Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 26, comma 2, L. R. 14/1994
Art. 1
 
2. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) possono altresì procedere all' alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato, nonché dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente sia locatario od affittuario od abbia comunque in uso il bene immobile stesso, purché si tratti di privato o di società cooperativa;
b) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
c) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile;
d) quando, non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti, ne facciano richiesta; in tal caso verrà data precedenza ai residenti nel comune di Grado, nel comune di Fiumicello ed in località Dandolo nel comune di Maniago.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 40/1991
2 Comma 3 aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 40/1991
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 30, comma 13, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 14, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 3
 
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all' atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell' ipotesi di pagamento dilazionato.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 40/1991
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 5
 
2. All' ente gestore è riservata la facoltà di richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni, qualsiasi altro documento atto a comprovare il diritto all' acquisto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 40/1991
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 40/1991
3 Comma 3 aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 40/1991
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 40/1991
Art. 10
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i propri beni immobili, trasferiti dallo Stato e già gestiti dal soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in località Villaggio del Pescatore, nel comune di Duino - Aurisina, procedendo a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente, od il suo dante causa, risulti assegnatario dell' immobile anche in via provvisoria, da parte del gestore Ente nazionale per le Tre Venezie, con applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240;
b) quando l' acquirente sia locatario, affittuario od abbia comunque in uso l' immobile stesso, continuativamente da almeno tre anni;
c) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
d) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile. Nel caso di più richiedenti, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa fra gli stessi.

Note:
1 Comma 2 aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 40/1991
2 Comma 3 aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 40/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, L. R. 40/1991
Art. 11
 
1. Il prezzo di cessione degli immobili di cui all' articolo 10 è determinato sulla base di una perizia di stima eseguita dal competente organo tecnico regionale, nella quale si tiene conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte del richiedente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei pagamenti rateali già effettuati dai soggetti di cui alla lettera a) dell' articolo 10, rivalutati alla data della stima.

1 bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della legge regionale n. 75/82.
2. L' acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo di acquisto anche in forma rateale, con le modalità di cui al comma 2 dell' articolo 3.
3. Le domande dei soggetti interessati, di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 10, devono pervenire, con la relativa documentazione, all' Amministrazione regionale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 40/1991
2 Comma 4 aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 40/1991