanna, Cavasso Nuovo, Meduno, Toppo, Travesio, Celante, Clauzetto, Vito d' Asio, Forgaria, Cornino, Peonis, Avasinis, Alesso, Cavazzo Carnico, Chiaulis, Villa di Verzegnis, strada provinciale per Villa Santina fino al ponte sul Tagliamento, riva destra del Tagliamento fino al Clap Forat, mulattiera per Preone, Preone, strada per Enemonzo, Colza, Esemon di Sopra, Villa Santina, Caneva, Tolmezzo, Amaro, Stazione Carnia, Venzone, Gemona, Maniaglia, S. Giorgio di Montenars, Artegna, Magnano in Riviera, Borgo Buse, Venchiaredo, Torrente Urana, Borgo Urana, Borgo Vena, Tarcento, Zucchia, Sammardenchia, Ciseriis, Tarcento, Villin, Sedilis, Ramandolo, Torlano di Sotto, Torlano di Sopra, Borgo Cecchin, San Gervasio, Attimis, Faedis, Raschiacco, Campeglio, Togliano, Montina, Ronchis, Crosada, Cividale, Fornalis, Bukovica, Albana, Mernicco, confine di Stato con la Jugoslavia, così come da allegato alla presente legge.
Art. 6
 
La caccia selettiva nell' intero territorio regionale al capriolo maschio potrà essere esercitata dal 1 giugno al 15 agosto, senza cane e con canna rigata, su autorizzazione dei Presidenti delle Amministrazioni provinciali, previo parere dei Comitati provinciali della caccia.
Art. 7
 
L' uccellagione nell' intero territorio regionale è permessa dalla seconda domenica di agosto al 31 dicembre, anche con panie e panioni, solo in posti fissi debitamente denunciati.
Art. 8
 
Quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentiti i Comitati provinciali della caccia, possono disporre restrizioni in ordine ai periodi di esercizio di caccia e di uccellagione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.
Art. 9
 
Le foreste comprese nel patrimonio forestale della Regione sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento.
La gestione tecnica ed amministrativa di tali bandite è affidata all' Azienda delle foreste della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 10
 
Cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni dell' articolo 12, primo, secondo, terzo e quarto comma, dell' articolo 13 e dell' articolo 38, terzo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nonché ogni altra disposizione dello stesso regio decreto, che sia incompatibile con la disciplina della presente legge o, comunque, con l' esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa trasferite in materia di caccia con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.