Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni;
b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;
c) pesca sportiva: l'attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;
e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale libertà nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1;
f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, è oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto è tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale;
g) catturare: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca;
h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
i) trattenere: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che è obbligatorio trattenere;
k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico;
l) recupero: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse;
m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica;
n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti;
o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che può essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricità o di sostanze chimiche ed esplosive;
p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprietà della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo;
(1)
Note:
1 Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
TITOLO II
 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO
Capo I
 Ordinamento dell'Ente tutela patrimonio ittico
Art. 7
 (Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico)
1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni:
a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;
b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;
c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;
e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;
f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;
g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;
h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;
i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;
j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;
l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;
m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;
n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;
o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;
p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;
q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;
t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;
u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;
v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.
Art. 10
 (Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è l'organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
2. Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed è composto da:
a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
c) quindici rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;
g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
j) un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.
m bis) un rappresentante designato da PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
2 Lettera m bis) del comma 2 aggiunta da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
Art. 11
 (Nomina del Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:
a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;
b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;
c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;
d) i soggetti di cui alla lettera c) che, ai sensi del comma 8, non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio, ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione;
e) le candidature sono presentate almeno quarantacinque giorni prima delle operazioni di voto e sono pubblicate unicamente sul sito dell'Ente;
f) i soggetti di cui alla lettera c) votano nel collegio di residenza e possono esprimere il proprio voto per massimo due collegi a scelta;
g) le votazioni si possono svolgere secondo modalità telematiche, in presenza o in entrambe le modalità; in caso di voto in presenza, in ogni collegio è assicurata la presenza di almeno una sede di raccolta dei voti; le votazioni con modalità telematiche possono precedere quelle in presenza;
h) in ciascun collegio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
3. Il rappresentante dei pescatori professionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), è eletto dall'assemblea formata dai pescatori professionali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 7, lettera a). Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
4. Il rappresentante degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e il rappresentante delle guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), sono rispettivamente eletti dalle assemblee formate dagli operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui agli articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
5. La convocazione delle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché le modalità operative di presentazione delle candidature e di espressione del voto per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), f) e g), sono disposte con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), è designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.
8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d) e h), possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti ai sensi dei commi 2, 3, e 4, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.
10. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie in discussione, nonché portatori di interessi coinvolti nelle materie oggetto di discussione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 11 da art. 2, comma 19, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 2, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 1, lettera f), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
Art. 16
 (Controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Capo II
 Forme di collaborazione
Art. 17
 (Collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato)
1. L'ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l'ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.
2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.
Capo III
 Strumenti di programmazione e controllo
Art. 19
 (Piano di gestione ittica)
1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.
4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.
6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.
7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.
TITOLO III
 GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE
Capo I
 Disciplina delle modalità di pesca
Art. 23
 (Disciplina della pesca sportiva)
2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.
4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.
6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.
7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
Art. 24
 (Disciplina della pesca professionale)
1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.
2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
Capo II
 Adempimenti per l'esercizio della pesca
Art. 27
 (Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
6 Comma 14 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
7 Comma 14 bis abrogato da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021
8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10 Comma 14 ter aggiunto da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 28
 (Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti)
1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.
2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.
4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.
Art. 29
 (Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
Capo III
 Adempimenti per lo svolgimento delle gare di pesca
Art. 32
 (Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca)
1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall'1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.
4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI predispone e aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
5. La partecipazione alle gare non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, può essere istituito un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca, da versare da parte dei pescatori che non hanno pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).
Capo IV
 Disciplina delle immissioni
Art. 35
 (Immissioni a scopo di pesca sportiva)
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
Capo V
 Tutela della fauna ittica
Art. 38
 (Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo)
1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.
Note:
1 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 39
 (Obblighi ittiogenici)
1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 85, lettera a), L. R. 13/2023
3 Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 85, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40
 (Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo)
1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.
3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.
TITOLO IV
 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
Capo I
 Attività di vigilanza e sanzioni
Art. 43
 (Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica)
3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.
5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 16/2021
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 16/2021
Art. 44
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:
d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.
4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.
Note:
1 Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 11, lettera c), L. R. 12/2018
2 Numero 5) della lettera a) del comma 1 sostituito da art. 36, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021
3 Numero 1) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 36, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 3, lettera c), L. R. 6/2021
5 Numero 3 bis) della lettera a) del comma 2 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera g), L. R. 8/2022
Art. 45
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo.
5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
Note:
1 Parole sostituite al numero 6) della lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 4, L. R. 6/2021
Art. 46
 (Altre sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;
b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;
e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).
2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.
Note:
1 Parole sostituite al numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al numero 1) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera b), L. R. 6/2021
TITOLO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 50
 (Altre disposizioni transitorie)
1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.
4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.
8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.
10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.
11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.
12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.
13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.
14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.
15. Le licenze di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 21, L. R. 25/2018
2 Comma 15 bis aggiunto da art. 3, comma 34, L. R. 15/2020
Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;
b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
c) l'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1);
d) l'articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7);
e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne);
f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);
k) i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
p) l'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
s) l'articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
x) l'articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
y) i commi 14 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).