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Indice:
L.R. n. 14/1966
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
15 luglio 1966
, n.
14
Agevolazioni per l' attuazione del riordino fondiario e l' esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/07/1966, N. 018
Data di entrata in vigore:
03/08/1966
Materia:
210.03
-
Bonifica e riordino fondiario
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Ad integrazione degli interventi previsti dall'
articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18
, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino alla misura massima del 98 per cento:
a) la spesa ammissibile per lo studio e l' attuazione di piani di riordino fondiario e la esecuzione di tutte le opere connesse all' attuazione stessa, promossi nell' ambito della regione dai Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario ed idraulici;
b) la spesa per l' esecuzione di opere di sistemazione idraulica ed idraulico - agraria e di irrigazione, fatte a servizio comune di più fondi, da parte di Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione, formati, questi ultimi, da Province e Comuni.
Art. 2
Quando le opere, di cui all' articolo precedente, vengono eseguite con l' intervento finanziario dello Stato, la Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino al raggiungimento della percentuale massima stabilita nello stesso articolo.
Art. 3
Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2, si applicano anche per le opere non ancora eseguite, quando per le medesime sia stata già disposta, nell' anno 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato.
Per le opere di irrigazione, non iniziate alla data del 26 agosto 1964, le stesse disposizioni si applicano pure in favore dei Consorzi, anche se il decreto di concessione dei lavori è anteriore alla data suddetta.
Art. 4
Alla spesa per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1966 e con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative