LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 2026, n. 7

Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019.

TESTO VIGENTE dal 30/07/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/07/2026
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
130.01 - Comuni e Province

TITOLO I
 PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Oggetto e principi
Art. 1
 (Oggetto)
1.
Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), individua i principi e le norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali e disciplina, in attuazione dell'articolo 59 della legge costituzionale 1/1963, come modificato dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1, l'istituzione e l'ordinamento delle Province quali enti di area vasta della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dispone la soppressione degli Enti di decentramento regionale (EDR), di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

Art. 2
 (Principi generali)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle peculiarità storiche, sociali, culturali e linguistiche delle proprie comunità locali, riconosce il pluralismo istituzionale del sistema Regione-Autonomie locali e garantisce l'autonomia dei Comuni e delle Province.
2. I Comuni, le Province e la Regione sono espressione della sovranità popolare e del principio democratico, hanno pari dignità istituzionale e improntano la propria azione ai principi di responsabilità e leale collaborazione anche al fine di conseguire la massima semplificazione amministrativa.
3. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni e alle Province nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse in modo da soddisfare i bisogni dei cittadini, perseguendo l'uniformità dei servizi essenziali su tutto il territorio regionale.
4. I Comuni, le Province e la Regione riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e degli enti del terzo settore, favorendone l'autonoma iniziativa sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
Art. 3
 (Vocazione internazionale)
1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.
2. I Comuni, le Province e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre Regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione europea.
3. I Comuni e le Province possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9/1997, rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti; possono, altresì, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.
4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le iniziative realizzate dai Comuni e dalla Province e dalle loro forme collaborative, e individua le forme di coinvolgimento dei Comuni e delle Province nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.
5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.
Art. 4
 (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
1. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione e allo sviluppo della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca, nonché alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta.
2. I Comuni, le Province e la Regione adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.
3. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa europea e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.
4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.
TITOLO II
 NORME FONDAMENTALI DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI
Capo I
 Sistema istituzionale dei poteri pubblici
Art. 5
 (Assetto istituzionale)
1. L'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia si fonda sui Comuni e sulle Province.
2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
Art. 6
 (Obiettivi strategici nella disciplina e nell'esercizio delle funzioni amministrative)
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative per realizzare un sistema istituzionale partecipato e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e improntano i rapporti con i cittadini in base ai princìpi di collaborazione e buona fede.
3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
4. La Regione esercita funzioni di programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.
Art. 7
 (Valorizzazione dei piccoli Comuni)
1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. La Regione favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi, con le modalità di cui al titolo II della legge regionale 21/2019. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.
Art. 8
 (Autonomia dei Comuni e delle Province)
1. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle ulteriori conferite con legge.
3. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative ai Comuni e alle Province con leggi di settore che definiscono:
a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
b) gli enti destinatari delle funzioni;
c) i beni e le risorse finanziarie;
d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).
Capo II
 Potestà normativa dei Comuni e delle Province
Art. 9
 (Potestà normativa)
1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
Art. 10
 (Statuti)
1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto della legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni, stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo online dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi anche tramite collegamento al sito dell'ente locale.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo online dell'ente locale.
Art. 11
 (Regolamenti)
1. I Comuni e le Province disciplinano con regolamento l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, nel rispetto della legge e dello statuto.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è disciplinata dallo statuto.
Capo III
 Esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni e delle Province
Art. 12
 (Potestà amministrative)
1. Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:
a) programmazione e pianificazione;
b) organizzazione e gestione del personale;
c) controllo interno;
d) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
e) vigilanza e controllo.
Art. 13
 (Competenze del Comune)
1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona e alla comunità, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
Art. 14
 (Competenze della Provincia)
1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, nelle materie e negli ambiti funzionali di cui all'articolo 35.
2. La Provincia, quale ente di governo dell'area vasta, concorre alla determinazione dei programmi e dei piani regionali ed elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite, secondo quanto previsto con legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni.
Capo IV
 Interventi in via sostitutiva e controllo sugli organi degli enti locali
Art. 15
 (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, esclusivamente per il compimento di atti o di attività obbligatori, da parte di organi di governo della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.
Art. 16
 (Rimozione, sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali)
1. Salvo i provvedimenti adottati dallo Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in base alla normativa antimafia, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il sindaco, il Presidente della Provincia, i componenti dei consigli e delle giunte provinciali e comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, nonché i componenti degli organi degli altri enti locali, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
2. In attesa del decreto del Presidente della Regione, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali può sospendere con decreto gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. I provvedimenti di rimozione e sospensione degli amministratori locali sono trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Art. 17
 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)
1. Salvo i provvedimenti adottati dallo Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in base alla normativa antimafia, i consigli comunali e provinciali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali:
a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;
b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del Presidente della Provincia;
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il Presidente della Provincia;
3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando il bilancio non è approvato nei termini;
d) quando i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici e non li adottano entro diciotto mesi dall'elezione degli organi. In questo caso, il provvedimento di scioglimento del consiglio è adottato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale segnala all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali gli enti inadempienti. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
4. Nei casi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui alla lettera b), numero 1), con il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale o provinciale è nominato un commissario e sono individuate le relative attribuzioni.
5. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento coincide con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge regionale.
6. In attesa del provvedimento di scioglimento, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con decreto, per un periodo non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
7. I provvedimenti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali sono trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Ai commissari spetta un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli organi degli enti locali diversi da Comuni e Province, in quanto compatibili.
11. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando gli organi degli enti locali non possono funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina con decreto un commissario che provvede a reggerli per il periodo di tempo strettamente necessario.
TITOLO III
 ISTITUZIONE, ORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Capo I
 Istituzione delle Province
Art. 18
 (Istituzione delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine)
1. Sono istituite le seguenti Province:
a) Provincia di Gorizia, con capoluogo il Comune di Gorizia e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli, Cormòns, Doberdò del Lago-Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio-Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soči, Staranzano, Turriaco, Villesse;
b) Provincia di Pordenone, con capoluogo il Comune di Pordenone e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Vajont, Valvasone Arzene;
c) Provincia di Trieste, con capoluogo il Comune di Trieste e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Monrupino-Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico-Zgonik, Trieste;
d) Provincia di Udine, con capoluogo il Comune di Udine e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sappada/Plodn, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.
2. Le denominazioni slovene dei Comuni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono riportate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
Capo II
 Ordinamento delle Province
Sezione I
 Organi delle Province
Art. 19
 (Organi di governo)
1. Sono organi di governo della Provincia il consiglio, la giunta, il Presidente.
Art. 20
 (Consiglio)
1. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri eletti a suffragio universale e diretto secondo la disciplina prevista con legge regionale e dura in carica cinque anni. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia senza vincolo di mandato.
2. Il funzionamento del consiglio provinciale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale stabilisce, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Presidente della Provincia.
4. Il consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa. Con regolamento le Province fissano le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nelle Province possono essere previste strutture per il funzionamento del consiglio. Con il regolamento di cui al comma 2 il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
7. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente sono autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 17.
10. In occasione delle riunioni del consiglio, vengono esposte la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella della Regione nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. Per le province di Gorizia, Udine e Pordenone il consiglio provinciale può deliberare che venga esposta anche la bandiera della comunità friulana, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea).
Art. 21
 (Presidenza del consiglio provinciale)
1. I consigli provinciali sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta.
2. Il Presidente del consiglio provinciale è tenuto a riunire il consiglio, entro venti giorni, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente del consiglio provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. Salva diversa disposizione dello statuto provinciale, le funzioni vicarie del Presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio provinciale, provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida.
Art. 22
 (Convocazione della prima seduta del consiglio)
1. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del consiglio è presieduta dal Presidente della Provincia sino all'elezione del Presidente del consiglio. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.
Art. 23
 (Adempimenti della prima seduta)
1. Nella prima seduta il consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e contesta le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. In attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9/1997, nel corso della prima seduta, il Presidente della Provincia presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Presidente della Regione o a un assessore regionale. Dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, il Presidente della Provincia può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie tutelate nella Provincia.
3. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione alla Prefettura competente per territorio.
4. Nel corso della prima seduta, il Presidente comunica al consiglio la composizione della giunta provinciale e presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Art. 24
 (Attribuzioni del consiglio provinciale)
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvo quello di cui all'articolo 29, comma 3, di competenza della giunta, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, documenti di programmazione finanziaria, piani finanziari, programmi dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, piani territoriali e urbanistici, bilanci di previsione finanziari e relative variazioni, rendiconto della gestione, bilancio consolidato;
c) convenzioni con altri enti locali;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione, regolazione, dismissione dei servizi pubblici locali di competenza della Provincia, scelta delle relative forme gestionali;
f) costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché variazione o dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi pubblici;
g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 25
 (Diritti dei consiglieri)
1. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché da quelli delle aziende e degli enti dipendenti, l'accesso ai documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il Presidente della Provincia o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Art. 26
 (Garanzia delle minoranze e controllo consiliare)
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Art. 27
 (Elezione del Presidente della Provincia e nomina della giunta provinciale)
1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, secondo la disciplina prevista con legge regionale.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della giunta, tra cui il Vicepresidente e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta.
3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio.
Art. 28
 (Composizione della giunta provinciale)
1. La giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori determinato dallo statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53.
2. Gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Gli statuti possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi, comunque in misura non superiore a un quinto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei consiglieri provinciali si computa il Presidente della Provincia.
4. Nella giunta provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
Art. 29
 (Competenze della giunta provinciale)
1. La giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del Presidente della Provincia, previste dalla legge o dallo statuto; collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Art. 30
 (Pareri dei responsabili dei servizi)
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo è richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del Servizio competente e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Ove la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, ne danno adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
Art. 31
 (Competenze del Presidente della Provincia)
1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali.
Art. 32
 (Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del Presidente della Provincia)
1. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Provincia, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Art. 33
 (Mozione di sfiducia)
1. Il voto del consiglio provinciale contrario a una proposta del Presidente della Provincia o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 17.
Art. 34
 (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Presidente della Provincia)
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la giunta provinciale decade e si procede allo scioglimento del consiglio provinciale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 235/2012.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio provinciale.
4. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della giunta provinciale.
Sezione II
 Funzioni delle Province
Art. 35
 (Funzioni e ambiti funzionali delle Province)
1. Le Province, quali enti di area vasta, esercitano le funzioni amministrative nelle seguenti materie:
a) edilizia scolastica di secondo grado;
b) viabilità.
2. In materia di edilizia scolastica le Province esercitano le funzioni relative agli edifici e alle aree pertinenziali destinati all'istruzione secondaria di secondo grado, all'istruzione artistica e alla formazione professionale erogata da soggetti statali, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai convitti e alle istituzioni educative statali provvedendo alla costruzione, alla riqualificazione, alla manutenzione e all'allestimento degli edifici, nonché all'acquisizione di immobili e alla fornitura di arredi e attrezzature idonei. Le medesime funzioni sono altresì esercitate con riferimento agli edifici e alle aree pertinenziali di cui al presente comma, destinati a ospitare percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e campus formativi di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale), in esecuzione di quanto previsto dalla programmazione regionale in materia di filiere tecnologico-professionali.
3. In materia di viabilità le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza della viabilità provinciale, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione;
b) rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta per occupazioni di suolo pubblico, per lavori su sede stradale o sue pertinenze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché per l'installazione degli impianti pubblicitari, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo;
c) rilascio di nulla osta e ordinanze per la regolamentazione della circolazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 285/1992;
d) attività amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 285/1992, qualora siano interessati più Comuni;
e) rilascio dei nulla osta sulla viabilità di competenza, per consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali;
f) programmazione, progettazione, appalto, realizzazione, manutenzione e gestione dei percorsi ciclabili in proprietà;
g) gestione del catasto strade di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 285/1992;
h) riqualificazione, manutenzione e gestione dei magazzini stradali afferenti alla viabilità provinciale;
i) gestione dei rifiuti abbandonati su strada, in ambito extraurbano;
j) pianificazione, gestione e manutenzione della rete sovracomunale ciclabile (RSC).
4. Le Province esercitano le seguenti ulteriori funzioni e compiti amministrativi:
a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), in combinato disposto con l'articolo 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
b) rilascio dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei e svolgimento delle attività connesse, inclusa la riscossione dei relativi introiti, di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), nel territorio di rispettiva competenza non ricadente nel territorio delle Comunità di montagna di cui alla legge regionale 21/2019;
c) attività di gestione dell'Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale di cui all'articolo 16 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
d) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale e l'introito dei relativi canoni, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);
e) funzioni e compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
f) funzioni di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio previste dal capo IV del titolo I del libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle Consigliere e dei Consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.
5. Con successive leggi regionali di settore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere attribuite alle Province ulteriori funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) infrastrutture;
b) trasporti e mobilità;
c) governo del territorio;
d) risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
e) ambiente;
f) demanio idrico e difesa del suolo;
g) cultura, sport;
h) lingue minoritarie;
i) istruzione;
j) politiche del lavoro;
k) politiche giovanili;
l) politiche sociali;
m) attività produttive.
6. Le leggi regionali di settore che attribuiscono funzioni alle Province ridefiniscono, per ciascuna funzione o gruppo omogeneo di funzioni, l'assetto delle competenze amministrative tra Regione, Province e Comuni, in conformità ai principi di cui all'articolo 2, comma 3.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, la Giunta regionale istituisce una Cabina di regia per il riordino delle funzioni amministrative, presieduta dall'Assessore alle autonomie locali e composta dall'Assessore alle finanze e dagli Assessori regionali e dai Direttori centrali competenti per materia, dal Direttore generale della Regione, dai Presidenti delle Province e dal Presidente dell'ANCI. Al fine di garantire il funzionamento della Cabina di regia prima dell'elezione dei Presidenti delle Province, ai sensi dell'articolo 46, le Province sono rappresentate dai Direttori generali degli Enti di decentramento regionale (EDR) e successivamente dai commissari straordinari. La Cabina di regia, con il supporto degli uffici regionali e sulla base delle proposte formulate dalle Direzioni centrali, coordina l'attività di ricognizione, analisi e valutazione delle funzioni da trasferire alle Province, applicando criteri uniformi nell'ambito di una visione complessiva dell'assetto istituzionale.
8. Nell'ambito della ricognizione e dell'analisi di cui al comma 7, sono individuate per ciascuna funzione le eventuali attività di indirizzo politico-amministrativo, programmazione, pianificazione, regolazione, definizione di standard, emanazione di direttive, monitoraggio e controllo che restano attribuite alla Regione, nonché le attività gestionali e amministrative da conferire alle Province.
9. Le leggi regionali di settore sono elaborate sulla base di schede tecniche approvate in sede di Cabina di regia che, per ciascuna funzione interessata, evidenziano:
a) il quadro regionale delle materie e delle competenze;
b) la descrizione analitica delle funzioni dei procedimenti interessati e delle relative attività;
c) l'individuazione del livello di governo competente prima e dopo il trasferimento, con specificazione delle competenze e funzioni mantenute dalla Regione e di quelle attribuite alle Province e ai Comuni;
d) le motivazioni della riallocazione delle funzioni in relazione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché agli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione amministrativa;
e) la quantificazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali trasferite;
f) gli effetti organizzativi e finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni;
g) i tempi e le modalità del trasferimento;
h) gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Cabina di regia e le modalità di coinvolgimento degli enti interessati;
i) gli indicatori e le modalità di monitoraggio e valutazione della Regione degli effetti del trasferimento delle funzioni. Annualmente sono comunicati al Consiglio regionale gli esiti del monitoraggio e della valutazione intervenuta nel corso degli anni precedenti.
10. Per la partecipazione alle attività della Cabina di regia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.
11. Le Province, quali enti di governo dell'area vasta, svolgono, previa intesa, per i Comuni compresi nel proprio ambito territoriale con popolazione fino a 5.000 abitanti che lo richiedono, le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa nelle seguenti materie:
a) servizi informativi e informatici;
b) procedure espropriative;
c) progetti a finanziamento europeo.
12. Le Province svolgono, previa intesa, per i Comuni compresi nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi della vigente disciplina in materia:
a) per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, per i contratti di servizi e forniture per i quali non è prevista la qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
b) per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, per i contratti di servizi e forniture per i quali è prevista la qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 36/2023.
13. Fermo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, le Province aderiscono alla Rete di stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e forniscono, previa intesa, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio di competenza per lavori e servizi tecnici, assumendo anche il ruolo di stazione appaltante per l'ambito territoriale di riferimento.
14. I Comuni possono avvalersi delle Province per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza. Il supporto delle Province ai Comuni avviene dando precedenza alle richieste dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, tenendo in considerazione l'effettiva copertura di posti del Servizio tecnico del Comune richiedente rispetto al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
Art. 36
 (Conferenze provinciali per l'edilizia scolastica e per le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni)
1. Al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia è istituita la Conferenza provinciale per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado.
2. Al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 35, commi 11, 12 e 13, nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia è istituita la Conferenza provinciale per le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, con funzioni consultive e di indirizzo sulla pianificazione delle attività di supporto ai Comuni, sulla base dei fabbisogni dagli stessi rappresentati secondo le modalità disciplinate con regolamento provinciale.
3. Fanno parte di ciascuna Conferenza di cui ai commi 1 e 2 gli assessori provinciali e i dirigenti competenti per materia, nonché, rispettivamente, la Consulta provinciale degli studenti e i sindaci dei Comuni che si avvalgono dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia.
4. Le Conferenze di cui ai commi 1 e 2 hanno sede presso la rispettiva Provincia, la quale assicura l'attività di segreteria e supporto amministrativo.
5. Con regolamento provinciale è disciplinato il funzionamento delle Conferenze di cui ai commi 1 e 2 con particolare riferimento alle modalità di elezione del Presidente, alle modalità e alla frequenza di convocazione, alle modalità di adozione delle deliberazioni e alla programmazione e organizzazione dei lavori.
6. La partecipazione alle Conferenze è onorifica e dà luogo al rimborso delle spese sostenute.
Art. 37
 (Associazione delle Province e conferenze interprovinciali)
1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su aree interprovinciali.
2. Le Province, al fine di esercitare in forma associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgono interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.
Sezione III
 Organizzazione e personale
Art. 38
 (Organizzazione degli uffici e personale delle Province)
1. Alle Province si applica la disciplina legislativa in materia di organizzazione degli uffici e di personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 39
 (Segretario della Provincia)
1. In conformità alla disciplina statale, la Provincia ha un Segretario titolare iscritto all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, che svolge le funzioni di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'ente e le ulteriori funzioni previste dalla legge.
Art. 40
 (Direttore generale)
1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il trattamento economico è fissato dalla giunta provinciale su proposta del Presidente.
2. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovraintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il Direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale.
4. Qualora il Direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario.
Sezione IV
 Pubblicazione ed esecutività degli atti
Art. 41
 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni delle Province)
1. In materia di pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni delle Province si applica l'articolo 1, commi 15, 16 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).
Capo III
 Disciplina della finanza e finanziamento delle Province
Art. 42
 (Disciplina della finanza delle Province)
1. Ferme restando le disposizioni statali in materia di ordinamento della finanza locale, alle Province del Friuli Venezia Giulia si applica la disciplina prevista per la finanza degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
Art. 43
 (Fondo unico provinciale)
1. È istituito un fondo unico per le Province per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione.
2. La quantificazione, i criteri di riparto e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definiti con legge regionale, tenuto conto delle funzioni esercitate e dell'autonomia finanziaria dell'ente.
TITOLO IV
 SOPPRESSIONE DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) E AVVIO DELLE PROVINCE
Capo I
 Disposizioni per la successione agli EDR e l'avvio delle Province
Art. 44
 (Soppressione degli EDR)
1.
Gli Enti di decentramento regionale (EDR) sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione dei documenti contabili di cui all'articolo 46, comma 3.

Art. 45
 (Avvio, funzioni e successione delle Province agli EDR)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2027 le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine succedono, rispettivamente, agli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi e subentrano nei procedimenti amministrativi pendenti relativi alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 2.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2027, alle Province sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 35, commi da 1 a 4.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2027, l'esercizio, già attribuito agli EDR, di funzioni e di compiti amministrativi non previsti dal comma 2 compete alla Regione.
4. Per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province, dall'1 gennaio 2027 sono trasferiti alle stesse:
a) i dipendenti regionali in servizio presso gli EDR alla data del 31 dicembre 2026, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 50;
b) i beni mobili e immobili di proprietà della Regione in uso agli EDR e quelli ulteriori necessari alla attività istituzionale delle Province, individuati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di patrimonio.
5. Il trasferimento della proprietà dei veicoli disposto ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (I.R.T.), prevista dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
6. A decorrere dall'1 luglio 2027 le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 35, commi 12 e 13.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2028 le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 35, comma 11.
Art. 46
 (Adempimenti per la soppressione degli EDR e l'avvio delle Province)
1.
Al fine di garantire il funzionamento delle Province e la continuità dell'azione amministrativa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, ai Direttori generali degli EDR compete l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività, ivi compresa l'adozione dei documenti contabili di previsione, correlati sia alla soppressione degli EDR che all'avvio delle Province.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, ai Direttori generali degli EDR sono attribuiti i poteri dei legali rappresentanti delle Province.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2027 e fino all'insediamento degli organi elettivi previsti dalla presente legge, ciascuna Provincia è amministrata da un commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale, il quale adotta gli atti di competenza degli organi di governo provinciali. Allo stesso compete, inoltre, l'adozione dei documenti contabili di chiusura degli EDR da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile 2027. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più vicecommissari.
4.
A decorrere dall'1 gennaio 2027 e fino al 31 marzo 2027, agli EDR, quali soggetti pagatori delle Province, compete ogni eventuale adempimento, ivi compreso l'eventuale pagamento delle poste contabili, correlato alla loro soppressione. Per gli adempimenti di cui al presente comma gli EDR si avvalgono del personale delle Province e di dirigenti regionali a tal fine incaricati.

5. Le indennità del commissario e dei vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi con oneri a carico della Regione.
Art. 47
 (Funzioni di revisione economico- finanziaria in fase di avvio delle Province)
1.
Fino alla nomina del revisore dei conti da parte del consiglio provinciale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, le funzioni di revisione economico-finanziaria della Provincia sono esercitate dai revisori degli EDR in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali provvedono altresì, in relazione ai soppressi EDR, allo svolgimento delle funzioni di revisione connesse alle attività di cui all'articolo 46, commi 3 e 4.

2. In caso di cessazione dall'incarico dei revisori di cui al comma 1, alla sostituzione provvede il commissario della Provincia scegliendolo nella terna estratta, anche con modalità manuale, tra i revisori di fascia 1B di cui al decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 093/Pres., iscritti nell'elenco regionale dei revisori di cui all'articolo 26 della legge regionale 18/2015. In tale caso, l'incarico del revisore scade alla nomina del revisore della Provincia da parte del consiglio provinciale, ai sensi del comma 1.
3. Ai revisori individuati ai sensi del comma 2 spetta il medesimo compenso dei revisori degli EDR di cui al comma 1.
4. Le funzioni di revisione economico-finanziaria di cui al presente articolo non rilevano ai fini del conteggio del limite all'affidamento di incarichi di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015.
Art. 48
 (Strade provinciali)
1. Le strade regionali di interesse locale in gestione agli EDR, individuate con deliberazioni della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2029 e 25 febbraio 2022, n. 256, previo aggiornamento dell'elenco, sono classificate come provinciali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità.
2. La proprietà delle strade regionali di interesse locale è trasferita alle Province con effetto dall'1 gennaio 2027.
3. Le funzioni spettanti all'ente proprietario delle strade classificate provinciali sono trasferite alle Province a decorrere dall'1 gennaio 2027.
Art. 49
 (Rete ciclabile sovracomunale)
1. Le piste ciclabili in gestione agli EDR, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022, n. 256, previo aggiornamento dell'elenco, sono individuate mediante deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità.
2. La proprietà delle piste ciclabili di cui al comma 1 è trasferita alle Province con effetto dall'1 gennaio 2027.
3. Le Province elaborano i piani sovracomunali (Biciplan - SC) di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), in coordinamento con la Direzione centrale competente in materia, in coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PREMOCI) e con le indicazioni derivanti dal Tavolo Tecnico Regionale per la Mobilità Ciclistica (TREC), con particolare attenzione alla continuità e connessione della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR).
Art. 50
 (Trattamento del personale delle Province)
1. Le Province appartengono al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 e ai rispettivi dipendenti si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi regionali di lavoro relative ai dipendenti della Regione.
2. I dipendenti regionali in servizio presso ciascun EDR alla data del 31 dicembre 2026 sono trasferiti, a decorrere dall'1 gennaio 2027, alle dipendenze della rispettiva Provincia con le procedure e le garanzie previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dalle vigenti disposizioni dei Contratti collettivi regionali di lavoro.
3. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa:
a) gli incarichi dirigenziali regionali dei dirigenti trasferiti alle Province, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci fino al 30 giugno 2028;
b) gli incarichi regionali di posizione organizzativa dei dipendenti trasferiti alle Province, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dal conferimento degli incarichi dirigenziali provinciali successivi a quelli di cui alla lettera a);
c) i contratti collettivi decentrati integrativi della Regione, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci, anche per i nuovi assunti, fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi di ciascuna Provincia, fermo restando che la contrattazione dei criteri di ripartizione, tra le diverse modalità di utilizzo previste dal Contratto collettivo regionale di lavoro, delle risorse annualmente disponibili sul competente Fondo contrattuale, avviene presso i nuovi enti.
Art. 51
 (Disposizioni transitorie per le discipline regolamentari)
1. Fino all'adozione dei regolamenti delle Province, per l'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate si applicano i regolamenti degli EDR e i regolamenti della Regione da essi applicati, in quanto compatibili.
2. Fino all'adozione dei regolamenti delle Province, al personale delle Province si applicano i regolamenti degli EDR e i regolamenti della Regione da essi applicati, in quanto compatibili.
Art. 52
 (Procedimenti amministrativi in corso)
1. I procedimenti amministrativi di competenza degli EDR in corso alla data del 31 dicembre 2026, diversi da quelli di cui all'articolo 45, comma 1, sono conclusi dalle Province.
Art. 53
 (Disposizione transitoria sulla composizione della giunta provinciale)
1. Fino al 31 dicembre 2028 la giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da tre assessori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 4.
Art. 54
 (Disposizioni transitorie in materia di compenso e sorteggio degli organi di revisione delle Province)
1. Fino alla definizione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle Province, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015, i limiti minimi e massimi del compenso base annuo spettante all'organo di revisione nominato dal consiglio provinciale sono quelli riferiti alla fascia demografica dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
2. Fino all'adeguamento del regolamento di attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 18/2015, per i sorteggi dell'organo di revisione delle Province si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 093/Pres. del 2022 riferite ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015, in quanto compatibile.
Art. 55
 (Disposizioni transitorie in materia di indennità degli amministratori delle Province)
1. Nelle more della definizione delle indennità spettanti agli amministratori delle Province, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo, con riferimento a quanto stabilito per il Comune di maggiore dimensione demografica del territorio della Provincia.
Art. 56
 (Disposizioni transitorie in materia di obblighi di finanza pubblica delle Province)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18/2015 si applicano alle Province a decorrere dall'1 gennaio 2031.
Art. 57
 (Disposizioni transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali)
1. Fino all'adeguamento della disciplina del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipa con diritto di voto il Presidente di ciascuna Provincia o un componente della giunta da esso delegato.
2. Fino all'insediamento degli organi elettivi delle Province, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipano, con diritto di parola, i commissari delle Province.
TITOLO V
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18/2015, 18/2005, 20/2020 E 17/2022
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 18/2015
Art. 58
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18/2015)
1. All'articolo 5 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<Le Province, fino al loro superamento,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province>> e le parole: <<; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti>> sono soppresse;

b)
il comma 3 è abrogato.

Art. 59
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18/2015)
1.
I commi 3, 5 bis e 5 ter dell'articolo 8 della legge regionale 18/2015 sono abrogati.

Art. 60
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)
1. All'articolo 14 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole: <<e delle Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni e delle Province.>>;

c)
al comma 2 le parole: <<e per le Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse;

d)
alla lettera a) del comma 6 le parole: <<, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni dei Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014>> sono soppresse;

e)
il comma 9 è abrogato;

f)
al comma 11 le parole: <<e delle Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse.

Art. 61
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 18/2015)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 18/2015 le parole: <<e alle Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse.

Art. 62
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18/2015)
1.
Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 18/2015 dopo la parola: <<abitanti,>> sono inserite le seguenti: <<nelle Province,>>.

Art. 63
 (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015)
1.
Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 dopo le parole <<10.000 abitanti>> sono inserite le seguenti <<o nelle Province>>.

Art. 64
 (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 18/2015)
1. All'articolo 38 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<le Province fino al superamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 65
 (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 18/2015)
Art. 66
 (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)
1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) dopo le parole: <<superiore a 15.000 abitanti>> sono aggiunte le seguenti: <<e dei Consigli delle Province>>;

b)
alla lettera f) dopo le parole: <<per il Sindaco>> sono aggiunte le seguenti: <<e per il Presidente della Provincia>>.

Art. 67
 (Inserimento dell'articolo 42 bis nella legge regionale 18/2015)
1.
Dopo l'articolo 42 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 42 bis
 (Indennità di fine mandato)
1. Ai Sindaci e ai Presidenti delle Province, alla fine di ogni mandato, spetta un'indennità di ammontare complessivo pari a una indennità mensile per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità è a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.
2. L'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore ai trenta mesi.>>.

Capo II
 Modifiche alle leggi regionali 18/2005, 20/2020 e 17/2022
Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005)
1.
L'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Consiglieri provinciali di parità)
1. Le Province designano le Consigliere o i Consiglieri provinciali di parità con le modalità definite dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. Le Consigliere e i Consiglieri di parità provinciali devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. La Regione, previa designazione delle Province, nomina le Consigliere o i Consiglieri provinciali di parità, dandone comunicazione alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità.
4. In caso di mancata designazione delle Consigliere e dei Consiglieri di parità provinciali, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, la Regione nei trenta giorni successivi indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 198/2006, di durata non superiore a novanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.
5. Il mandato della Consigliera o del Consigliere provinciale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere provinciale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.
6. Alle Consigliere e ai Consiglieri provinciali di parità sono riconosciuti un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, e il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
7. Le Consigliere e i Consiglieri provinciali di parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolgono altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006.
8. La Consigliera o il Consigliere provinciale di parità ha sede presso la Provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni e assume a carico del proprio bilancio la spesa relativa all'indennità di carica, eventuali contribuzioni e rimborsi delle spese di missione.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 198/2006.>>.

2. Le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in carica al 31 dicembre 2026 rimangono in carica sino alla nomina da parte della Regione delle Consigliere o dei Consiglieri provinciali di parità.
Art. 69
 (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 20/2020)
1.
Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), dopo la parola <<Regione,>> sono inserite le seguenti: <<le Province,>>.

Art. 70
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 17/2022)
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), dopo le parole <<dalla Regione Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti: <<, dalle Province>>.

TITOLO VI
 DISPOSIZIONI APPLICABILI AI COMUNI, DISPOSIZIONI FINALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Capo I
 Disposizioni applicabili ai Comuni
Art. 71
 (Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del sindaco)
1. In materia di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ai Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 con riferimento ai relativi organi.
2. In materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco, ai Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 con riferimento ai relativi organi.
Art. 72
 (Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali)
1. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio comunale si applica l'articolo 21, comma 5.
Capo II
 Disposizioni finali
Art. 73
 (Disposizione di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riferite agli enti locali.
Art. 74
 (PIAO integrativo regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2026, ad adottare un PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) integrativo 2026-2028, riferito agli EDR, per le specifiche esigenze derivanti dall'istituzione e dall'avvio delle Province.
Art. 75
 (Disposizione per lo svolgimento delle elezioni provinciali 2027)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2026, ad acquistare i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle elezioni provinciali 2027.
Art. 76
 (Primo monitoraggio dell'assetto generale delle Province)
1. Ferme restando le garanzie previste dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione in relazione all'iniziativa dei Comuni per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, decorso un anno dall'elezione degli organi delle Province, su proposta del Consiglio delle autonomie locali, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca conferenze con gli enti locali degli ambiti provinciali interessati, al fine di monitorare l'assetto generale delle circoscrizioni provinciali e di coordinare l'eventuale riassetto delle stesse anche in relazione all'istituzione di nuove Province.
2. La proposta di cui al comma 1 è formulata dal Consiglio delle autonomie locali previa consultazione degli enti locali avviata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 12/2015.
3. Sulla base degli elementi emersi nelle conferenze di cui al comma 1, entro sei mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali presenta alla Giunta regionale uno schema di disegno di legge regionale recante la proposta del nuovo assetto delle circoscrizioni provinciali.
4. Lo schema di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale è trasmesso al Consiglio regionale per l'avvio del procedimento volto alla consultazione delle popolazioni interessate.
Art. 77
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 23, 25 e 26 della legge regionale 23/1997;
b) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
c) i commi 26, 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge regionale 21/2003;
d) la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
g) gli articoli 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50 bis, 51, 53 e 54 della legge regionale 18/2015;
h) il comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2025 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);
i) le lettere c), d), e), f), g) e i) del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
j) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
k) gli articoli 37, 39, 47 e il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
l) il comma 45 dell'articolo 9 e il comma 35 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018);
n) il comma 45 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
2.
A decorrere dall'1 gennaio 2027 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)
l'articolo 46 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016 20/2016);

b)
l'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

c) i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
Art. 78
 (Norme transitorie)
1. In attuazione della legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), le elezioni dei Presidenti delle Province e dei consigli provinciali sono indette successivamente al completamento del processo di costituzione delle Province quali enti di area vasta, da realizzarsi mediante:
a) l'adozione di almeno sei leggi regionali di settore di individuazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni conferibili alle Province, di cui all'articolo 35, comma 5;
b) la disciplina del relativo assetto organizzativo e della dotazione organica e finanziaria degli enti provinciali;
c) il conferimento alle Province delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni a esse attribuite.
2. A seguito del completamento degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Presidente della Regione indice le consultazioni elettorali per l'elezione dei Presidenti delle Province e dei consigli provinciali, assicurando lo svolgimento delle stesse nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).
Capo III
 Disposizioni finanziarie
Art. 79
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 43 e in relazione a quanto previsto dagli articoli 20, 21, 27, 35, comma 1, lettere a) e b), commi 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14, 36, 39, 40, 45, commi 1, 2, 4, lettere a) e b), e commi 6 e 7, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 67, 68 e 74 è autorizzata la spesa complessiva di 214.347.968 euro, suddivisa in ragione di 107.792.628,31 euro per l'anno 2027 e di 106.555.339,69 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di 46.906.887 euro per l'anno 2027 e di 46.806.887 euro per l'anno 2028 all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 28.680.539,88 euro per l'anno 2027 e di 26.570.000 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 1.773.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 21.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 46.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 23.976.530,49 euro per l'anno 2027 e di 24.462.455,54 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di 6.228.670,94 euro per l'anno 2027 e di 6.715.997,15 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Per le finalità di cui all'articolo 46, comma 5, è autorizzata la spesa di 260.448 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
12. Per le finalità di cui all'articolo 50, comma 2, in attuazione dell'articolo 28 del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico non dirigenti sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è autorizzata la spesa di 6.979.652,84 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
14. Per le finalità di cui all'articolo 74 è autorizzata la spesa di 741.919,16 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
16. Per le finalità di cui all'articolo 75 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
18. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
19. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 20.
20. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.