LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/2001
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;
c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli Enti locali, anche tramite un Ente individuato quale capo fila.
5. Onde favorire l'immediata operatività dell'AReRaN, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'AReRaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'AReRaN medesima.
6. All'articolo 128 della legge regionale 13/1998, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.>>.
7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal Collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9, della legge regionale 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli Enti regionali. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.
8. Sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale, in conformità alla vigente normativa regionale in materia di vigilanza degli enti e organismi funzionali della Regione, i seguenti atti dell'AReRaN:
a) il programma di attività;
b) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
c) il conto consuntivo;
d) gli atti a carattere regolamentare e generale;
e) le deliberazioni di affidamento di consulenze esterne.

9. I provvedimenti concernenti gli atti di cui al comma 8 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale che provvede, decorsi trenta giorni dalla ricezione, a sottoporre le relative proposte motivate, corredate dei pareri acquisiti, all'esame della Giunta regionale. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale può richiedere elementi istruttori; la richiesta interrompe il termine sino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Agenzia dal cui ricevimento decorre un nuovo termine di trenta giorni per la sottoposizione della proposta alla Giunta regionale.
10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmessi, contestualmente, alla Ragioneria generale per il parere di competenza.
11. L'AReRaN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
12. L'organico del personale in servizio presso l'AReRaN viene determinato dall'Agenzia con i regolamenti di cui al comma 11. In tale ambito vengono determinate dall'AReRaN le modalità di assunzione del personale e le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego statale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale assunto in ruolo o a tempo determinato dall'AReRaN sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo. Qualora il personale assunto a tempo determinato sia dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Nei limiti di bilancio, l'AReRaN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
14. Il Direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo.
15. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile, a persona in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.
16. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.
17. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
18. Al Direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, in base agli indirizzi del Comitato direttivo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.
19. L'incarico di Direttore può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo dell'AReRaN, con motivato provvedimento, per gravi violazioni di leggi o impedimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive impartite dal Comitato direttivo medesimo.
20. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore, le relative funzioni sono svolte, nella fase transitoria, dal coordinatore, o, in mancanza, dal Presidente del Comitato direttivo.
21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 2
 (Consigliere di parità)
1. In attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, è nominato a livello regionale un consigliere di parità.
2. Il consigliere di parità è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.
3. Il consigliere di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
4. Il mandato del consigliere di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai fini dell'eventuale rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di funzioni di consigliere di parità ai sensi della normativa previgente in materia. Il consigliere di parità continua a svolgere le funzioni sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del nuovo consigliere di parità.
5. In sede di prima applicazione il consigliere di parità è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il consigliere di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 196/2000, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 3, commi 1, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo 196/2000.
7. Il consigliere di parità è componente del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali e della Commissione bilaterale per l'impiego ai sensi, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, nonché della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai Comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché alla concertazione regionale.
8.
L'articolo 82 della legge regionale 1/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82
 (Consigliere di parità)
1. Il consigliere di parità è domiciliato presso l'Agenzia regionale per l'impiego, la quale assicura la sede e quanto necessario all'espletamento delle funzioni di competenza.>>.

9. In materia di permessi e indennità riconosciuti al consigliere di parità trova applicazione l'articolo 6 del decreto legislativo 196/2000. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, al consigliere di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia regionale per l'impiego.
10. Gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 9 fanno carico all'unità previsionale di base 21.1.63.1.342 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.