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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
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Testo in vigore dal:  13-2-2004

Art. 4

(Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall' organismo ufficiale.
2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.
3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.
Note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, vedi note alle premesse. L'art. 10 così recita:
«Art. 10 (Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale). - 1. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti è riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresì abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualità del seme e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'art. 9.».