Art. 2
(Demanio marittimo regionale e statale in ambito lagunare)
1. Appartengono al demanio marittimo regionale i beni siti nella laguna di Marano-Grado intavolati o trascritti a favore della Regione o consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'
articolo 5 del decreto legislativo 265/2001, ovvero acquisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.