Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, a Comuni e ad altri Enti, per la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento ed il completamento di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio e di ricreazione per studenti, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura degli edifici stessi:
a) contributi, una volta tanto, in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) contributi annui costanti, per il periodo di anni 20, in misura non superiore al 5% del capitale finanziario mutuato, purché non eccedente la spesa ritenuta ammissibile.
I contributi previsti dalla lettera a) e quelli previsti dalla lettera b) del precedente comma non sono cumulabili.
La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende, oltre al costo delle opere, la spesa di acquisto dell' area necessaria ed una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 5% di detta spesa.
Per ogni opera vengono sentiti i Comuni interessati e se le opere concernono più Comuni, le Province interessate.
Art. 2
Gli Enti che aspirano alla concessione dei contributi devono presentare all' Assessorato regionale dei lavori pubblici apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
a) deliberazione dell' organo competente che dispone la esecuzione dell' opera e autorizza la richiesta di contributo;
b) progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell' opera e il preventivo sommario di spesa;
c) piano finanziario dell' opera.
Art. 3
La Giunta regionale determina, in base alle effettive necessità, le opere da ammettere a contributo e stabilisce la misura del contributo medesimo, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, di concerto con l' Assessore ai lavori pubblici, il quale fissa e notifica al richiedente il termine entro il quale devono essere presentati:
1) progetto esecutivo comprendente:
a) relazione tecnica;
b) disegni;
c) computo metrico - estimativo;
d) capitolato speciale d' appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi d' appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;
2) deliberazione di adozione del progetto esecutivo e del piano di finanziamento.
Art. 4
I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore ai lavori pubblici.
Con il decreto di concessione, indicato nel precedente comma, si provvede, altresì, all' approvazione del progetto ed alla fissazione dei termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori e per il compimento delle eventuali espropriazioni.
L' Assessore ai lavori pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all' approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo.
Art. 5
L' erogazione dei contributi, di cui all' articolo 1 lettera a), ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.
I contributi, di cui all' articolo 1 lettera b), sono direttamente versati all' ente mutuante, con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite nel decreto di concessione.
Art. 6
I mutui contratti per l' esecuzione delle opere ammesse a contributo, ai sensi dell' articolo 1 lettera b), possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione.
La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Art. 7
Sugli edifici, per i quali sono concessi i contributi di cui all' articolo 1, sarà costituito il vincolo ventennale sulla destinazione, secondo le finalità della presente legge.
Art. 8
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 lettera a) della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1966, la spesa di lire 400 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 523 con la denominazione: << Contributi una tantum a favore di Province, di Comuni e di altri Enti, per la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento ed il completamento di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio e di ricreazione per studenti, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura degli edifici stessi >>, e con lo stanziamento di lire 400 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante:
- prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 6 dell' allegato 5 al bilancio medesimo);
- storno, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità di lire 200 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 22611521 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
L' onere di lire 400 milioni di cui al primo comma fa carico al sopracitato capitolo 523.
Art. 9
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1, lettera b), della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1966, il limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 524 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore di Province, di Comuni e di altri Enti, per la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento ed il completamento di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio e di ricreazione per studenti, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura degli edifici stessi >>, e con lo stanziamento di lire 150 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 6 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 150 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 524.
Art. 10
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 528 - Categoria XIV - con la denominazione: << Oneri derivanti per la concessione di eventuali garanzie sui mutui contratti dalle Province, dai Comuni e da altri Enti, per la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento ed il completamento di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio e di ricreazione per studenti, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura degli edifici stessi >> (Spesa obbligatoria).
Tale capitolo è incluso nell' elenco n. 2 delle spese obbligatorie, allegato allo stato di previsione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' art. 6 della presente legge faranno carico al sopracitato capitolo 528 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.