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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  4-2-2003

Art. 3

Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
b) (omissis);
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma
2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.".