Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 11/04/1996 al 19/04/2001

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 1
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 181 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:
<< c bis) cura la trattazione degli adempimenti relativi agli incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale. >>.

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3
 (Norme in materia di edilizia convenzionata)
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 8, primo comma, lettera e), 86 e 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per il settore dell'edilizia convenzionata di cui ai Titoli VII e IX della legge stessa, possono essere concessi anche in assenza della convenzione tipo di cui all'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 e dell'articolo 96 della legge regionale 19 novembre 199l, n. 52, purché gli interventi oggetto di finanziamento siano disciplinati da apposita convenzione stipulata tra il Comune e l'Operatore, che esplicitamente richiami l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata.
2. La convenzione tipo di cui all'articolo 96 della legge regionale 52/1991 deve essere approvata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di quella prevista dall'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 ed a tal fine deve, tra l'altro, contenere quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 133 della legge regionale 75/l982 medesima.
3. Fino all'approvazione della convenzione tipo regionale di cui al comma 2, il prezzo di cessione ed il canone di locazione degli alloggi sono determinati in sede di stipula della convenzione tra Comune ed Operatore.
Art. 4
 (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge
regionale 20/1983)
Art. 7
 (Sospensione del rilascio di autorizzazioni
per attività estrattive)
1. In attesa della definizione quantitativa e qualitativa delle attività estrattive autorizzabili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al settore delle attività estrattive di sabbie e ghiaie, i procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come richiamato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25/1992, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, sono sospesi fino all'adozione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
Art. 9
1. Nel testo degli articoli 160, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e 149, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 11/1983 >> sono sostituite dalle parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983 >>.
Art. 11
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, dopo le parole << Università della terza età >> sono aggiunte le parole << comunque denominate e che indirizzano la loro attività a favore degli anziani >>.
2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/1989, dopo le parole << Università della terza età >> sono aggiunte le parole << comunque denominate >> e dopo le parole << Associazioni nazionali delle università della terza età >> sono aggiunte le parole << o alle Associazioni delle Università Popolari della terza età e dell'Età libera. >>.
Art. 13
 (Modificazioni dell'articolo 50 della legge regionale
60/1976)
1. All'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, dopo le parole << opere d'arte di particolare pregio >> sono aggiunte le parole << nonché di beni mobili considerati di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 >>.
2. All'articolo 50, terzo comma, della legge regionale 60/1976, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 57/1979, prima delle parole << Le opere d'arte >> sono inserite le parole << I beni culturali e >>.
Art. 15
 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 49/1993)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, sono abrogate le parole << ed alle prestazioni effettivamente occorrenti >>.
2.
I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:

3. Per l' anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 dell' articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 2, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
1.
Dopo l'articolo 20 della legge regionale 49/1993, sono aggiunti i seguenti:
<< Art. 20 bis
 
1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.
5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.
6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.
7. La dotazione organica dell'Ufficio del tutore dei minori ed i locali sono forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, valutando l'utilizzazione, nei limiti possibili, della struttura centrale e periferica dell'Ufficio del Difensore civico. L'eventuale assegnazione del personale è effettuata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il tutore dei minori, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.
8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore civico.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 22
1. Le sovvenzioni sulle spese riguardanti la gestione ordinaria, previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, non sono concesse alle cooperative e loro consorzi, costituiti da imprenditori agricoli e che, operando secondo i propri scopi istituzionali, immettono sul mercato prodotti agricoli di base o prodotti trasformati.
Art. 23
2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole << 50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale >> sono sostituite dalle parole << 40 per cento >>.
4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole << nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili >>.
5. All'articolo 29, primo comma della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, le parole << fino al massimo del 95 per cento delle spese di funzionamento >> sono sostituite dalle parole << sulle spese di costituzione e di funzionamento, nella misura del 100 per cento per il primo anno, decrescente del 20 per cento per ciascun anno successivo fino al compimento del quinto >>.
7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< g) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 300 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
Art. 24
1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, trova applicazione soltanto alle opere di sistemazione agraria connesse ai piani di riordino fondiario la cui approvazione sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27
1. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, si intende finalizzato alla realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché di interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, compresa l'acquisizione di attrezzature e di quant'altro direttamente connesso all'esercizio degli stessi.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 50/1993, le parole << nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti >> sono abrogate.
Art. 28
 (Modificazioni ed integrazioni di normative
nel settore del turismo)
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sono aggiunte le seguenti parole: << Tali programmi, mediante idonee convenzioni con i consorzi alberghieri, possono assumere anche il carattere di commercializzazione del prodotto turistico. >>.
3. Nell'allegato << A >> di cui agli articoli 2 e 17 della legge regionale 10/1991, nell'Ambito turistico n. 6 sono inseriti i seguenti Comuni: << Frisanco e Sacile >>.
Art. 29
1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano regionale del commercio, l'ampliamento della superficie di vendita di cui all'articolo 6 del DPGR n. 0130 del 9 aprile 1991 è concesso agli esercizi di superficie inferiore ai 400 mq., purché non superino, con detto ampliamento, i 400 mq., fatti salvi gli esercizi autorizzati con la tabella merceologica VIII.
2. Sono assoggettati al nulla-osta previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, gli esercizi, anche se singolarmente dotati di superficie di vendita inferiore a 400 mq., che operino in un unico edificio isolato, a prevalente destinazione commerciale, nel quale la somma delle superfici di vendita superi i 1.500 mq.
3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 41/1990, sono assimilati ai centri commerciali al dettaglio i complessi commerciali con superficie di vendita globale superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano di lottizzazione.
Note:
4 Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 30
 (Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale
62/1988)
1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) otto esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale; >>.

Art. 32
1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 le parole << di cui alle lettere c), d) ed f) >> sono sostituite dalle parole << di cui alle lettere c), d), e) ed f) >>.
Art. 34
 (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge
regionale 55/1986)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano altresì applicazione per le opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale, nell'ambito delle zone terremotate, dai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, qualora almeno uno dei contratti d'appalto relativi ai lotti delle stesse sia stato finanziato, in tutto o in parte, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.