Art. 1
È autorizzata la concessione, a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, Istituzioni ed altri Enti, di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6 per cento sul capitale mutuato - purché non eccedente la spesa riconosciuta ammissibile - per l' esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo articolo 2.
La spesa ammissibile, ai fini di cui al precedente comma, comprende, oltre il costo delle opere, il prezzo d' acquisto dell' area necessaria ed una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 5 per cento di tale costo.
Art. 2
I contributi possono essere concessi per opere che già non fruiscano di altri contributi statali o regionali e che riguardino:
1) la sistemazione di strade provinciali e comunali all' interno degli abitati; la sistemazione di strade provinciali e comunali limitatamente alle opere dirette ad eliminare cause di pericolosità per il traffico; la costruzione e la sistemazione di tratti di strade comunali o provinciali di raccordo alla rete viaria statale e provinciale;
2) la costruzione, la sistemazione e l' ampliamento di cimiteri;
3) la costruzione, il completamento, l' ampliamento ed il miglioramento di acquedotti e fognature;
4) la costruzione, la sistemazione e l' ampliamento di edifici destinati a servizi di assistenza e beneficenza;
5) la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi di interesse pubblico;
6) la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco per una spesa annuale non superiore al 10 per cento dello stanziamento previsto dall' articolo 14.
Art. 3
Per le opere indicate ai numeri 2 e 3 dell' articolo precedente, è altresì autorizzata, quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, la concessione ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni di contributi, una volta tanto, fino al 50 per cento e per i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite massimo di lire 50 milioni.
Quando si sia provveduto ai sensi del precedente comma, il contributo previsto dall' articolo 1 potrà essere concesso solo sul capitale mutuato per coprire la differenza fra la spesa ritenuta ammissibile e l' ammontare del contributo una volta tanto.
Art. 4
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, con le modalità di cui agli articoli seguenti, a favore di istituzioni e di enti, diversi da Province o Consorzi con partecipazione di Province, sono delegati:
a) nell' ambito del territorio di rispettiva competenza, salvo quanto stabilito alla successiva lettera b), le Province di Gorizia, Trieste e Udine;
b) nell' ambito del territorio assegnato al Circondario di Pordenone, il Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, dalla data in cui esso sarà costituito.
Art. 5
Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate dalle istituzioni e dagli enti indicati nell' articolo precedente alla Amministrazione delegata, competente per territorio, entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
A ciascuna domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) deliberazione dell' organo competente, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo, diretto alla realizzazione dell' opera ed al conseguimento del contributo;
b) progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell' opera e il preventivo sommario di spesa;
c) il piano finanziario dell' opera.
Art. 6
Entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo, ciascuna Amministrazione delegata invierà, con le proprie osservazioni, all' Assessorato regionale dei lavori pubblici:
a) le domande e i documenti di cui all' articolo precedente;
b) l' elenco delle opere di competenza dei Consorzi, cui essa partecipi, e delle opere di propria competenza, per le quali si richiede il contributo, unendovi gli stessi documenti indicati nel secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 7
Su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, previo concerto con l' Assessore all' igiene e sanità quando trattasi di opere igienico - sanitarie, la Giunta regionale approva i piani annuali delle opere da ammettere a contributo e la ripartizione dei fondi disponibili.
Art. 8
Salvo quanto stabilito nel successivo art. 9, si osservano - per le opere ammesse a contributo, di competenza di Province, di Comuni, di Consorzi fra enti locali, di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Consorzi relativi - le disposizioni che, in ordine alle medesime, le leggi statali prevedono quando esse siano eseguite senza alcun contributo a carico dello Stato.
I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo, di competenza di enti diversi da quelli indicati nel precedente comma, debbono, in ogni caso, riportare l' approvazione dell' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 9
L' Assessorato dei lavori pubblici, a mezzo dei propri funzionari tecnici od avvalendosi degli Uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere ammesse a contributo, di competenza di Province o di Consorzi con partecipazione di Province, accerta, quando occorra, lo stato di avanzamento dei lavori, cura che i lavori medesimi siano condotti a regola d' arte ed in conformità dei progetti e che le contabilità siano tenute secondo le norme vigenti.
Le funzioni indicate nel primo comma sono esercitate dalle Amministrazioni delegate, a mezzo dei propri Uffici tecnici, relativamente alle opere cui la delega si riferisce.
Per tutte le opere ammesse a contributo spetta all' Assessore ai lavori pubblici nominare i collaudatori ed approvare gli atti di collaudo.
Art. 10
I contributi, di cui all' articolo 1, sono dall' amministrazione delegata direttamente versati all' ente mutuante con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.
L' erogazione dei contributi una volta tanto, di cui all' articolo 3, ha luogo, a cura dell' Amministrazione delegata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.
I contributi per opere, di competenza delle Province o di Consorzi con partecipazione di Province, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore ai lavori pubblici e sono direttamente versati all' ente mutuante con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Art. 11
Nell' esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, le Amministrazioni delegate debbono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Salvo quanto disposto dall'
articolo 34 della Legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può sempre annullare o revocare, per vizi di legittimità o di merito, i provvedimenti emessi nell' esercizio delle funzioni delegate.
Qualora non siano osservate le direttive, di cui al primo comma, o si verifichino altre omissioni od irregolarità, la Giunta regionale potrà sostituirsi alle Amministrazioni delegate.
Art. 12
I mutui contratti per l' esecuzione delle opere menzionate nell' articolo 2 possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione quando gli Enti mutuatari non siano in grado di offrire agli Istituti mutuanti le garanzie da essi richieste.
Possono, altresì, essere garantiti dalla Regione, per capitale ed interessi, i mutui contratti per l' esecuzione di opere ammesse a contributo statale ai sensi dell'
articolo 4 della Legge 18 aprile 1962, n. 168, quando gli Enti indicati nell' articolo 5, ultimo comma, di detta legge non siano in grado di prestare la garanzia ivi prevista.
La garanzia della Regione, nelle ipotesi considerate dai precedenti commi, potrà essere prestata solo in via sussidiaria, ai sensi e per gli effetti del
secondo comma dell' articolo 1944 del Codice civile e con esclusione, altresì, dell' obbligo di cui al terzo comma dello stesso articolo.
Art. 13
Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà anche disciplinata la somministrazione agli Enti delegati dei fondi necessari per il versamento e l' erogazione dei contributi secondo quanto previsto dai primi due commi dell' articolo 10.
Alla liquidazione delle spese sostenute dagli Enti delegati, per l' esercizio delle funzioni cui la delega si riferisce, provvederà la Giunta regionale. Il rimborso sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta medesima.
Art. 14
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:
| esercizio 1966 | L. 300.000.000 |
| esercizio 1967 | L. 600.000.000 |
| esercizio 1968 | L. 900.000.000 |
| esercizio 1969 | L. 1.200.000.000 |
| esercizio 1970 | L. 1.500.000.000 |
| esercizi dal 1971 al 1985 | L. 1.500.000.000 |
| esercizio 1986 | L. 1.200.000.000 |
| esercizio 1987 | L. 900.000.000 |
| esercizio 1988 | L. 600.000.000 |
| esercizio 1989 | L. 300.000.000 |
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 712 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti nella misura massima del 6 per cento sul capitale mutuato per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficenza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica 7 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 300 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 712, e quello per le annualità degli esercizi dal 1967 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Alla maggiore spesa derivante dall' autorizzazione dei limiti d' impegno per gli esercizi dal 1967 al 1970, si provvederà con l' incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.
Art. 15
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' esercizio finanziario 1966 e la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio 1966, è istituito il capitolo 713, con la denominazione: << Contributi una volta tanto a favore di Comuni e Consorzi di Comuni, per la costruzione, il completamento, l' ampliamento e il miglioramento di cimiteri, acquedotti e fognature >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stesso stato di previsione della spesa (rubrica 7 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 700 milioni relativo all' esercizio finanziario 1966 fa carico al sopracitato capitolo 713 e quello per gli esercizi dal 1967 al 1970 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 16
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 721 - Categoria XIV - con la denominazione: << Oneri derivanti per la concessione di eventuali garanzie sui mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche e di pubblico interesse comprese le opere ammesse a contributo statale ai sensi dell'
articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 >> (spesa obbligatoria).
Tale capitolo è incluso nell' elenco n. 2 << spese obbligatorie >>, allegato allo stato di previsione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' art. 12 della presente legge faranno carico al sopracitato capitolo 721 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
Art. 17
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 487 con la denominazione: << Spese per l' esercizio delle funzioni delegate alle Province ed ai Comuni, ai loro Consorzi ed agli altri Enti, ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto regionale >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.
A favore di detto capitolo 487 si provvede mediante storno dell' importo di lire 10 milioni dal capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.
L' onere per il rimborso indicato nell' articolo 13 della presente legge, previsto per l' esercizio finanziario 1966 in lire 4 milioni, fa carico al sopracitato capitolo 487.