Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 1
4. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni ed alle Province sulla base dei criteri definiti dal Regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10/1997 ed a ciascuna delle Comunità montane nella stessa misura dell'assegnazione loro attribuita nell'anno 1997 ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 7, lettera c), della citata legge regionale 10/1997. L'utilizzo delle somme trasferite non è soggetto a rendicontazione ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti locali. Per finalità di riequilibrio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento da ripartirsi secondo i criteri che vengono stabiliti dalla predetta legge di assestamento di bilancio.
5. Per gli enti locali non soggetti al sistema della Tesoreria unica ai sensi della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
8. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, commi 143 lettera a) e 144 lettera q), della legge n. 662/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni ed alle Province quote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in sostituzione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 216 miliardi, suddivisa in ragione di lire 72 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1998.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 957 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento, sino all'importo di lire 250 milioni, a titolo di anticipazione delle somme relative ai conguagli dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1993, 1994 e 1995 spettanti al Comune per gli anni medesimi in ragione delle richieste di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili originate da errati versamenti. L'anticipazione predetta, erogata in un'unica soluzione, viene restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione delle somme spettanti per gli anni predetti.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Agli imprenditori agricoli che, nelle zone di montagna ricomprese nei comuni di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 21 del reg. (CE) 950/97, coltivano almeno un ettaro di SAU foraggera investita a prato permanente, prato pascolo o pascolo o almeno mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, può essere concesso un premio annuo di attività fino ad un importo massimo di venti milioni di lire.
22. Il premio non riguarda la superficie aziendale soggetta al ritiro dei seminativi.
23. Il premio può essere concesso per una durata massima di cinque anni durante i quali devono essere osservate le condizioni iniziali.
24. L'entità del premio è stabilita in lire due milioni per il primo ettaro di SAU e per il primo mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, di cui al comma 19 e di lire un milione per ogni ulteriore ettaro.
25. Le funzioni inerenti la concessione e l'erogazione del premio nonché quelle di verifica e di controllo, sono esercitate in via esclusiva dalle Comunità montane, cui i fondi necessari sono trasferiti, su richiesta, con apposito provvedimento della Direzione regionale dell'agricoltura.
26. Ulteriori condizioni, criteri e modalità per la concessione del premio sono stabiliti con provvedimento regionale di natura regolamentare.
27. Il premio di cui al comma 19 è cumulabile con gli aiuti previsti dalle diverse Misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e della legislazione regionale in materia di agricoltura biologica ed in particolare non va considerato alternativo alle specifiche Misure del suddetto regolamento che hanno attinenza con l'attività di allevamento.
28. L'attivazione del premio di cui al comma 19 è subordinata alla emanazione della decisione favorevole della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.
29. Per le finalità previste dai commi 19 e 20 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea finanziato con contrazione di mutuo.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare fino ad un massimo del 50 per cento i Comuni, singoli o associati, per la realizzazione a livello locale di Agenda 21 predisposta, in riferimento alla delibera del CIPE del 28 dicembre 1993, attraverso un processo partecipato e collaborativo con gli attori sociali interessati e che prevedono programmi d'azione a lungo termine.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1 Le disposizioni dei commi da 19 a 29 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 1, comma 23, L. R. 4/1999
3 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 47, L. R. 9/2008
5 Comma 11 abrogato da art. 10, comma 48, L. R. 9/2008