LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 4

Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuattive della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 Autorizzazione alla prosecuzione
dell' attività dei Consorzi di sviluppo
industriale con la partecipazione di enti
locali
1. In attesa della revisione prevista dall' articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell' attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed in particolare dell' articolo 36, comma 4, nonché della riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la prosecuzione, comunque non oltre il 31 dicembre 1993, dell' attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili tra enti locali.
2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell' Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.
Art. 2
 Modifica dell' articolo 10 della legge
regionale
6 dicembre 1976, n. 63
1.
L' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, contributi annuali per la durata di quindici anni, destinati a coprire le spese, in linea capitale e per interessi, sostenute dagli stessi a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito operanti nel Friuli -Venezia Giulia per la realizzazione degli investimenti previsti dalla legge medesima.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1. >>.

Art. 3
 Interventi per la realizzazione di un piano
di insediamenti produttivi (PIP)
1. Le attività previste dall' articolo 27, comma quinto e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dirette alla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP), possono essere svolte dai Comuni per il tramite di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. A tale scopo il Comune interessato stipula con la società apposita convenzione.
2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la convenzione può prevedere che la società provveda direttamente alla cessione in proprietà delle aree infrastrutturate ed all' introito dei relativi corrispettivi.
3. Con l' atto di cessione di cui al comma 2 possono imporsi all' acquirente gli oneri ed obblighi previsti dall' articolo 27, ultimo comma, della legge n. 865/1971, in base alle eventuali indicazioni dell' Amministrazione comunale.
4. All' utilizzazione delle aree cedute in proprietà si applica l' articolo 50, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
Art. 4
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come sostituito dall' articolo 2, fanno carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993; conseguentemente, nella denominazione del predetto capitolo 7416, la locuzione << annui costanti agli >> viene sostituita dalla locuzione << pluriennali, per la durata di 15 anni, a fronte dei mutui contratti dagli >>.