Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Legge di stabilità 2018.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi in complessivi 22.809.760.897,00 euro, suddivisi in ragione di 8.277.943.002,01 euro per l'anno 2018, di 7.407.337.491,14 euro per l'anno 2019 e di 7.124.480.403,85 euro per l'anno 2020, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9.
2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 18.765.777,36 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 114.408.596,14 euro, suddivisa in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare negli anni 2018 e 2019 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi di 114.408.596,14 euro, suddivisi in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2018-2020 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella A1.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 e in relazione a quanto disposto dal comma 2, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, di cui all'allegata Tabella A2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 3, L. R. 25/2018
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione sostiene il progetto promozionale denominato <<Frecce Tricolori LIVE>>, da attuarsi nel periodo 2018-2020, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata a PromoTurismoFVG.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascun degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
3. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
4. Gli IAT gestiti in convenzione con PromoTurismoFVG all'entrata in vigore della presente legge continuano ad operare in conformità alle convenzioni medesime sino alla loro naturale scadenza.
5. Al fine di consolidare le ricadute turistiche sul territorio regionale derivanti dallo sviluppo della pratica sportiva del golf, la Regione è autorizzata a sostenere il progetto denominato "Italy Golf & More" con il coinvolgimento di altre Regioni italiane e della Federazione Golfistica e di Enit, da realizzarsi nel periodo 2018-2020, per il tramite di PromoTurismoFVG.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo per l'anno 2018 per la realizzazione di gemellaggi di enti locali della Regione con analoghi enti locali degli Stati membri dell'Unione europea e di Stati in pre-adesione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), per corsi di formazione e di specializzazione in materia europea rivolti ad amministratori e funzionari di enti locali della Regione, nonché per le spese di personale necessarie per la gestione delle iniziative di cui al presente comma.
8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
9. Per le finalità previste comma 7 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone a parziale sollievo delle attività propedeutiche alla partecipazione delle realtà regionali, nell'ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2018, allo spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.
11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 10 anche le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda per le finalità di cui al medesimo comma 10.
13. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione del contributo e le modalità di erogazione.
14. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al di cui al comma 114.
17. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
21. Per le finalità di cui all'articolo 75, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. In conformità all'articolo 64, comma 6, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa - Riforma delle politiche industriali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale che svolgono l'istruttoria tecnica prevista dall'articolo 18, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015)), un compenso per ciascuna domanda assegnata relativa a insediamenti localizzati all'interno dei Comuni dotati di zone D1 non rientranti negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi medesimi.
23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
26. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza, già determinata ai fini del finanziamento di cui all'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017, tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 1, comprensivo del contributo previsto dall'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017, non supera comunque l'importo di 1 milione di euro.
27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 24 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Pontebba, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate dalle imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio ai sensi dell'articolo 100, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), non finanziate per mancanza di risorse disponibili, nel rispetto delle relative graduatorie approvate nell'esercizio 2017, secondo le modalità di cui all'articolo 102 bis della legge regionale 29/2005 fino a esaurimento delle risorse disponibili.
32. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi di parte corrente, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi in conto capitale, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
36. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 35, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
38. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 37, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 193.919,20 euro suddivisa in ragione di 47.663,58 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 98.592,04 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
39. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020
NIP-Consorzio per il Nucleo Industrializzazione del al provincia di Pordenone28.055,6825.210,0724.543,74


40. Le disponibilità di cui al comma 39 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
41. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 39 e 40 è destinata la spesa complessiva di 77.809,49 euro suddivisa in ragione di 28.055,68 euro per il 2018, di 25.210,07 euro per il 2019 e di 24.543,74 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo. n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
42. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo del settore industriale, e al fine della valorizzazione del territorio e della filiera agroalimentare regionali, è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di business plan e di valutazione degli impatti ambientali, agronomici e socio economici, relativo all'insediamento di una struttura di maltazione per cereali nella regione Friuli Venezia Giulia.
43. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine le risorse necessarie a supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel comune di Udine.
45. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Nel decreto di assegnazione delle risorse sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di un programma dettagliato degli interventi e dei relativi beneficiari, nonché dei tempi di realizzazione.
50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa, di elaborati grafici esplicativi, di quadro economico e computo metrico estimativo atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lauco un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.
56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
57. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris un contributo "de minimis" nella misura di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per i maggiori oneri derivanti dalla gestione del "Centro dello sport e del benessere".
60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione di spesa.
61. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
62. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.
63. In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale F.A.I. - famiglie anziani infanzia - società cooperativa o.n.l.u.s. in sigla: "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - di Pordenone, un contributo in conto capitale per la realizzazione di una infrastruttura locale nel comune di Pordenone per l'insediamento di attività dedicate all'artigianato e al commercio, nonché per la creazione di spazi volti al miglioramento della vita sociale anche dedicati al coworking.
65. La "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 63 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
66. Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
71. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte della "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - , di una dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
72. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico di Udine, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.
74. La domanda di cui al comma 73 è presentata entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa.
75. Con il decreto di concessione sono stabiliti le condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la progettazione e successivo ampliamento e ammodernamento del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.
78. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 77 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa complessiva di 4.600.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 1.800.000 euro per l'anno 2019 e di 2.700.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la copertura delle spese di straordinaria manutenzione del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.
81. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 80 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
83. L'Amministrazione regionale, al fine di rafforzare l'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, è autorizzata a trasferire agli stessi, in parti uguali, risorse a copertura delle spese sostenute per l'utilizzo di una figura professionale di alta qualificazione, con priorità a quelle in possesso del Master universitario di II livello in Town Centre Management o di altro titolo equivalente.
85. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni successivamente alla data di stipula del contratto con il professionista e relative al compenso lordo spettante.
86. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
87. Al fine di sostenere e valorizzare il turismo congressuale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo straordinario al Comune di Grado per interventi di adeguamento dal punto di vista della sicurezza, di infrastrutturazione WI-FI e di manutenzione straordinaria del Palazzo Regionale dei Congressi.
88. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento straordinario per il biennio 2018-2019 a copertura degli oneri connessi alla gestione, manutenzione e conservazione urgente di palazzo Linussio e della caserma Cantore, derivanti dalla consegna anticipata dei beni da parte dello Stato, per il successivo trasferimento in proprietà al Comune per la fruizione del compendio anche a servizio dell'ambito di area vasta dell'Unione della Carnia.
90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
92. Per le finalità previste dal comma 89, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali ) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ragogna un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.
94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata alla Direzione competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'innovazione sociale di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro per attività di microcredito sociale e alle microimprese.
98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Taipana un finanziamento di 300.000 euro per l'anno 2018 per l'effettuazione di lavori di manutenzione della viabilità comunale.
101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
102. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
103. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche.
105. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
106. Per le finalità previste dal comma 104 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia un contributo straordinario di 15.000 euro per l'avvio di un progetto per la consulenza e l'assistenza al sistema regionale del volontariato.
108. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
109. Per le finalità di cui al comma 107 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la graduatoria approvata nell'anno 2017 ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 198/Pres. del 30 agosto 2017 - misura di intervento 5 -, a favore dei Consorzi di cooperative sociali al fine di sostenere la realizzazione delle progettualità indicate, sulla base delle domande già presentate.
111. Per le finalità previste dal comma 110 è destinata la spesa di 19.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
113. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 37, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
114. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Comma 52 interpretato da art. 8, comma 22, L. R. 12/2018
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 1, comma 107, L. R. 14/2018
3 Integrata la disciplina del comma 84 da art. 2, comma 4, L. R. 25/2018
4 Comma 34 abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 35 abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 52 interpretato da art. 3, comma 49, L. R. 13/2019
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici o privati dotati di specifiche professionalità e conoscenze per la raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio relativi a specie migratorie appartenenti all'avifauna oggetto di prelievo venatorio.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
3. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto ulteriori finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono assegnati a copertura dei bandi delle misure o sottomisure del Programma con deliberazione della Giunta regionale.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse assegnate per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
10. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per la realizzazione delle attività volte a ottenere il riconoscimento del predetto Paesaggio rurale come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO.
11. Per la concessione del contributo di cui al comma 10 il Comune di Cormons, in qualità di Comune capofila del Comitato promotore, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, entro il 31 gennaio corredata del programma delle attività programmate per l'anno in corso e del quadro economico delle spese sostenute e da sostenere per l'anno medesimo. Con il decreto di concessione è erogato, previa richiesta, un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
13. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari", contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
14. La domanda di contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, entro l'1 marzo 2018.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agrario, agroalimentare e agroindustriale" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.
18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
20. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata "Viali di Savorgnano".
22. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
24. Al fine di valorizzare le aree boschive e montane del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove lo sviluppo di percorsi di terapia forestale, intesa quale modalità di utilizzo delle risorse forestali per il miglioramento della salute umana.
25. In attuazione delle norme previste dal comma 24, per le finalità di cui all' articolo 91, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Università di Udine, sezione di Economia del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, per la realizzazione di uno o più progetti di ricerca concernente la generazione di nuove opportunità di reddito e sviluppo di servizi ecosistemici nelle aree boscate della Regione ritenute più idonee alla predisposizione di percorsi di terapia forestale per il turismo, la salute e il benessere sostenibile.
27. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
29. Il contributo di cui al comma 25 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 25, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'articolo 1, comma 4, che esclude pagamenti di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e all'articolo 4, che individua le soglie di notifica dei relativi aiuti.
33. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
36. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 1, e dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 28/2017, come modificati, rispettivamente, dai commi 34 e 35, è destinata la spesa di 560.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
37. In considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalla Provincia di Trieste in materia di finanziamento di progetti di miglioramento ambientale mirati al contenimento della specie cinghiale nelle aree periurbane, al fine di assolvere gli obblighi dalla stessa assunti nei confronti di soggetti terzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi, concessi ed erogati a titolo di acconto dalla Provincia di Trieste mediante impegni di spesa sul proprio bilancio e con fondi propri, per il soddisfacimento delle richieste ammissibili in relazione agli interventi realizzati dai beneficiari presentate alla Regione e non ancora evase.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 11.794,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
40. Per le finalità di cui all'articolo 7 ter, comma 3, della legge regionale 56/1986, come modificato dal comma 39, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
41. Per le finalità di cui all'articolo 105, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
42. La Regione promuove l'acquacoltura sostenendo il processo di ammodernamento di un'antica e consolidata attività produttiva in considerazione delle potenziali ricadute, sia sul piano economico, sia su quello sociale.
43. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di acquacoltura che hanno sede operativa nel territorio regionale.
44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono erogati per la realizzazione di:
a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale medesima;
b) interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0261/Pres. (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982 per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese agricole con sede operativa in regione per lo sviluppo della multifunzionalità e la diversificazione dell'attività agricola attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea in prodotti non agricoli e la relativa commercializzazione, nonché attraverso la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità esercitate negli spazi aziendali, ivi comprese la somministrazione e la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, le domande presentate alla Provincia di Udine ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996 n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), comprese nella graduatoria approvata con determina del dirigente del Servizio agricoltura, attività produttive n. 8166 del 21 dicembre 2015 e non finanziate per carenza di risorse.
48. I contributi di cui al comma 47 sono concessi d'ufficio ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 , del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
49. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
50. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
51. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove il ricambio generazionale in agricoltura, anche a rafforzamento degli strumenti appositamente previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
52. Per le finalità di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata, subordinatamente alla comunicazione in esenzione di un apposito regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, a erogare ai richiedenti dell'intervento del pacchetto giovani, bando 2016, utilmente inseriti in graduatoria e non finanziati per carenza di risorse, il solo premio all'insediamento, secondo l'ordine di graduatoria.
53. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 52.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
55. La Regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata, in particolare per le coltivazioni di actinidia.
57. La domanda di aiuto di cui al comma 56 è presentata entro il 30 marzo 2018 alla Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi, dal punto di vista contabile oltre che previsionale per l'esercizio finanziario in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda istante nei tre esercizi finanziari precedenti.
59. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 56.
60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
62. La domanda per il finanziamento di cui al comma 61 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del preventivo di spesa.
63. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
64. Per le finalità previste al comma 61 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
66. Per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 65, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
67. Al fine di garantire la disponibilità di idonei locali da adibire a sede di Stazione forestale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una convenzione avente a oggetto la concessione in uso gratuito di durata pluriennale di un immobile sito in località "Oasi dei Quadris", di proprietà del Comune di Fagagna.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico.) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
70. Al fine di avviare l'attività del Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa sociale di Prosecco, in qualità di soggetto gestore del Centro, un contributo straordinario per l'acquisto e l'installazione delle attrezzatture e degli arredi necessari ad allestire l'immobile.
71. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
73. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Cooperativa Malghesi della Carnia e Val Canale per iniziative di solidarietà da realizzare a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, con particolare riferimento al sisma che ha colpito il centro Italia nel 2015.
76. La domanda per il finanziamento di cui al comma 75 è presentata entro il 30 gennaio 2018 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
77. Il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato, senza presentazione di fideiussioni, in un'unica soluzione. La Cooperativa Malghesi ai fini della rendicontazione presenta una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità di cui al comma 75, entro dodici mesi dalla concessione.
78. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
79. Al fine di favorire l'applicazione da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale come disposto dall'articolo 3, commi da 5 a 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi a favore dei Consorzi aderenti, nel 2018 e nel 2019, le seguenti azioni propedeutiche: l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali, l'aggiornamento del personale e l'acquisto di adeguati programmi informatici di gestione della contabilità da mettere a disposizione dei singoli Consorzi.
80. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 79, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole rispettivamente entro il 31 marzo 2018 e il 31 marzo 2019. Ciascun contributo è erogato in via anticipata nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, previa apposita richiesta e senza la presentazione di garanzie patrimoniali. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Con riferimento all'esercizio finanziario 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in 50.000 euro per il 2018 e 50.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
87. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 20.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
88. Per la finalità di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è destinata la spesa di 177.903,03 euro per l'anno 2018 ed è individuata la Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
89. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 72 da art. 2, comma 22, L. R. 12/2018
2 Parole sostituite al comma 72 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2018
3 Comma 79 interpretato da art. 3, comma 2, L. R. 20/2018
4 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 26, L. R. 25/2018
5 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 6 da art. 3, comma 27, L. R. 25/2018
6 Comma 82 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
7 Comma 83 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
8 Comma 84 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
9 Comma 85 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
10 Comma 86 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
11 Parole sostituite al comma 72 da art. 2, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Parole soppresse al comma 25 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13 Parole sostituite al comma 25 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
14 Comma 28 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15 Comma 31 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
16 Integrata la disciplina del comma 61 da art. 3, comma 13, L. R. 13/2019
17 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 46, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18 Comma 28 ter aggiunto da art. 3, comma 25, L. R. 15/2020
19 Parole aggiunte al comma 68 da art. 12, comma 1, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 55, lettera c), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
21 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 55, lettera d), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
22 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
23 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
24 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
25 Comma 9 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
26 Parole aggiunte al comma 45 da art. 3, comma 54, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
27 Parole aggiunte al comma 46 da art. 3, comma 54, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
28 Parole sostituite al comma 44 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 7/2024
29 Lettera a) del comma 44 sostituita da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 7/2024
30 Comma 46 sostituito da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 7/2024
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è autorizzata ad attivare tirocini per laureati a supporto delle attività del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rappresentante italiano all'interno del programma ICDP (International Continental scientific drilling program) relativo al progetto DOVE (Drilling Overdeepened Alpine Valleys), per l'esecuzione di un sondaggio profondo conoscitivo e rappresentativo della stratigrafia della pianura friulana per una correlazione transnazionale del quaternario alpino.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
6. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni che possano dar luogo all'insorgenza di procedure di infrazione comunitaria per l'omessa realizzazione della rete fognaria delle acque reflue urbane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR - per la realizzazione dei lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di Pozzuolo del Friuli consistenti nel collegamento fognario di Pozzuolo del Friuli e Carpeneto a Santa Maria di Sclaunicco e rete fognaria interna negli abitati.
8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
9. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e le iniziative presentate agli "Stati Generali della Green Economy Italiana 2017", di cui all'Accordo di collaborazione sottoscritto il 7 marzo 2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile con sede legale in Roma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione sviluppo sostenibile un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per la realizzazione, in compartecipazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione di linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative, anche finalizzati all'applicazione degli indicatori previsti dal rapporto della Commissione europea del novembre 2015 denominato "Indicators for sustainable Cities".
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di accordo di cui al comma 9.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella D di cui al comma 43.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale al Comune di Basiliano per l'importo di 180.000 euro, al Comune di Mortegliano per l'importo di 265.000 euro, al Comune di Pavia di Udine per l'importo di 300.000 euro, al Comune di Trivignano Udinese per l'importo di 140.000 euro, al Comune di Palmanova per l'importo di 140.000 euro e al Comune di San Vito al Torre per l'importo di 375.000 euro.
13. Le opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale di cui al comma 12 possono consistere nella realizzazione di piste ciclabili e pedonali, in interventi di riqualificazione di ambienti pubblici, nella sistemazione straordinaria della rete viaria e in interventi di riqualificazione di monumenti.
14. Le domande di contributo, corredate di una relazione tecnico illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma che preveda la realizzazione delle opere entro il 30 novembre 2020, sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 600.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
17. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 16, nonché di rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese di in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D, di cui al comma 43.
19. Al fine di consentire alla Regione di partecipare in qualità di partner al progetto LIFE IP PREPAIR 2014-2010- ASSISTANCE l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare le azioni volte alla tutela della qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico previste dal progetto medesimo.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
23.
Dopo il comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:
<<41 quinquies. Nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, comma 4, e 252 del decreto legislativo 152/2006, la Regione esegue le attività di monitoraggio previste nel documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis e, sulla base degli esiti di tale documento, provvede alla progettazione degli interventi di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. La Regione esegue tali attività anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 3/2015.>>.

24. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 41 quinquies, della legge regionale 34/2015, come inserito dal comma 23, relativamente agli interventi di parte corrente, è destinata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente agli interventi di parte capitale, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 489.800 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 189.800 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
29. In attuazione dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), al fine di far fronte alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2011/2215, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torviscosa un contributo per la chiusura della discarica sita in località "La Valletta".
30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un contributo per l'affidamento di un incarico finalizzato alla predisposizione di uno studio volto alla verifica dello stato della discarica denominata "Ecoplan" e a individuare le azioni necessarie per procedere alla chiusura della stessa.
38. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 37, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 32 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 32 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Comma 32 ter aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole sostituite al comma 32 da art. 14, comma 1, L. R. 6/2019
5 Comma 32 sostituito da art. 4, comma 50, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Comma 32 ter abrogato da art. 4, comma 50, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 50, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Integrata la disciplina del comma 32 bis da art. 4, comma 51, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Parole aggiunte al comma 21 da art. 156, comma 1, L. R. 6/2021
10 Comma 41 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 25, L.R. 25/2016, a decorrere dall'1/1/2025.
11 Comma 42 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 25, L.R. 25/2016, a decorrere dall'1/1/2025.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all' articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, di cui 1.800.000 euro per l'anno 2018 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
6.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o in adeguamento al piano paesaggistico regionale)
1. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.
2. La formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o adeguamento al piano paesaggistico regionale avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.
3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e sono corredate di un preventivo sommario di spesa.
5. Alla concessione e contestuale erogazione della sovvenzione provvede il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa del preventivo di spesa.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.>>.

7. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 28/1989, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
13. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 14 su presentazione della domanda della Camera di commercio da inoltrarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
18. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 17, limitatamente ai lavori, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
20. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, l'anticipazione di cui al comma 19 non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 500.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
22. Le entrate di cui al comma 19, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 9.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 90.000 euro alla parrocchia di Paularo per interventi urgenti di miglioramento sismico a favore della scuola materna Tenente Sbrizzai di Paularo.
26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la parrocchia di Paularo presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica la domanda corredata del quadro economico, della relazione e del cronoprogramma.
28. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Aviano un contributo straordinario di 80.000 euro per lavori di risanamento e isolamento della copertura nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Piancavallo.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Benedetto Abate di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario di 45.000 euro per interventi di manutenzione e lavori di ristrutturazione di beni di proprietà.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
35. Al fine di evitare il crollo della torre campanaria della chiesa di Nostra Signora di Sion a Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario per le opere necessarie alla salvaguardia e ai lavori di restauro e consolidamento delle parti esterne dell'edificio.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia ortodossa romena della Nascita di San Giovanni Battista di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per l'acquisto di un immobile a Pordenone, al fine di praticare il culto e svolgere attività di collante sociale.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima dell'immobile da acquistare. Ai fini della concessione del contributo deve essere presentato, nei termini fissati dal Servizio edilizia, il contratto preliminare di compravendita. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sopra un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico su immobili di proprietà.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina, un contributo straordinario a copertura dei costi di spostamento dell'impianto di distribuzione e fornitura dell'energia elettrica sito in via Stati Uniti d'America, nell'ambito della realizzazione di opere di viabilità comunale.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 57.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
47. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 6, L. R. 12/2018
2 Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 7, L. R. 12/2018
3 Comma 8 sostituito da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 14/2018
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 14/2018
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 19 da art. 5, comma 4, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Parole sostituite al comma 8 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019
10 Parole aggiunte al comma 9 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019
11 Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019
12 Parole soppresse al comma 10 da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 13/2019
13 Comma 11 sostituito da art. 5, comma 8, lettera e), L. R. 13/2019
14 Comma 13 bis aggiunto da art. 5, comma 8, lettera f), L. R. 13/2019
15 Parole sostituite al comma 19 da art. 5, comma 37, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Parole sostituite al comma 8 da art. 5, comma 26, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17 Parole soppresse al comma 10 da art. 5, comma 39, L. R. 7/2024
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di promuovere la realizzazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro -Venezia l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro e dei tratti della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) a essa collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
3. Al fine di collegare il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari con la Ciclovia Adriatica (FVG 2 della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale-ReCIR) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la realizzazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la Ciclovia Adriatica (FVG 2)".
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
6. Al fine di accelerare il potenziamento della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), realizzando un collegamento ciclabile diretto tra i Comuni di Trieste e Muggia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'UTI Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione del "Progetto dell'itinerario ciclabile Trieste-Muggia".
7. Al fine di coordinare le azioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica nel territorio dell'UTI Giuliana/Julijska Unija e di aggiornare il Piano provinciale per la viabilità e trasporto ciclistico del 2004 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'UTI Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione dello "Studio degli interventi per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica nel territorio dell'UTI Giuliana/Julijska Unija".
8. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 6 e 7 sono presentate dall'UTI Giuliana/Julijska Unija al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate delle relazioni tecniche, dei preventivi di spesa e dei cronoprogrammi della progettazione, dello studio e di spesa. I decreti di concessione definiscono le modalità di redazione della progettazione e dello studio e fissano i termini e le modalità di rendicontazione.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 85.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2018 e di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA per opere di completamento del centro intermodale.
12. Entro il 31 gennaio 2018 la Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
13. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
14. Il contributo di cui al comma 11 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018 e di 1.700.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento destinato alla realizzazione degli interventi finalizzati alla completa messa in sicurezza di tutta l'infrastruttura della linea tranviaria Trieste - Opicina.
17. Entro il 31 gennaio 2018 il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
18. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, di 1.200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.700.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco contributi per concorrere nelle spese necessarie per la gestione e la manutenzione, ai fini dell'accessibilità, del complesso della ex caserma Sbaiz, già campo di concentramento per prigionieri civili della ex Jugoslavia.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre dell'esercizio in cui sono stanziate le relative risorse, corredata della descrizione degli interventi da realizzare, comprensiva dell'indicazione delle date previste per l'inizio e l'ultimazione degli interventi stessi e del relativo quadro economico.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, nel limite massimo dello stanziamento previsto, ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
5. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, e di perseguire al contempo obiettivi di economia procedimentale, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 1409/Cult del 19 aprile 2017, sulla base del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974.
6. Per le finalità previste dal comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma medesimo, mediante scorrimento di detta graduatoria, utilizzando le risorse di cui al comma 8.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 232.300 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 maggio 2018, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva del relativo cronoprogramma e del quadro economico.
12. I contributi di cui al comma 10 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento, e sono erogati in unica soluzione anticipata, previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori principali.
13. Per le finalità previste dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
14. Per le finalità previste dal comma 10, lettera b), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
15. Per le finalità previste dal comma 10, lettera c), è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
16. In continuità con le attività di promozione della lettura realizzate nel triennio 2015-2017 ai sensi dell'articolo 6, commi da 56 a 61, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, promuove e sostiene un nuovo accordo multisettoriale triennale per la promozione della lettura in regione in età 0-18 anni.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un accordo con il Consorzio Culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del bambino ONLUS di Trieste, Damatrà ONLUS, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e l'Ufficio scolastico regionale e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.
18. La domanda del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
19. Per l'anno 2018 la domanda di cui al comma 18 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 17.
20. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 18 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'accordo di cui al comma 17. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
22. La Regione, nel riconoscere la storica presenza sul proprio territorio della comunità linguistica e culturale croata, sostiene azioni promosse dalla comunità medesima volte alla diffusione della conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura croate.
23. Per le finalità previste dal comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di attività, comprensivo di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere, da realizzarsi da parte dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
24. La domanda di contributo, corredata del programma di attività da realizzarsi, è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
25. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Il contributo annuo destinato all'Associazione può essere utilizzato anche, nella misura massima del 30 per cento, a copertura di spese generali e di funzionamento connesse all'attività istituzionale.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo previsto dall'articolo 6, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, per interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano.
29. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 28, l'Associazione presenta al Servizio competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2018. Nello stesso termine l'Associazione presenta il rendiconto di tutte le spese sostenute, per le medesime finalità, sino alla data del 31 dicembre 2017.
30. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di cui alla Tabella M, un ulteriore importo di 21.000 euro è destinato alle finalità di cui alla lettera g) del comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016, come modificata dal comma 28.
31. Per le finalità previste dal comma 30, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
32. Al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione della lingua slovena nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro all'Associazione/Združenje "Don Mario Cernet" con sede nel Comune di Malborghetto Valbruna, per l'organizzazione di corsi di lingua slovena in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di iniziative e attività previste nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
35. La Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena, con riferimento a quanto previsto dalla legge 38/2001 e dalla legge regionale 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, l'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) con sede a Cividale del Friuli (Udine) ai fini della conservazione e della tutela presso le comunità dei corregionali all'estero della propria identità culturale e linguistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
38. Alla spesa derivante dalla modifica normativa di cui al comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
43. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 162.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
49. Alle finalità di cui al comma 48 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
51. Alle finalità di cui al comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
52. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2018 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.328.800 euro è ripartito come segue:
e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002.
53. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 52, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Alle finalità di cui al comma 52 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
55. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale, in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, e al disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata a concedere nell'esercizio 2018, ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), contributi a sostegno di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
59. Il soggetto di cui al comma 58 presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali.
60. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33, in quanto compatibili.
61. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
62. Al fine di sviluppare ulteriormente l'opera di valorizzazione culturale delle aree archeologiche concesse in uso dallo Stato alla Fondazione Aquileia, e in particolare dell'area archeologica denominata "Fondi Cossar", la Regione è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, e successivamente a conferire in uso alla Fondazione suddetta ai sensi dell'articolo 115, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i beni immobili di cui all'atto di vendita di data 9 novembre 2017, rep. 11. 84540/31652 del notaio Tania Andrioli di Palmanova, che risultano direttamente confinanti con la citata area archeologica e assumono rilevanza strategica nel quadro della programmazione degli interventi previsti dalla Fondazione medesima.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
65. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di perfezionare un progetto di investimento che ha già beneficiato di un contributo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Maria Maggiore di Spilimbergo un contributo straordinario per la prosecuzione del restauro degli affreschi del Duomo di Spilimbergo.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
67. Il contributo di cui al comma 65 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.
69. Per le finalità previste dal comma 65 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
70. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di evitare il degrado di un edificio di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Congregazione armena mechitarista di Venezia un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti di salvaguardia della "Chiesa degli Armeni", sita in via Giustinelli a Trieste.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
72. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.
74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
75. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio librario delle biblioteche civiche tuttora conservato in strutture precarie risalenti alla prima ricostruzione del Friuli dopo il sisma del 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni gestori delle biblioteche medesime contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a sede di biblioteca in cui trasferire detto patrimonio librario.
76. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 75 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali corredata della descrizione dell'opera da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
77. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
78. I contributi di cui al comma 75 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000; a tal fine il Servizio di cui al comma 76 istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese.
80. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
81. Al fine di supportare l'operatività e sviluppare progettualità condivise, la Regione è autorizzata a mettere a disposizione del Museo storico e parco del castello di Miramare, con oneri a carico dell'Amministrazione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di due unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione. Gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante presso la Regione medesima.
82. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 è approvata l'allegata Tabella M con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2018 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 38/2001, nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
83. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale, un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.
84. Per le finalità previste dal comma 83, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di 500.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato.
85. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella N in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2018.
86. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 e all'articolo 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dai commi da 87 a 89.
88. A favore delle Associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria per l'esercizio 2018 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA CUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2018 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
90. Per le finalità previste dai commi 87, 88 e 89, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di 165.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
94. Per le finalità previste dal comma 91 è destinata la spesa di 27.614 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
97. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi conservativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 42/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le prime opere urgenti e necessarie alla messa in sicurezza di Villa Cernazai-Pontoni.
98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
99. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montereale Valcellina un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio oggi Museo & Science Centre Immaginario Scientifico.
101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
103. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 85, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario per la divulgazione, promozione e valorizzazione dei siti del progetto "Protostoria in Friuli".
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del beneficiario.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 57.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Dorligo della Valle - Dolina un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria del teatro comunale France Prešeren.
107. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
108. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
109. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 5456/CULT del 27 novembre 2017, sulla base del "Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1790.
110. Per le finalità previste dal comma 109 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 111, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 109, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
111. Per le finalità previste dal comma 109 è destinata la spesa di 136.704,80 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
113. Per le finalità previste dal comma 112 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 114, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 112, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 56.037,22 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
115. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015, 2016 e 2017 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.
116. Per le finalità previste dal comma 115 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 117, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 115, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
117. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 570.793,59 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro al Centro culturale "Il Villaggio" di Udine, attesi i buoni risultati ottenuti ai fini dell'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari attraverso il progetto pilota "Tu sei un bene per me", per lo svolgimento delle attività istituzionali.
119. Per le finalità previste dal comma 118 il Centro culturale "Il Villaggio" di Udine presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.
120. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
123. Per le finalità previste dal comma 121 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 126.
125. Per il solo anno 2018, nelle more di costituzione del Tavolo ludico regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 33/2017, le priorità e gli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
126. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Parole sostituite al comma 39 da art. 1, comma 6, L. R. 12/2018
2 Parole soppresse al comma 37 da art. 1, comma 22, L. R. 12/2018
3 Comma 121 sostituito da art. 6, comma 28, L. R. 14/2018
4 Comma 122 sostituito da art. 6, comma 28, L. R. 14/2018
5 Comma 44 abrogato da art. 6, comma 31, L. R. 14/2018
6 Comma 45 abrogato da art. 6, comma 31, L. R. 14/2018
7 Comma 46 abrogato da art. 6, comma 31, L. R. 14/2018
8 Comma 95 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 25/2018
9 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 6, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 39 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Comma 40 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 41 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 42 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 91 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Comma 92 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Comma 93 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale intende sostenere il modello organizzativo della scuola primaria a tempo pieno di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per rispondere alle necessità di miglioramento del sistema scolastico attraverso lo stimolo alla costruzione di rapporti sociali e affettivi significativi alla base di ogni apprendimento, nonché per favorire la costruzione di una reale motivazione all'apprendimento anche attraverso attività ludiche, espressive e creative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Flaibano un contributo per la realizzazione di un progetto volto alla valorizzazione del modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione e al rafforzamento della rete degli istituti che lo realizzano.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella H di cui al comma 115.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Casa delle arti di Gorizia per la realizzazione di attività di promozione delle arti, con particolare riferimento all'insegnamento della musica.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.
7. Per le finalità previste al comma 5 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione "La Viarte" Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di attività educative e formative a favore dei giovani ospiti della struttura al fine di favorire lo sviluppo della loro autonomia e responsabilità e per agevolare il loro inserimento sociale.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione professionale, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.
10. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
13. Le somme di cui al comma 12 sono ripartite in misura uguale a favore delle due Università. L'accordo di cui al comma 11 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.
14. Per le finalità previste dai commi 11 e 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9600/LAVFORU/2017, del 9 novembre 2017.
25. I progetti finanziati ai sensi del comma 24 devono essere realizzati e conclusi entro il 31 ottobre 2018.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 10540/LAVFORU/2017, del 22 novembre 2017, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2017-2018.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.
34. Gli interventi di cui al comma 33 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 505.
37. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 32 e 36 è destinata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
38. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro all'Ufficio speciale per le scuole con lingua di insegnamento slovena, presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione all'istituto scolastico individuato quale tesoriere dall'Ufficio speciale di cui al comma 38. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
41. La Regione, al fine di valorizzare gli aspetti multiculturali del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), quale occasione per lo sviluppo economico del territorio in un contesto transnazionale, nonché nell'ambito della promozione, d'intesa con la comunità scientifica regionale, di importanti eventi sul territorio, sostiene l'iniziativa "Trieste Capitale della scienza 2020" nell'ambito di ESOF (Euro Science Open Forum), promossa dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT).
42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo a sostegno delle fasi preparatorie, di avvio e di realizzazione dell'evento in oggetto.
43. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso la Fondazione di propri dipendenti per periodi di durata non superiore a un anno, rinnovabili per un massimo di tre anni. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco ed è aggiuntivo al contributo di cui al comma 42.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
46. Per le finalità previste al comma 41 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 400.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale all'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di Trieste per la realizzazione di una infrastruttura dedicata alla ricerca e alla certificazione della qualità dei processi e dei farmaci biosimilari.
48. Sono ammissibili a finanziamento le spese di investimento per la predisposizione degli spazi, per l'acquisto di attrezzature e di know-how specializzato, e le spese per l'attività di ricerca nella fase di avvio dell'infrastruttura.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
51. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
52. Al fine di rafforzare la collaborazione con l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB, anche nella dimensione comunitaria, per le attese ricadute a livello regionale della ricerca scientifica negli ambiti di cui al comma 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Centro nel rispetto della disciplina nazionale in materia di accordi con organismi internazionali.
53. Nell'accordo di cui al comma 52 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di un proprio dipendente per la durata massima prevista dalle norme di legge di settore. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco e viene aggiunto al contributo di cui al comma 47.
61. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2018 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
62. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 61, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
63. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 61, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
64. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 61 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
65. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 61, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
66. Le risorse di cui al comma 69 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2017.
67. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 61. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2017.
69. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
71. Per il rimborso di cui al comma 70 Mediocredito inoltra alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione del Fondo, relativamente all'esercizio finanziario precedente, unitamente al prospetto delle spese per l'attività di gestione, commisurate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione fra la Regione e Mediocredito di data 17 novembre 2006.
72. Successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'esercizio finanziario di riferimento da parte della Giunta regionale, il rimborso di cui al comma 70 è disposto dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
73. Per le finalità previste al comma 70 è destinata la spesa complessiva di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
74. La Regione al fine di realizzare l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), attua iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.
75. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
81. Il contributo di cui al comma 77 è concesso a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.
83. Le istanze di contributo di cui al comma 77 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.
84. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 77 sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.
85. Comporta la revoca totale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, con conseguente, integrale, restituzione del contributo da parte del soggetto beneficiario.
86. Comporta la revoca parziale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo dodici mesi ed entro sessanta mesi dall'assunzione.
89. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
94. Al fine di promuovere, anche in concorso con le istituzioni del territorio e con le parti sociali, il superamento sul territorio regionale delle condizioni di svantaggio delle persone attraverso azioni di solidarietà sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, secondo le modalità previste dal relativo statuto, la procedura per l'adesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione denominata "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone, con un conferimento al fondo di dotazione della Fondazione pari a 10.000 euro.
95. Con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema degli atti necessari ai fini dell'adesione alla Fondazione.
96. Per la finalità prevista dal comma 94 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 3 (Spese per incrementi di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
97. Al fine di promuovere il dialogo interculturale dei diritti umani e l'interazione tra arte, memorie e cittadinanza attiva, nonché le iniziative scientifiche e didattiche incentrate sulla cooperazione e gli scambi transfrontalieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia un contributo straordinario a sostegno delle spese, sostenute dall'1 gennaio 2017, per il progetto "Memobus 2017. Viaggiare per comprendere, malgrado tutto - Viaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau".
98. Il contributo per il progetto di cui al comma 97, cui prendono parte gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, è diretto a consentire la visita a Cracovia e ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, quali luoghi della memoria, con lezioni interattive, incontri con i testimoni e laboratori.
99. La domanda di ammissione al contributo per il progetto di cui al comma 97 va presentata, da parte dell'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2018, corredata di una descrizione delle attività e delle iniziative svolte.
100. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda alla concessione e alla liquidazione del contributo.
101. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente in materia di istruzione con cui è concesso e liquidato il contributo, sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione.
102. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Sezioni regionali dell'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, per la realizzazione di progetti nelle scuole finalizzati alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria.
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa.
105. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il riparto dei contributi di cui al comma 103, sulla base delle proposte formulate dai richiedenti.
106. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 105. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
107. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
108. L'Amministrazione regionale sostiene le azioni volte a favorire l'apprendimento sui temi dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e della biodiversità, della salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.
109. Per le finalità di cui al comma 108 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Verzegnis per la realizzazione di iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio ed altri soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e di una relazione delle attività previste. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), un contributo straordinario per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia istruzione. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo.
114. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.
115. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le varia-zioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Parole sostituite al comma 33 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole sostituite alla lettera d) del comma 36 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 12/2018
3 Comma 22 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ppp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 23 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ppp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5 Comma 15 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018
6 Comma 16 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018
7 Comma 17 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018
8 Comma 18 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018
9 Comma 19 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018
10 Comma 20 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018
11 Comma 21 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018
12 Comma 60 bis aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Comma 60 ter aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Comma 60 quater aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Comma 60 quinquies aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Comma 60 sexies aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Comma 11 sostituito da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 13/2019
18 Comma 12 sostituito da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 13/2019
19 Comma 54 sostituito da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20 Comma 54 bis aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
21 Parole aggiunte al comma 55 da art. 8, comma 27, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
22 Comma 56 sostituito da art. 8, comma 27, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
23 Comma 57 bis aggiunto da art. 8, comma 27, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
24 Comma 60 bis sostituito da art. 7, comma 25, lettera a), L. R. 13/2021
25 Comma 60 ter sostituito da art. 7, comma 25, lettera b), L. R. 13/2021
26 Parole sostituite al comma 60 sexies da art. 7, comma 25, lettera c), L. R. 13/2021
27 Comma 90 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021
28 Comma 91 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021
29 Comma 92 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021
30 Comma 93 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021
31 Lettera a bis) del comma 12 aggiunta da art. 49, comma 1, L. R. 8/2022
32 Comma 54 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
33 Comma 54 bis abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
34 Comma 55 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
35 Comma 56 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
36 Comma 57 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
37 Comma 57 bis abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
38 Comma 58 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
39 Comma 59 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
40 Comma 60 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
5. In sede di prima applicazione, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.182.500 euro, suddivisa in ragione di 1.930.000 euro per l'anno 2018, 1.608.750 euro per l'anno 2019 e 1.643.750 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e ricerca. I contenuti e l'entità del finanziamento del singolo contratto sono determinati ai sensi della normativa vigente.
8 sexies. Le modifiche introdotte dai commi da 8 bis a 8 quater, per effetto dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano ai contratti aggiuntivi regionali assegnati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. Sono fatti salvi i contratti aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023.
9. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione dei nuovi contratti e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei medici specializzandi titolari dei contratti aggiuntivi regionali degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
14. In sede di prima applicazione, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute l'istanza di concessione corredata di una relazione illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 552.500 euro, suddivisa in ragione di 212.500 euro per l'anno 2018 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
17. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 16, lettera h), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
19. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Basiliano e al Comune di Tarvisio, per la gestione rispettivamente dei nidi d'infanzia comunali "Pollicino" e "Il cucciolo", e alla Cooperativa sociale "Le Pagine", per la gestione del nido d'infanzia "Nido degli scriccioli" di Udine, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2016/2017.
21. Per accedere al contributo di cui al comma 20, i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro e non oltre il 15 febbraio 2018.
22. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 20 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
24. Al fine di sostenere i Comuni nell'avvio dei procedimenti atti al rilascio dell'accreditamento previsto all'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la Regione attiva apposite azioni di accompagnamento e di supervisione.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
26. Per l'anno 2018, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 8.700.000 euro, nella seguente misura:
a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
27. Le risorse di cui al comma 26, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra le Unioni territoriali intercomunali sulla base della popolazione residente in ogni Unione, garantendo a ognuna un contributo minimo pari a 35.000 euro.
28. Le risorse di cui al comma 26, lettera b), sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), in corso di concessione nel bimestre maggio-giugno come risultanti dal sistema informatico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15).
29. Alla finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
31. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 18, della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 3.937.500 euro, suddivisa in ragione di 1.312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
33. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 32 sono determinati con specifico regolamento, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento terrà conto della rispettiva popolazione di riferimento territoriale.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica con sede legale a Cervignano del Friuli un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla messa in sicurezza del Centro Residenziale di Sottoselva di Palmanova.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni che abbiano attivato sportelli antiviolenza, nonché istituito centri per donne in difficoltà, per garantire l'operatività degli stessi.
39. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 38.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento delle attività istituzionali.
42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale Il Seme di Fiume Veneto un contributo straordinario di 30.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 15.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
50. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 18, L. R. 25/2018
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 19, L. R. 25/2018
3 Comma 30 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 18, L.R. 31/2017, con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 14, L. R. 15/2020
5 Comma 1 sostituito da art. 163, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
6 Comma 2 sostituito da art. 163, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
7 Comma 3 sostituito da art. 163, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 163, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
9 Comma 3 ter aggiunto da art. 163, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
10 Comma 4 sostituito da art. 163, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
11 Parole aggiunte al comma 11 da art. 163, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
12 Parole sostituite al comma 12 da art. 163, comma 1, lettera g), L. R. 6/2021
13 Comma 13 sostituito da art. 163, comma 1, lettera h), L. R. 6/2021
14 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
15 Comma 8 bis aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
16 Comma 8 ter aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
17 Comma 8 quater aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
18 Comma 8 quinquies aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
19 Comma 8 sexies aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
20 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
21 Comma 11 sostituito da art. 8, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
22 Comma 12 sostituito da art. 8, comma 12, lettera c), L. R. 13/2023
23 Comma 12 bis aggiunto da art. 8, comma 12, lettera d), L. R. 13/2023
24 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 12, lettera e), L. R. 13/2023
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento:
a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4;
b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 9;
c) della quota di compartecipazione al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 14;
d) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 16;
f) del fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 22, nonché del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 25;
g) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 28;
h) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 39;
i) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 44;
j) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 49;
k)
dell'assegnazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture) e dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui al comma 52;

m) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui al comma 56, dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui al comma 58, dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e di cui al comma 60 e dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 e di cui al comma 62 e delle assegnazioni di cui agli articoli 16, 56, commi 16, 17 e 18, e all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e di cui ai commi 64, 66 e 68;
n) dei fondi per la Provincia di Udine di cui ai commi 70 e 73, del fondo di cui al comma 77 e del fondo di cui al comma 79;
o) dell'assegnazione di cui al comma 82;
p) dell'assegnazione di cui al comma 84;
q) dell'assegnazione di cui al comma 86;
r) dell'assegnazione di cui al comma 88.
4. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
6. Le quote di cui alle lettere a), b) e d) del comma 5 sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2017.
7. Per l'anno 2018 la quota di cui alla lettera c) del comma 5 è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2017 e per gli anni 2019 e 2020 in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
8. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
9. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
12. Il fondo di cui al comma 9 è ripartito, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come da allegata Tabella P "Fondo ordinario UTI".
13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa complessiva di 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
16. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e di cui 23.883.223,36 euro per l'anno 2020.
18. Per l'anno 2018 ciascuna delle quote di cui al comma 17 è ripartita in misura proporzionale alle rispettive quote assegnate nell'anno 2017.
20. Le risorse del fondo di cui al comma 16 sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018 e 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e 23.883.223,36 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
22. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
24. Per la finalità prevista dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
25. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020.
26. Il fondo di cui al comma 25 è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
28. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
30. Per l'anno 2018 la quota di cui al comma 29, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
31. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 30 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
33. Il contributo di cui al comma 30 è concesso entro il 31 maggio 2018. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
34. Le risorse di cui al comma 30 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 32 sono concesse entro il 31 ottobre 2018 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 32, entro il 30 settembre 2018. In caso di insufficienza di risorse, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
35. L'erogazione di cui ai commi 33 e 34 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2019 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
36. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 29, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.
37. Per la quota di cui al comma 29, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
38. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
39. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
42. Per la finalità prevista dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. Le risorse sono assegnate su base annua ai Comuni in misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.
46. Le risorse di cui al comma 44 sono assegnate d'ufficio e in unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.
47. Il fondo di cui al comma 44 è pari a complessivi 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
50. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 49, tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
51. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
52. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 31/2017 è pari a complessivi 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
53. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
54. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
55. Per la finalità prevista dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
56. L'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 14/2016 e, per il solo anno 2018, l'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 quantificata in 300.000 euro, è pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
57. Per la finalità prevista dal comma 56 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
58. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
59. Per la finalità prevista dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
60. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 37/2017 è pari a complessivi 25.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 25.000 euro per l'anno 2018. Tali risorse sono integrate di ulteriori 25.000 euro per l'anno 2018.
61. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 50.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
62. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
63. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
64. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
65. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
66. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
67. Per la finalità prevista dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
68. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
69. Per la finalità prevista dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
71. Le risorse del fondo di cui al comma 70 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia di Udine alla Regione, nel limite massimo specificato al comma stesso.
72. Per la finalità prevista dal comma 70 è destinata la spesa di 5.970.402,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
73. Per la gestione commissariale della Provincia di Udine è assegnato un fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2018.
74. Il fondo di cui al comma 73 è assegnato alla Provincia di Udine tenuto conto dei dati forniti in relazione alle attività ancora in essere all'1 maggio 2018 e in relazione all'onere per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel primo semestre 2018 al netto dei contributi pubblici a copertura dei predetti oneri.
75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
76. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento della Provincia di Udine, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale sono disposte le necessarie variazioni compensative tra i fondi di cui ai commi 70, 73 e 79.
77. Le quote residue del limite d'impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come rideterminato ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge regionale 20/2016, sono pari a complessivi 2.100.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 700.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore della Provincia di Udine e, rispettivamente, della Regione dal momento del subentro nei mutui sostenuti da tale limite.
78. Alle finalità di cui al comma 77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
79. L'assegnazione di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015 è pari a complessivi 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020.
80. Per la finalità prevista dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
82. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18/2015, per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 e all'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale medesima, è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a integrazione delle altre risorse regionali destinate al medesimo metodo di concertazione per il triennio 2018-2020.
83. Per la finalità prevista dal comma 82, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
84.
Per sopperire alle particolari esigenze di manutenzione straordinaria degli immobili assegnati al Comune di Sesto al Reghena a seguito della soppressione della Provincia di Pordenone ai sensi della legge regionale 20/2016, dotati di notevole pregio naturalistico e paesaggistico, la Regione è autorizzata ad assegnare al Comune medesimo un contributo straordinario di 121.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

85. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
86. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2018.
87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
88. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di diritto allo studio e assistenza sociale da parte delle Unioni territoriali intercomunali, al fine di sostenere le attività del Centro culturale Casa A. Zanussi di Pordenone, è assegnata una quota integrativa della quota di cui alla lettera a) del comma 10 all'Unione territoriale intercomunale del Noncello pari a 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
91. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
92. Per la finalità prevista dal comma 91 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
95. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 94, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
96. Per la finalità prevista dall'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 22 e 24, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 494.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 143.814,66 euro per l'anno 2018, 177.771,35 euro per l'anno 2019 e 172.832,84 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
97. Ai sensi di quanto previsto dai commi 22 e 96, le risorse complessive destinate al fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni ammontano a 1.994.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 643.814,66 euro per l'anno 2018, 677.771,35 euro per l'anno 2019 e 672.832,84 euro per l'anno 2020.
98. Per le finalità previste dall'articolo 7 e dall'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 82 e 83, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 65 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, 35 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
99. Ai sensi di quanto previsto dai commi 82 e 98, l'ammontare complessivo delle risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo 2018-2020 ammonta a 100.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 40.234.666,73 euro per l'anno 2020.
102. Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 101 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani.
103. La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018.
104. L'indennizzo di cui al comma 101 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero.
105. Per la finalità prevista dal comma 101 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
106.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è abrogata.

108. Alle finalità previste dall'articolo 63 bis della legge regionale 28/2007, come inserito dal comma 107, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
109. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 12/2018
2 Comma 18 bis aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2018
3 Comma 18 ter aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2018
4 Parole aggiunte al comma 19 da art. 4, comma 15, L. R. 12/2018
5 Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 16, L. R. 12/2018
6 Comma 100 interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 81, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 14/2018
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 54, stabilita da art. 10, comma 6, L. R. 20/2018
9 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 17 da art. 10, comma 25, L. R. 20/2018
10 Vedi la disciplina transitoria del comma 39, stabilita da art. 10, comma 31, L. R. 20/2018
11 Integrata la disciplina del comma 101 da art. 10, comma 34, L. R. 20/2018 . Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 104 non trovano più applicazione a decorrere dall' 1/1/2019, così come disposto dall'art. 10, c. 35, L.R. 20/2018.
12 Parole aggiunte al comma 56 da art. 10, comma 51, L. R. 20/2018
13 Comma 18 ter abrogato da art. 10, comma 74, L. R. 20/2018
14 Parole sostituite al comma 43 da art. 10, comma 78, L. R. 20/2018
15 Comma 94 abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 bis, L.R. 9/2009.
16 Comma 93 abrogato da art. 35, comma 1, lettera o), L. R. 5/2021
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la Regione riconosce ai praticanti avvocati un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione e per l'intera durata dello stesso, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai praticanti avvocati è, altresì, riconosciuto il rimborso in forma analitica delle spese sostenute per l'espletamento delle attività professionali oggetto di delega presso i vari uffici giudiziari.
3. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 1, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
4. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
8. L'Amministrazione regionale, a decorrere dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 2018, subentra nei contratti di mutuo e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari della Provincia di Udine relativi a funzioni trasferite alla Regione, a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali della predetta Provincia.
9.
In riferimento alla suddetta Provincia, il Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari. Successivamente la Giunta, con propria deliberazione, dispone il subentro della Regione nella titolarità dei rapporti.

12. Per le finalità previste dal comma 8 si provvede come di seguito indicato:
a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 8.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per l'anno 2018, di 3.500.000 euro per l'anno 2019 e di 3.100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi;
b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 24 milioni di euro suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per l'anno 2018, di 9.500.000 euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata, a titolo di indennizzo, la spesa di 4.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
15. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui al comma 13 e di cui al comma 30 dell'articolo 11 della legge regionale del 4 agosto 2017 n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è destinata la spesa di 2.420.626,49 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento per 620.626,49 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1 comma 10 e per 1.800.000 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
16. La spesa complessiva di 2.420.626,49 euro di cui al comma 15 in forza di quanto disposto dall'articolo 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, è ripartita tra gli enti destinatari come di seguito indicato:

Ente destinatarioOggetto interventoFondi assegnati
Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobcinska teritorialna unijaMANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI40.626,49
UTI NoncelloMANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI1.800.000
Unione territoriale intercomunale "Collio - Alto Isonzo"MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI580.000
2.420.626,49


17. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, considerato quanto disposto dal comma 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobcinska teritorialna unija per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 203.570,68 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
20. Al fine di conseguire, nell'ambito delle attività di promozione e comunicazione del sistema Regione all'estero anche con riferimento a progetti di cooperazione europei e internazionali, uno sviluppo del settore turistico, la Regione può avvalersi, con oneri a carico della Regione medesima, del supporto di Promoturismo FVG secondo modalità da definirsi mediante stipula di apposita convenzione comprendente, tra l'altro, il possibile utilizzo, presso la competente struttura direzionale della Regione, di personale di Promoturismo FVG.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
22. L'indennità di cui all'articolo 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale emanato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.
24. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
25. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
27. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
28. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 17.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
29. In relazione al disposto di cui dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 7.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia 20103 (Trasferimenti correnti da imprese) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
30. In relazione al disposto di cui dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 17.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 40200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Parole sostituite al comma 16 da art. 5, comma 4, L. R. 20/2018
2 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 14, L.R 22/2010.
3 Comma 22 sostituito da art. 108, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 13/2019
5 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 3 dicembre 2020, depositata il 21 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 52 dd. 23 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 108 della L.R. 9/2019 che ha, tra l'altro, sostituito il comma 22 del presente articolo.
Art. 12
 (Conferme e devoluzione di contributi)
1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2018.
2. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Muggia il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, concesso con decreto n. 1478/Pers. SP 1 del 18 giugno 2009, per la realizzazione dei lavori di "Completamento e adeguamento complesso sportivo comunale località Piasò - Muggia", a favore di uno o più interventi inerenti l'impiantistica sportiva, da realizzarsi anche per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.
5. In attuazione del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare un nuovo termine di rendicontazione del contributo.
7. È data facoltà al Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 6, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore dei nuovi interventi proposti la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.
9. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 8, a confermare i contributi di cui al comma 6 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
10. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze del Comune di Sauris in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo decennale costante di 20.570,30 euro annui concesso con decreto n. 1124/Cult 5 SP del 31 maggio 2008 e già confermato, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, con decreto n. 2574/CULT del 24 luglio 2015, per la realizzazione di nuovi lavori denominati "lavori di miglioramento del complesso denominato borgo dello sport e del benessere, acquisto beni e realizzazione di una struttura prefabbricata lignea a servizio della pista di sci in Sauris di Sotto".
12. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 11, a confermare il contributo di cui al comma 10 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
14. È data facoltà al Comune di Vajont, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 13, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore di nuovi interventi proposti inerenti l'impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.
16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 15, a confermare i contributi di cui al comma 13 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
17. Con riguardo agli incentivi, ai contributi, alle agevolazioni, alle sovvenzioni e ai benefici di qualsiasi genere e comunque denominati, concessi ed erogati dalla Provincia di Udine agli enti locali relativamente alle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e non connessi a funzioni e attività già trasferite alla Regione stessa ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi nella misura già quantificata dalle Province e li utilizzano per interventi riferiti alle medesime finalità individuate nell'originaria legge di finanziamento.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Ente Friulano Assistenza - E.F.A. di Udine, il contributo già concesso alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede a Udine, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), con decreto n. 2404/PROTUR dell'11 novembre 2016 del direttore del Servizio turismo per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro.
21. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 20 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione con decreto n. 2796 del 30 novembre 2016, a favore dei Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 70, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), per l'abbattimento degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ancorché le rendicontazioni siano pervenute oltre i termini prescritti.
23.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dopo le parole <<di cui al comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<a favore dei soggetti privati>>.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi sulla base del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1858 del 30 settembre 2016, per il finanziamento di progetti di investimento che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi, previsti a pena di revoca del decreto di concessione.
25. Per le finalità di cui al comma 24 i beneficiari presentano al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori o di rendicontazione dei relativi contributi.
27. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 26 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
29. Per la realizzazione dei lavori di sistemazione del capoluogo, consistenti nella nuova tratta di condotta e opere correlate per lo smaltimento di acque meteoriche, a salvaguardia dei centri abitati e della sicurezza del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda:
1) il contributo ventennale costante di 8.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. PMT/3102 del 12 giugno 2012, successivamente confermato con decreto n. PMT/1160 del 26 marzo 2015, per l'importo di 32.000 per lavori di completamento della Biblioteca civica Casa Magnoler, 3° lotto e destinato con deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2016, n. 1291, per l'importo di 128.000 alla realizzazione della nuova Club House presso l'area sportiva di Villadolt;
2) il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, originariamente concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, con decreto n. PMT/5034 del 24 novembre 2014, e confermato con decreto n. TERINF/2804 del 2 maggio 2017, in complessivi 500.000 euro a valere sul Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per la realizzazione della copertura dei campi da tennis.
30. Per le finalità di cui al comma 29, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di conferma del contributo corredata di relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario dell'intervento.
31. Con il provvedimento di conferma vengono fissati nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Comma 16 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2018
2 Comma 18 abrogato da art. 13, comma 8, L. R. 20/2018
3 Comma 17 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 25/2018
Art. 13
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.
Art. 14
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 2017-2019), alla Regione Friuli Venezia Giulia è attribuita, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio regionale e ad essa sono versate le relative entrate.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel P.R.A., denominata imposta regionale di trascrizione (I.R.T.).
3. L'I.R.T. è dovuta per ciascun veicolo al momento della presentazione delle formalità.
4. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento.
5. I soggetti passivi dell'I.R.T. sono l'avente causa o l'intestatario del veicolo.
6. Nel caso di omessa presentazione della richiesta di trascrizione al P.R.A., il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, presso l'ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia del documento di identità o di riconoscimento dell'acquirente. Il recupero dell'I.R.T., oltre alle sanzioni e agli interessi, è effettuato nei confronti dell'acquirente.
7. In ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 446/1997 e degli articoli 11 e 23 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.R.T. e i relativi controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) sono affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).
8. Il regolamento di cui al comma 20 individua le attività svolte dall'A.C.I. senza oneri per la Regione, in conformità all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 marzo 2013.
9. In attuazione dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, le tariffe dell'I.R.T., determinate in applicazione del decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), e delle ulteriori norme statali incidenti sulla tariffa, sono aumentate del 20 per cento.
10. In caso di variazioni tariffarie, si applica la tariffa vigente al momento della presentazione della formalità.
11. L'I.R.T. applicabile alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile, secondo cui nel caso di omessa trascrizione di un atto d'acquisto le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, è pari al doppio della relativa tariffa. L'acquirente, qualora in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T., è tenuto a versare in nome e per conto del precedente acquirente l'I.R.T. un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.
12. Sono esenti dal pagamento dell'I.R.T. le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ai sensi dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 21 del decreto legislativo 460/1997, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali come definite nel regolamento di cui al comma 20 in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato.
13. Alle seguenti fattispecie l'I.R.T. si applica per un importo pari:
a) al 10 per cento della tariffa determinata ai sensi del comma 9, nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2001, n. 72 oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico, ferma restando l'esenzione per i motocicli di qualunque tipo di cui all'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in impresa individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, qualora comportino il trasferimento della proprietà di veicoli;
c) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di successioni ereditarie e nei casi di successioni ereditarie e successiva rivendita a uno o più eredi, purché contestuali, di veicoli tra privati.
14. Si applicano, in ogni caso, le agevolazioni e le esenzioni dal pagamento dell'I.R.T. previste dalla normativa statale vigente.
15. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli, nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia, il versamento dell'I.R.T. è effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione o, negli altri casi, dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
16. Per le formalità soggette all'I.R.T. relative agli atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 15 decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti medesimi nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.
21. Dall'1 gennaio 2018 la normativa provinciale in materia di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) cessa di esplicare i suoi effetti, salvo quanto previsto dal comma 22.
22. La normativa provinciale in materia di I.P.T. continua ad applicarsi alle fattispecie i cui presupposti si sono verificati anteriormente all'1 gennaio 2018.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti da attività e servizi resi a titolo oneroso dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.).
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'articolo 11, comma 31.
Note:
1 Parole soppresse al comma 20 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2018
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. R. 6/2020
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 14, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 13 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.