Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Capo VI
 Vigilanza e sanzioni
Art. 41
 (Misura di tolleranza)
2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29. Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro.
2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 42
 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale può avvalersi, qualora previsto dallo statuto o dal regolamento edilizio comunale, dello Sportello Unico per l'edilizia di cui all'articolo 8.
3. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio, l'esecuzione in corso o l'avvenuto completamento di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), e successive modifiche, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, salva diversa previsione di legge. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. Decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 751), e successive modifiche, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, il dirigente provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle Amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
4. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, si procede alla demolizione secondo le disposizioni della legge dello Stato.
5. Ferme rimanendo le ipotesi previste dai commi 2 e 3, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui al presente capo da adottare e notificare entro sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del Sindaco, può procedere al sequestro amministrativo del cantiere.
7. Il Corpo forestale regionale, nell'ambito dei territori destinati ad aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, o a zone di particolare pregio paesistico individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modiche, o ad aree della rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), provvede a segnalare alle autorità di cui al comma 5la violazione delle norme urbanistico-edilizie vigenti ed eventuali violazioni al regime di salvaguardia.
8. Il completo ripristino dello stato dei luoghi eseguito spontaneamente non comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 43
 (Vigilanza su opere disciplinate dall'articolo 10)
2. La procedura prevista al comma 1trova applicazione anche in caso di opere pubbliche di interesse statale realizzate da enti istituzionalmente competenti.
3. Per le opere realizzate dall'Amministrazione regionale, dalle Amministrazioni provinciali, nonché dai loro formali concessionari, le sanzioni sono applicate dalla Regione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.
4. I titolari delle opere, soggette all'accertamento di conformità di cui all'articolo 10, possono ottenere l'accertamento in sanatoria, ovvero presentare la comunicazione in sanatoria, quando le opere eseguite sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi al momento della presentazione della domanda.
5. Il rilascio dell'accertamento in sanatoria è subordinato al pagamento all'Amministrazione regionale, a titolo di oblazione, di una somma pari a 500 euro, in caso di nuove opere principali, e di 250 euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 3, L. R. 13/2014
Art. 44
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 38, comma 2, L. R. 29/2017
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 3, lettera a), L. R. 29/2017
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 3, lettera b), L. R. 29/2017
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 38, comma 4, L. R. 29/2017
9 Parole soppresse al comma 3 da art. 38, comma 5, L. R. 29/2017
Art. 45
 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero quelli comportanti l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione o non presenta istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 49, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita, determinata secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire è eseguito dai soggetti indicati nell'articolo 42e si conclude con la sottoscrizione del relativo verbale da parte del responsabile dell'abuso o, in difetto, con la notifica del verbale medesimo. L'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 9e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 4, L. R. 13/2014
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 38, comma 6, L. R. 29/2017
3 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2020
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 46
3. Nei casi previsti dal comma 2qualora l'intervento comporti un incremento di superfici utili e volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 29.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio. Nel caso sia accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, trova applicazione il comma 2.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 la parola "pecunaria" e' stata corretta in "pecuniaria".
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 156, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 5, L. R. 13/2014
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 38, comma 7, L. R. 29/2017
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 8, L. R. 29/2017
Art. 47
 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)
3. Nei casi in cui l'intervento comporti un incremento di superfici utili e di volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 29.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 157, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 13/2014
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 9, L. R. 29/2017
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 117, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 49
 (Permesso di costruire in sanatoria)
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 29. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. In ogni caso l'oblazione non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia motivatamente entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 94, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 94, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 11, L. R. 29/2017
5 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 38, comma 12, L. R. 29/2017
6 Lettera c bis) del comma 2 bis aggiunta da art. 66, comma 9, L. R. 9/2019
Art. 50
5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili all'articolo 17, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
6. Nei casi previsti dal comma 5non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
7. La mancata segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 17 non comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera a), L. R. 29/2017
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera b), L. R. 29/2017
9 Parole sostituite al comma 8 da art. 38, comma 14, L. R. 29/2017
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 51
 (Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia)
2. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre disposizioni previste dal presente capo o la presentazione dell'istanza di riduzione a conformità.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 13/2014
2 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 9, comma 1, L. R. 24/2015 , a decorrere dal 21 aprile 2016, come disposto dall'art. 11 della medesima L.R. 24/2015.
3 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 9, comma 1, L. R. 24/2015 , a decorrere dal 21 aprile 2016, come disposto dall'art. 11 della medesima L.R. 24/2015.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 15, L. R. 29/2017
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 16, L. R. 29/2017
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 38, comma 17, L. R. 29/2017
7 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 38, comma 18, lettera a), L. R. 29/2017
8 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 38, comma 18, lettera b), L. R. 29/2017
Art. 52
 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 38, comma 19, L. R. 29/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 119, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 53
 (Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi)
4. Qualora si tratti di interventi di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza titolo abilitativo o che comportano aumento di unità immobiliari ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita dallo strumento urbanistico, nell'ipotesi di grave danno urbanistico l'Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti necessari.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 160, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 95, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 20, L. R. 29/2017
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 38, comma 21, L. R. 29/2017
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 38, comma 22, L. R. 29/2017
Art. 53 bis
1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie così ottenuta;
b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b).
3. La trasformazione fisica o funzionale può comportare un organismo edilizio anche diverso da quello autorizzato originariamente, purché conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela.
4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilità o abitabilità originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'articolo 27, con la quale viene confermata la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonché alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 53 ter
1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per l'edificio o unità immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformità è acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela dell'edificio o dell'unità immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, a corredo della quale sono allegati:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, nonché dell'epoca di realizzazione delle stesse;
b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformità alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) ove il fabbricato o l'unità immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la conformità dell'immobile o dell'unità immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela di cui al presente comma, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilità indicate nell'articolo 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione;
e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili.
3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilità in relazione alla parte di edificio o unità immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'articolo 27.
4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 53 quater
1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, regolarmente edificato all'epoca della costruzione ma attualmente non conforme alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, situato nelle zone territoriali omogenee A e B0, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza incremento di superfici e volumi utili.
2. Il progetto relativo agli interventi previsti dal presente articolo deve indicare specificamente l'adeguamento dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento alle normative vigenti applicabili e prevedere contestualmente l'efficientamento energetico e il miglioramento o l'adeguamento statico e sismico dell'immobile oggetto di intervento.
3. Resta fermo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 40, comma 9, L. R. 10/2023
Art. 56
 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all'articolo 2qualora gli interventi risultino in contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale vigenti o adottati.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la Regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2e da comunicare al Comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 38, comma 25, L. R. 29/2017
Art. 56 bis
1. In attuazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ovvero entro novanta giorni dalla notifica della diffida ad adempiere al Comune di cui all'articolo 53, comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio può essere trasferita dal Comune all'ufficio del Prefetto, il quale provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 121, comma 1, L. R. 6/2021