Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.
Art. 2
 (Obiettivi)
1. L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attività svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;
b) garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;
c) promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunità regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;
d) promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
e) promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;
f) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;
g) favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;
h) promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multietnica;
i) promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attività culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;
j) promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;
k) sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.
2. L'azione della Regione è finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.
Art. 4
 (Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)
1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.
4. Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.
5. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.
6. La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
4 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
5 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
6 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014
7 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014
TITOLO II
 REQUISITI, BENEFICI E RISORSE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE
CAPO I
 SERVIZIO CIVILE REGIONALE
CAPO II
 SERVIZIO CIVILE SOLIDALE
TITOLO III
 PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE
TITOLO IV
 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE
Art. 20
 (Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)
1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.
2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.
3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 213.304,61 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4991 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 -Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi statali>> e con lo stanziamento di 213.304,61 euro per l'anno 2007.
3. All'onere di 213.304,61 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2007, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007, dall'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5008 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui autorizzazione di spesa è corrispondentemente ridotta di pari importo per l'anno 2007.
4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito - per memoria - il capitolo 4992 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi regionali>>.
5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4993 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile solidale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 35, L. R. 22/2007