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LEGGE 3 aprile 1979, n. 95

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

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Testo in vigore dal:  5-4-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico

È

convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con le seguenti modificazioni: l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1


Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.
La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).
Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - (Poteri e compenso del commissario). - Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per non oltre un anno su conforme parere del CIPI. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.
Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.
Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.
Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti.
Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione;
dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
Art. 2-bis - (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecento miliardi di lire.
Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio;
all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo è l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società su indicate è compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari;
e al medesimo comma le parole: del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituite dalle seguenti:
della legge fallimentare;
all'articolo 3, dopo il secondo, sono aggiunti i seguenti commi:

Nei confronti delle società di cui al primo comma, ancorché non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle società poste in amministrazione straordinaria possono esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Possono altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in amministrazione straordinaria e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma precedente, le indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. L'accertamento deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409 il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto le gravi irregolarità sopra indicate.
Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, della legge fallimentare, vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti e ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge;
all'articolo 3, dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:

Nei casi di società collegate a norma del primo comma del presente articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società in amministrazione straordinaria dei danni da questi cagionati alla società stessa;
all'articolo 4, primo comma, sono soppresse le parole: al momento della dichiarazione o successivamente; al secondo comma, le parole: del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituite dalle seguenti:
della legge fallimentare;
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - (Interventi di società consortili). - Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, le società consortili, di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data della costituzione e per la durata della società consortile, alle imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, né alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del presente decreto;
dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-bis - (Agevolazioni fiscali sui trasferimenti).
I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire;
Art. 5-ter - (Modifiche all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787). - Dopo l'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - Il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato per il credito e il risparmio, una volta approvati i piani di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, può convocare gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito, i quali risultino essere creditori dell'impresa il cui piano di risanamento è stato approvato affinchè deliberino sulla costituzione di una società consortile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, destinata al risanamento dell'impresa medesima.
La costituzione della società consortile deve essere approvata dalla maggioranza degli, istituti ed aziende votanti la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti, degli istituti ed aziende convocati per la deliberazione.
La partecipazione alla società consortile, la cui costituzione è approvata a norma del comma precedente, è vincolante per tutti gli istituti ed aziende convocati per la deliberazione, i quali sono obbligati a partecipare alla società consortile in misura proporzionale ai rispettivi crediti nei confronti della impresa da risanare, fermi restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.
È tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che non abbiano partecipato alla votazione di rinunciare a partecipare alla società consortile negando la propria adesione con comunicazione al Ministro del tesoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. In tal caso le quote di partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti in misura proporzionale alle rispettive quote, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.
Dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo comma e per i due anni successivi, gli istituti e le aziende che hanno negato la propria adesione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della impresa per il cui risanamento è stata costituita la società consortile né possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli istituti ed aziende di credito che hanno partecipato alla società consortile medesima.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano";
all'articolo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4 del decreto stesso.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
Art. 6-bis - (Modalità di trasferimenti di complessi aziendali). - Nei casi di trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali o di immobili o mobili in blocco è consentita la vendita senza incanto e la vendita ad offerta privata, previa l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e sentito il parere del comitato di sorveglianza.
Nei casi predetti, il valore dei beni da trasferire è determinato da uno o più esperti nominati dal commissario liquidatore i quali si atterranno ai criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da trasferire e, quando trattasi di aziende o complessi aziendali, ad un criterio di valutazione che tenga conto, tra l'altro, della redditività all'atto della stima e nel biennio successivo.
Art. 6-ter - (Durata di applicazione). - Le disposizioni del presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova legge di riforma del regime delle società.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1979

PERTINI ANDREOTTI - NICOLAZZI - MORLINO - VISENTINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO