Art. 1
Il controllo sugli atti degli organi deliberanti del << Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone >> con sede in Monfalcone e del << Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno >> con sede in Udine, previsto dall' art. 6 ult. c. della
legge 6 luglio 1964, n. 633, è esercitato dal Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall' Assessore Regionale per la Industria ed il Commercio con le modalità, condizioni e termini stabiliti negli articoli seguenti.
Art. 2
Il controllo è generale di legittimità per la conformità degli atti alle leggi dello Stato e della Regione ed alle norme degli Statuti degli Enti ed è esteso al merito per le materie e nei modi indicati nell' art. 3 della presente legge.
L' esercizio del controllo di legittimità va effettuato nel termine di giorni 20 dall' arrivo degli atti all' ufficio di ricezione dell' Assessorato Regionale Industria e Commercio, che dovrà apporvi timbro - data e darne comunicazione all' Ente interessato.
Gli atti di cui al comma precedente diventano esecutivi decorsi giorni venti dall' arrivo all' ufficio regionale, qualora l' organo di controllo, nel termine suddetto, non dia all' Ente comunicazione, anche telegrafica, della pronuncia di annullamento. Il provvedimento motivato di annullamento, a pena di decadenza, deve essere trasmesso al Consorzio entro dieci giorni dalla comunicazione.
L' esecutività degli atti può verificarsi anche prima del decorso del termine prescritto per l' esercizio della funzione di controllo, qualora l' organo di controllo dia comunicazione all' Ente del riscontro positivo della legittimità dell' atto.
Art. 3
Il controllo è di merito per le deliberazioni dell' Assemblea Consorziale nelle seguenti materie:
1) bilanci e conti consuntivi;
2) impegni di spesa a carattere pluriennale e che superino l' importo di 300 milioni di lire;
3) regolamento e pianta organica del personale.
Sono altresì assoggettate al controllo di merito le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che dispongano impegni di spesa d' importo superiore alle Lire 20 milioni.
Per motivi di merito e nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 2 il competente organo regionale di controllo comunicherà all' Ente interessato le proprie osservazioni per il riesame dell' atto da parte dell' organo deliberante.
La deliberazione adottata a seguito di riesame è soggetta al normale controllo di legittimità nel termine prescritto dall' art. 2.
Art. 4
L' organo regionale di controllo può disporre ispezioni a mezzo di funzionari regionali per accertare la retta amministrazione dei Consorzi.
Qualora gli organi amministrativi degli Enti non compiano gli atti obbligatori per legge o norma statutaria, l' organo regionale di controllo, previa diffida all' organo responsabile e decorso il termine stabilito per l' adempimento, potrà sostituirsi mediante invio presso l' Ente di commissario straordinario.
La relativa spesa sarà anticipata dal Consorzio salvo rivalsa a carico degli amministratori e funzionari responsabili della inadempienza.
Art. 5
In caso di persistenti irregolarità nel funzionamento degli Enti, previa contestazione dei fatti illeciti, il Presidente della Giunta Regionale può sciogliere l' Amministrazione del Consorzio, provvedendo alla nomina di commissario straordinario per un tempo non superiore a tre mesi.
Al commissario sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione.
Nel termine suindicato il commissario straordinario dovrà provvedere per la convocazione dell' Assemblea e la rielezione degli altri organi.
Le spese della gestione commissariale sono poste a carico del Consorzio.
Art. 6
In caso di estinzione del Consorzio per esaurimento del fine o per sopraggiunta impossibilità a conseguirlo ovvero per scioglimento deliberato all' unanimità dai soci, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario per la liquidazione delle attività e passività dell' Ente secondo le leggi vigenti in materia.
Il Presidente della Giunta Regionale può sciogliere d' ufficio l' Amministrazione del Consorzio su richiesta degli Enti partecipanti che rappresentino la maggioranza del patrimonio sociale. Con lo stesso provvedimento è nominato il commissario liquidatore.
Le competenze del commissario saranno determinate con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7
Ogni modificazione statutaria, compreso l' ampliamento della sfera sociale dei Consorzi e le relative variazioni patrimoniali, va approvata dal Presidente della Giunta Regionale a norma dell' art. 6, c. V della
legge 6 luglio 1964, n. 633.