Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 60 bis aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008
2 Articolo 24 bis aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010
3 Sezione IV bis del Capo IV del Titolo III aggiunta da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
4 Articolo 78 bis aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
5 Articolo 78 ter aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
6 Articolo 78 quater aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
7 Allegato A aggiunto da art. 64, comma 30, L. R. 17/2010
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 7, L. R. 22/2012
9 Sostituita la rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III da art. 122, comma 1, L. R. 26/2012
10 Articolo 52 bis aggiunto da art. 125, comma 1, L. R. 26/2012
11 Modificata la rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III da art. 128, comma 1, L. R. 26/2012
12 Articolo 41 bis aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
13 Articolo 41 ter aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
15 Articolo 86 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Comma 3 abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7 Comma 3 bis abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 4
 (Funzioni della Regione e degli enti locali)
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 17/2010
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7 Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
8 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 26, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
11 Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
12 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 5
 (Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 112, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 abrogato da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 7
 (Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.
i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5 Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
TITOLO II
 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
Art. 11
 (Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7 Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
8 Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
9 Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
10 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12 Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
TITOLO III
 SETTORI DI INTERVENTO
Capo I
 Gestione forestale sostenibile
Sezione I
 Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 15
 (Taglio colturale)
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 7, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 64, comma 7, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 sostituito da art. 64, comma 7, lettera c), L. R. 17/2010
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 16
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2014
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6 Comma 3 ter abrogato da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 17
 (Sanzioni)
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2012
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2014
7 Comma 4 bis abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 11/2014
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 17/2008
3 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
4 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
5 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
6 Comma 2 sostituito da art. 64, comma 13, lettera b), L. R. 17/2010
7 Comma 6 abrogato da art. 64, comma 13, lettera c), L. R. 17/2010
8 Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 13, lettera d), L. R. 17/2010
9 Parole soppresse al comma 8 da art. 64, comma 13, lettera e), L. R. 17/2010
10 Comma 10 abrogato da art. 64, comma 13, lettera f), L. R. 17/2010
11 Parole soppresse al comma 5 da art. 115, comma 1, L. R. 26/2012
12 Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 21
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 14, L. R. 17/2010
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 26/2012
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
7 Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
8 Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 23
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
4 Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6 Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012
7 Rubrica dell'articolo modificata da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
9 Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 27/2012
3 Articolo abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 103, comma 2, L. R. 11/2014
Sezione II
 Imprese forestali
Art. 25
 (Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
7 Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Sezione III
 Associazionismo forestale
Art. 28
 (Ruolo degli enti locali)
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 29
 (Finanziamenti)
1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
6 Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017
Sezione IV
 Vivaistica forestale e materiale di propagazione
Art. 31
 (Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
Note:
1 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 3, L. R. 14/2012
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 119, comma 1, L. R. 26/2012
4 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 11/2014
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/2015
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 24/2016
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 32
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008
2 Articolo sostituito da art. 64, comma 18, L. R. 17/2010
3 Comma 1 sostituito da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
6 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 44/2017
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 44/2017
Art. 33
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Capo II
 Funzione produttiva
Art. 37
 (Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
4 Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
5 Comma 2 bis abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
6 Comma 2 ter abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
7 Comma 2 quater abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 112, comma 1, L. R. 11/2014
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
4 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41 bis
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41 ter
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.
3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.
7 bis. I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 28/2017
3 Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 30, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Lettera b bis) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12 Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
13 Parole aggiunte al comma 14 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
14 Comma 14 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
15 Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 5 da art. 3, comma 40, lettera c), L. R. 13/2023
16 Comma 10 abrogato da art. 3, comma 40, lettera d), L. R. 13/2023
17 Parole aggiunte al comma 14 da art. 3, comma 40, lettera e), L. R. 13/2023
Capo III
 Funzione protettiva e di difesa idrogeologica
Sezione I
 Tutela dei boschi
Art. 42
 (Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010
2 Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 12/2018
Art. 43
 (Rimboschimento compensativo)
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Sezione II
 Vincolo idrogeologico e per altri scopi
Art. 51
 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Sezione III
 Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 55
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 56
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017
Capo IV
 Funzione ambientale e naturalistica
Sezione I
 Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale
Art. 59
 (Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 119, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 65
 (Sanzioni)
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008
4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008
5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 66
 (Vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.
Sezione II
 Tutela degli ecosistemi forestali
Sezione III
 Disciplina del transito con mezzi a motore
Art. 72
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 76, L. R. 22/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 77, L. R. 22/2007
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 5, L. R. 16/2008
4 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 17/2009
Art. 73
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008
2 Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 21/2013
4 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 121, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 121, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Sezione IV
 Difesa fitopatologica dei boschi
Sezione IV bis
 Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente
Capo V
 Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
 Tutela dei monumenti naturali
Art. 81
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2015
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 82
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 25/2016
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 83
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 19/2015
3 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016
Sezione II
 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 84
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
7 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 86 bis
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017
Capo VI
 Gestione del personale operaio della Regione
Art. 87
 (Operai dipendenti)
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 60, lettera c), L. R. 18/2011
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
7 Comma 1 ter abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
8 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 24/2016
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
12 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
13 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 3, comma 76, lettera a), L. R. 13/2021
14 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 76, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 88
1. Fermi restando i principi che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei relativi limiti assunzionali stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, con riferimento all'articolo 87, comma 1, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale è destinato a essere impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini o del settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dell'attività edile la manutenzione e il ripristino degli immobili di proprietà regionale, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, vivaistiche e floro vivaistiche, di sperimentazione in agricoltura, di miglioramento delle aree verdi e forestali, di tagli colturali e sanitari, di utilizzazioni forestali, d'imboschimento e di rimboschimento, di miglioramento dei boschi e attività connesse, i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo, di manutenzione della viabilità forestale e di servizio, i lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione centrale competente in materia di personale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;
b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;
d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera d), L. R. 18/2011
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 20/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 bis da art. 2, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 89
 (Organizzazione aziendale)
3. Al personale operaio dipendente spetta l'indennità di mensa nella misura e secondo le modalità previste per i dipendenti regionali - area non dirigenziale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 20/2015
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 20/2015
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 20/2015
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 28/2017
Capo VII
 Disposizioni comuni
Art. 90
 (Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 30/2007
2 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
3 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
4 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
5 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 92
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 2 abrogato da art. 130, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 4 sostituito da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 6 sostituito da art. 125, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 14/2016
7 Comma 8 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 93
 (Competenza in materia di sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 94
 (Trattamento di dati personali)
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione i dati personali di cui è in possesso.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 33, L. R. 17/2010
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 34, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 11/2011
3 Articolo abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 98
2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.
(4)
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010
4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011
5 Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).
Art. 99
Art. 100

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
Art. 101

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 128, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 102
 (Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)
1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.
Art. 103
 (Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n. 0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilità di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 104
 (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;
v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);
hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
(1)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007
Art. 105
 (Norme finanziarie)
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBCap.20082009
11.6.330.2.32836-40.000-40.000
11.6.330.2.1533160-268.000-268.000


18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
2 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
4 Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
5 Comma 6 quater aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
6 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
7 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
8 Comma 16 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
9 Comma 17 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
10 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
11 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
12 Parole sostituite al comma 6 bis da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
13 Parole sostituite al comma 6 ter da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
14 Parole sostituite al comma 6 quater da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
16 Parole sostituite al comma 2 da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
17 Parole sostituite al comma 4 da art. 129, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
18 Parole sostituite al comma 6 bis da art. 129, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
19 Parole sostituite al comma 6 ter da art. 129, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
20 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
21 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
22 Comma 6 bis abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
23 Comma 6 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
24 Comma 6 quater abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015