Art. 1
Al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonché per l' uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi di linea.
In aggiunta ai rimborsi, di cui al precedente comma, è dovuto un supplemento pari al 20 per cento dell' ammontare dei medesimi.
Per i percorsi compiuti con autovetture proprie o noleggiate, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di L. 40 per chilometro.
Art. 2
Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l' eccedente periodo non inferiore ad otto ore, compete, inoltre, una indennità di trasferta, nella misura di L. 10.000 per missioni nel territorio della Repubblica, e di L. 15.000 per missioni all' estero.
La indennità di trasferta è ridotta a metà, per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, ma superiore alle 8 ore, compiute fuori del territorio regionale.
Salvo i rimborsi ed il supplemento, di cui all' articolo precedente non spetta alcuna indennità per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, compiute nell' ambito del territorio regionale, e per quelle di durata inferiore alle 8 ore, dovunque compiute.
Art. 3
Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell' ordinaria loro residenza per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente.
Art. 4
Gli oneri finanziari, derivanti dall' applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell' art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente, verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.