LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21

Istituzione dell' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1965
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
È istituito l' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) avente personalità giuridica pubblica, il cui funzionamento è regolato dalle norme della presente legge.
L' Ente ha sede nella città di Udine e potrà avere uffici decentrati nelle località di maggior interesse per l' Artigianato del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
 
L' ESA, in armonia con la programmazione regionale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell' artigianato regionale attuando le iniziative idonee a sostenerlo e a tutelarlo.
A tal fine:
a) presta la sua assistenza tecnica alle imprese artigiane e promuove l' aggiornamento tecnologico e l' incremento della produttività aziendale;
b) presta la sua assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all' estero dei prodotti artigiani e cura la partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali;
c) incoraggia lo sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell' artigianato regionale;
d) cura l' aggiornamento tecnico - professionale dei titolari di imprese artigiane anche mediante corsi e raccolte tecnologiche;
e) promuove la cooperazione nell' artigianato, con particolare riferimento alle associazioni consortili;
f) presta la sua consulenza e la sua collaborazione agli organi ed Enti preposti alla programmazione, al credito ed all' istruzione professionale, relativamente ai problemi che interessano l' artigianato regionale;
g) promuove la ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semilavorati, di energia e di carburanti e di ogni altro prodotto necessario all' attività della impresa artigiana;
h) esegue tutti quegli altri compiti o incarichi che possono essergli affidati dall' Amministrazione regionale, nell' interesse dell' artigianato regionale.

Art. 3
 
Per il raggiungimento degli scopi e per l' esercizio delle attività indicate nell' articolo precedente, l' Ente potrà valersi della collaborazione di altri Enti aventi fini analoghi.
L' Ente, inoltre, si avvarrà:
a) delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie fornitigli dalle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e dalle Commissioni, provinciali, circondariale e regionale per l' artigianato;
b) della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici, artistici, economici e commerciali dell' artigianato.

L' eventuale partecipazione finanziaria ad altri Enti deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Regionale.
Art. 4
 
L' Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento e per l' attività dell' Ente si provvede:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con gli eventuali proventi di servizi ed attività;
c) con i contributi disposti dalla Regione;
d) con le oblazioni volontarie o liberalità disposte da Enti pubblici o da privati;
e) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini di legge.

Art. 5
 
Sono organi dell' Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 6
 
Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore dell' Artigianato, è composto, oltre che dal Presidente dell' Ente, da:
a) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti nella Regione, scelti tra i designati dalle stesse organizzazioni, in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le province della Regione e del circondario di Pordenone;
b) tre rappresentanti di lavoratori, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;
c) un funzionario dell' Assessorato dell' Artigianato;
d) un rappresentante di ciascuna Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura esistente nella Regione, e, alla sua costituzione, il rappresentante della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura del Circondario di Pordenone.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Qualora, durante il quadriennio, si rendessero vacanti dei posti in seno al Consiglio, il Presidente della Giunta Regionale provvederà alle nuove nomine nei termini e nei modi di cui al presente articolo.
Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell' Ente, il quale funge anche da segretario.
Art. 7
 
Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell' Ente; e conseguentemente provvede, fra l' altro:
a) a compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) a formare i programmi di attività dell' Ente;
c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell' Ente;
d) ad accettare donazioni e liberalità;
e) a deliberare su ogni altro atto di ordinaria amministrazione;
f) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 8
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
Le riunioni del Consiglio sono valide con l' intervento della maggioranza dei componenti aventi diritto a voto.
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
I Consiglieri di Amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.
Art. 9
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina fra i componenti di cui alla lettera a) dell' articolo 6, il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.
Art. 10
 
Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto in una rosa di nomi indicati dalle organizzazioni artigiane della Regione, ha la rappresentanza legale dell' Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni regolarmente approvate.
In caso d' urgenza, per l' ordinaria amministrazione, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.
Tali provvedimenti d' urgenza debbono essere immediatamente trasmessi all' Assessore dell' Artigianato, che può pronunciarne l' annullamento, per illegittimità, entro cinque giorni dal ricevimento.
Art. 11
 
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e designati come segue: due Sindaci effettivi, di cui almeno uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e uno supplente dall' Assessore delle Finanze; un Sindaco effettivo ed uno supplente dall' Assessore dell' Artigianato.
I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 12
 
Il Collegio sindacale deve:
a) esaminare i bilanci;
b) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi;
c) controllare la gestione finanziaria dell' Ente.

Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 13
 
Alla direzione dell' Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio d' Amministrazione, previo pubblico concorso o, eccezionalmente, per chiamata, il quale sovraintende al personale e agli uffici, cura, sotto la vigilanza del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercitando tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.
Art. 14
 
Al Presidente, al Vice Presidente e ai Sindaci dell' Ente, è dovuta un' indennità di carica. Ai Consiglieri di Amministrazione, è dovuto un gettone di presenza.
Art. 15
 
L' esercizio finanziario dell' Ente ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di ottobre, per l' esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l' esercizio trascorso. Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio Regionale entro il 30 settembre.
Art. 16
 
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di cinque giorni, per l' approvazione, al Presidente della Giunta Regionale o all' Assessore da lui delegato e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione o dopo trascorsi venti giorni dal loro ricevimento senza che sia stato adottato alcun provvedimento.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del precedente art. 7, devono essere sottoposte all' approvazione della Giunta Regionale, per il tramite dell' Assessore dell' Artigianato; e non possono avere esecuzione se non dopo tale approvazione.
Art. 17
 
L' Assessore dell' Artigianato può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell' Ente.
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell' Ente, con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore dell' Artigianato, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le deduzioni del Consiglio di Amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore dell' Artigianato, previa deliberazione della Giunta medesima, nomina un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di rinuncia o decadimento di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo metodo di nomina previsto all' articolo 6 della presente legge.
Art. 18
 
Per la costituzione del patrimonio iniziale dell' Ente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di Lire 300.000.000.
A tale onere si farà fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo 25812731, dello stato di previsione della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1965.
La denominazione di detto capitolo è così modificata: << Fondo per la costituzione del patrimonio iniziale dell' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato del Friuli - Venezia Giulia >>.
Art. 19
 
Per le finalità di cui all' art. 2 della presente legge, la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo annuale, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, in rapporto alle disponibilità finanziarie ed alle necessità dell' Ente medesimo.
Per l' esercizio finanziario 1965 il contributo sarà determinato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro il limite massimo complessivo di L. 200.000.000.
Nello stato di previsione della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1965 è istituito il capitolo 14804303 con la seguente denominazione: << Contributo a favore dell' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato >>.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di Lire 200.000.000 dal capitolo 25812731 dello stato di previsione della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1965.
Art. 20
 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Ente provvederà a deliberare i regolamenti interni.
L' assunzione del personale, salvo quello per il primo impianto degli uffici dell' Ente, deve avvenire per pubblico concorso.
Con successiva legge regionale sarà determinata la dotazione organica del personale e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale medesimo.
Art. 21
 
In caso di estinzione dell' Ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.
Art. 22
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.