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LEGGE 31 marzo 1955, n. 240

Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.

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Testo in vigore dal:  17-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Acquisto od espropriazione di terreni
per l'occupazione di profughi giuliani)


L'Ente nazionale delle Tre Venezie è autorizzato a predisporre e ad eseguire, con inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.
L'Ente anzidetto è, altresì, autorizzato a costruire, nel territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno all'uopo acquistati od espropriati, uno o più villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della Venezia Giulia.