CAPO II
RIORDINO DEI CONSORZI
Art. 61
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469
(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e in armonia con l'
articolo 36 della legge 317/1991
, nel rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, attua il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale e ne disciplina l'assetto e le funzioni in riferimento agli agglomerati industriali.
Art. 62
(Consorzi di sviluppo economico locale)
1. I Consorzi di sviluppo economico locale promuovono negli agglomerati industriali le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e dell'artigianato.
2.
I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità. I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.
3.
Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla
legge regionale 3/1999
costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del
codice civile
in quanto compatibili.
4.
Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;
b)
sono costituiti:
1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;
2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.
5.
Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
a)
sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
b)
sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
c)
sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
d)
sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
e)
sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.
6.
Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.
7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.
8.
Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell'
articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada).
Art. 63
(Operazioni di riordino)
1. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.
2. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 6, sono avviate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse entro i successivi sei mesi.
3. I nuovi statuti, adottati in conformità alla presente legge, sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
4.
Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale delibera le modalità di attuazione della costituzione dei consorzi, anche al di fuori delle modalità alternative previste dall'articolo 62, commi 4 e 5, anche con la finalità di costituire un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla
legge regionale 3/1999
. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei Consorzi inadempienti e nomina, per ciascuno di essi, un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti e rimane in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo consorzio e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.
5. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore del Commissario un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per il sindaco di comune capoluogo della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.
6.
Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014 presso i Consorzi di sviluppo industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall'
articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee), transita nei consorzi.
Art. 64
(Fini istituzionali)
1.
I consorzi nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza:
a) promuovono le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
b) gestiscono servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni i consorzi si attengono ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e perseguono l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.
3.
I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
h) promozione della costituzione di APEA;
i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;
j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
4.
I consorzi possono promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale, la prestazione di servizi riguardanti:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.
6.
La Regione, anche ai sensi dell'
articolo 51 della legge regionale 14/2002
, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
8.
Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate i consorzi operano sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all'
articolo 19 della legge regionale 7/2000
.
9.
I consorzi assicurano il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano la
legge regionale 14/2002
in materia di lavori pubblici, utilizzano per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla
legge regionale 7/2000
.
10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.
Art. 65
(Piani territoriali infraregionali)
1.
Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'
articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2.
Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'
articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n 5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).
3.
I PTI sono adottati e approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della
legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
). I PTI si armonizzano con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla
legge regionale 26/2014
secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.
5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
10. Per le finalità di cui al presente articolo i consorzi sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.
11.
Fermo restando quanto previsto dal
capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.
Art. 66
(Riacquisto)
1. I consorzi hanno facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.
2. I consorzi hanno facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i consorzi corrispondono al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è pari al minor importo tra il prezzo attualizzato di acquisto delle aree di cui al comma 3 e il valore di queste ultime determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
5. Il prezzo di riacquisto delle aree e degli stabilimenti è ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo, per l'edificazione dello stabilimento, per eventuali miglioramenti successivi apportati e per le eventuali bonifiche attuate, nonché dell'incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all'edificazione da computarsi secondo le tabelle regionali vigenti in materia di contributo di costruzione.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
7.
A valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'
articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011
, ridenominata Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile e per i Consorzi di sviluppo economico locale, nel rispetto della regola <<de minimis>> possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il riacquisto, l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2.
Art. 67
(Statuto)
1.
Lo statuto dei consorzi disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, la sede legale e l'eventuale istituzione di uffici periferici sul territorio di competenza, i principi dell'ordinamento degli uffici, le norme fondamentali dell'organizzazione e le funzioni esercitate in attuazione dell'articolo 64.
2.
Lo statuto dei consorzi è approvato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.
3.
Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale, sentita la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali in ordine alla legittimità dell'atto, esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
4.
Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono pubblicati sul sito istituzionale del consorzio e a essi si applica l'
articolo 2328 del codice civile
.
Art. 68
(Organi dei Consorzi)
1.
Gli organi dei consorzi sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Assemblea consortile;
d) il Revisore o il Collegio dei revisori.
2. E' altresì istituito il Comitato di consultazione di cui all'articolo 72.
Art. 69
(Presidente)
1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
2.
Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea.
3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea consortile a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.
4.
Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Lo statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del consorzio al Vicepresidente.
Art. 70
(Consiglio di amministrazione)
1.
Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del consorzio a cui spettano, tra l'altro, i compiti di:
a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;
b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;
c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;
d) verifica dei risultati della gestione;
e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.
2.
Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
4. Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro qualora il consorzio risulti dalla fusione di più di due Consorzi per lo sviluppo industriale.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7.
Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della
legge regionale 23 giugno 1978, n. 75
(Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190
), e del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'
articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
).
8.
Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. Entro i successivi dieci giorni l'Assemblea delibera sulla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti e dallo statuto.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.
10. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
11. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
12.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione non investiti di particolari funzioni è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
(Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.
Art. 71
(Proroga delle funzioni)
1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di previsto dall'articolo 70 ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Il Consiglio di amministrazione, non ricostituito nel termine di cui al comma 1, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui è prorogato il Consiglio di amministrazione scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti adottati nel periodo di proroga e non rientranti fra quelli indicati nel comma 3 sono nulli.
5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli. In tal caso ricorre la condizione di cui all'articolo 77, comma 1.
Art. 72
(Comitato di consultazione)
1. Il Comitato di consultazione è composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate nell'agglomerato industriale e dura in carica quattro anni.
2. Il Comitato di consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.
3. I componenti del Comitato di consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese; il consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del Comitato di consultazione.
4. Il funzionamento del Comitato di consultazione è regolato da apposito regolamento approvato dal Comitato medesimo.
Art. 73
(Assemblea consortile)
1. L'Assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio, è l'organo di indirizzo politico del consorzio.
2.
Ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente e a ciascun soggetto partecipante spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.
3.
L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata e salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 2.
4.
L'Assemblea in particolare:
a)
approva lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
b) adotta i piani territoriali infraregionali;
c) approva il piano economico e finanziario di cui all'articolo 79;
d) approva il piano industriale di cui all'articolo 80;
e) approva gli atti di partecipazione a società;
f) approva le variazioni del fondo di dotazione;
h) delibera circa il compenso degli organi societari.
Art. 74
(Organismo di vigilanza)
1.
Lo statuto consortile può prevedere che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento sia affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo così come disciplinato dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'
articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
).
Art. 75
(Revisori)
1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.
2.
I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE)
e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
, recante attuazione della
direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4.
Il Revisore o il Collegio dei revisori tra l'altro:
a)
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;
c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;
e)
esercita le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'articolo 74 se previsto dallo statuto;
f) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
g) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di amministrazione.
5. Il Revisore o il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.
6.
Al Revisore o al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del
codice civile
.
Art. 76
(Direttore)
1.
Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione così come previsto nello Statuto.
Art. 77
(Commissariamento dei consorzi)
1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi di cui all'articolo 63, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.
2. La Giunta regionale in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.
3.
Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici; sono beni immobili strumentali all'attività del consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati.
4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.
6. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.
7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del commi 1 e 2.
8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del consorzio e dei suoi organi.
9. Il Commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
10. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore dei Commissari di cui ai commi 1, 2 e 8, un compenso lordo annuale omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per gli amministratori degli enti locali della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del consorzio.
11. AI fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.
12. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.
Art. 78
(Fondo di dotazione e mezzi finanziari)
1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.
2.
I mezzi finanziari dei consorzi sono:
a) rendite del patrimonio;
b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;
d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;
e) lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati;
f) altre entrate.
3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.
4. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.
Art. 79
(Bilancio)
1.
I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel
libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile
, in quanto compatibili. Per le attività di carattere commerciale i consorzi tengono una contabilità separata rispetto a quella esercitata per i fini istituzionali.
2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.
3.
I consorzi, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio, adottano il piano economico e finanziario contenente:
a) il bilancio di previsione composto, tra l'altro, dal budget operativo che illustra in sintesi il conto economico preventivo e dal budget finanziario che illustra i flussi finanziari derivanti dalle previsioni economiche, gli investimenti e la cassa;
b) le relazioni di accompagnamento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.
4. Il piano è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.
5. Il piano tiene conto dello sviluppo del piano industriale di cui all'articolo 80 per l'annualità di riferimento e persegue almeno il pareggio tra le spese e le entrate.
Art. 80
(Piano industriale)
1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio e dell'agglomerato industriale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi.
2. La struttura del piano è definita con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive.
3. Il piano è approvato entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 4, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di riordino.
4. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, finanze e politiche economiche e europee, entro sessanta giorni dal ricevimento, si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria.
5. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.
Art. 81
(Accordo di programma)
1.
Al fine dell'attuazione del piano di cui all'articolo 80, la Regione promuove la stipula di accordi di programma ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 7/2000
con i consorzi, con l'EZIT e gli eventuali altri enti pubblici e privati interessati all'attuazione del piano medesimo.
2.
L'accordo di programma è costituito da:
a) una sezione attuativa contenente, per ogni intervento, l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione, del costo complessivo, del fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, delle fonti di copertura finanziaria, dei tempi di attuazione e delle procedure tecnico amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi;
b) una sezione programmatica contenente l'elenco degli ulteriori interventi da inserirsi nella sezione di cui alla lettera a) una volta accertatane, da parte dei sottoscrittori, la realizzabilità tecnica, finanziaria e amministrativa.
3. Il consorzio sottoscrittore è responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma, nonché degli interventi di propria competenza.
4. La Regione non può stipulare accordi di programma con i consorzi commissariati ai sensi dell'articolo 77, nonché con i Consorzi per lo sviluppo industriale che non hanno concluso le operazioni di cui all'articolo 63.
Art. 82
(Vigilanza)
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, la quale approva il piano economico e finanziario di cui all'articolo 79.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.
3. Il piano economico e finanziario di cui al comma 1, corredato dell'ultimo bilancio approvato, è inviato alla Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali, per il parere di competenza, entro quindici giorni dall'adozione preliminare ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, anche in ordine alla coerenza con i dati di bilancio del consorzio, entro i successivi sessanta giorni.
4. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
5. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive è approvato lo schema di piano economico e finanziario.
Art. 83
(Altre disposizioni)
1.
I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della
legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
2.
Qualora i consorzi abbiano istituito l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74, adempiono alle prescrizioni di cui al comma 1 anche mediante l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal
decreto legislativo 231/2001
integrati per la parte relativa ai reati previsti nella
legge 190/2012
.
3.
I modelli integrati di cui al comma 2 costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla
legge 190/2012
.
4. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del consorzio. Il responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74.
5. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione.
6.
In attuazione del principio di trasparenza ai consorzi si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della
legge 190/2012
, così come integrata dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche e integrazioni.
7. I consorzi provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 84
(Contributi alle PMI)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali, con priorità alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di <<
de minimis
>> a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5, e di cui all'
articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002
, come aggiunto dall'articolo 93, nell'anno di insediamento e nell'anno successivo.
2. In sede di prima applicazione, per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle PMI già insediate alla medesima data negli agglomerati industriali.
3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.
5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
6. In sede di prima applicazione i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi solo ad avvenuta conclusione del processo di riordino.
Art. 85
(Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi e all'EZIT trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi o dell'EZIT, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi e dell'EZIT per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
4. I consorzi e l'EZIT garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.
5. I consorzi e l'EZIT commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.
6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.
7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.
Art. 86
(Contributi ai consorzi per infrastrutture locali)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
2.
Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi e l'EZIT possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
c) gestite attraverso il mantenimento di una contabilità separata.
3. I consorzi e l'EZIT possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4.
Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
b) acquisto di immobili;
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81 e di parametri di proporzionalità.
Art. 87
(Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali e le spese di certificazione di cui al comma 4.
2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto <<de minimis>> nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo delle spese ammissibili, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per ciascun consorzio.
4.
Ai fini della concessione e liquidazione del contributo i consorzi, entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino, presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive la domanda corredata della certificazione delle spese sostenute effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all'
articolo 41 bis della legge regionale 7/2000
. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore.
5.
Al fine di attestare la condizione di indipendenza di cui al comma 4 il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, che in particolare si verifica:
a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione del progetto di fusione o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dei consorzi o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività degli stessi durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico;
c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione del progetto di fusione o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
d) nell'essere amministratori, rappresentanti o componenti del soggetto pubblico o privato partecipante ai Consorzi di sviluppo industriale oggetto di riordino e ai consorzi risultato del riordino.
6. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo nella misura massima del 2 per cento dei costi totali certificati ai sensi del comma 5 a fronte della presentazione di documentazione attestante una spesa almeno di pari importo.
7. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione.