In relazione alle suddivisioni di cui all' articolo 1, le classi di strade sono così definite:
a) strade statali: sono statali le strade classificate tali dai competenti organi statali;
b) strade provinciali: sono provinciali le strade aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
- allacciano al capoluogo di Provincia i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi di Comuni fra loro;
- costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali oppure fra una strada provinciale e la viabilità statale;
- sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio - economiche;
- hanno le altre caratteristiche previste dall' articolo 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;
c) strade comunali: sono comunali le strade soggette a pubblico transito e non ricomprese nelle classi precedenti, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
- si sviluppano all' interno dei centri edificati eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti;
- congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni e nuclei abitati, o frazioni e nuclei abitati tra di loro o allacciano questi alla viabilità statale e provinciale;
- congiungono il maggior centro, le frazioni, i nuclei abitati del Comune e stazioni e capilinea di servizi di trasporto pubblico;
- congiungono il maggior centro, le frazioni, i nuclei abitati del Comune ad edifici e servizi pubblici di carattere sociale, sanitario e culturale nonché ad insediamenti di carattere economico, produttivo, commerciale e turistico di rilevante interesse per la comunità locale;
d) strade vicinali: sono vicinali tutte le altre strade che pur non soggette al regime dei beni demaniali, e come tali non ricomprese nelle precedenti classi, sono aperte al pubblico transito;
e) strade militari: sono militari le strade appartenenti al Demanio dello Stato, ramo difesa, sulle quali l' autorità militare consente il pubblico transito.