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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1927, n. 436

Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U0436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1927.
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510 (in G.U. 29/03/1928, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
Testo in vigore dal:  26-4-1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un ordinamento di pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei motocicli, per favorirne la diffusione nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia degli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione, nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o moto-leggere.

Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l' «Automobile Club d'Italia» costituito in ente morale.