LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2026, n. 6

Disposizioni in materia di politiche abitative regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Finalità, obiettivi e definizioni
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina le politiche abitative regionali al fine di assicurare il diritto all'abitazione e soddisfare il fabbisogno abitativo primario dei nuclei familiari e delle persone e, in particolare, delle fasce deboli della popolazione ed è ispirata da principi di sostenibilità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione, equità sociale, contrasto alle disparità e alle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali e promozione delle pari opportunità di accesso all'abitazione.
2. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, coesione sociale e qualità della vita promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, e dell'articolo 5, primo comma, n. 18, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà, come prima casa alle persone fisiche della Regione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sismica e dei criteri di efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. A tal fine la Regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e dalla legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).
4. In coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di sostenibilità ambientale e lotta al cambiamento climatico, la Regione promuove strumenti atti a supportare interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana e territoriale, anche di ambiti dismessi, degradati o di trasformazione, quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo.
Art. 2
 (Obiettivi)
1. Le politiche abitative della Regione sono dirette in particolare a:
a) rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali;
b) sostenere finanziariamente i nuclei meno abbienti per consentire loro l'accesso al mercato delle abitazioni in locazione;
c) migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi e quindi le condizioni di vivibilità, anche in coerenza con i criteri metodologici della progettazione universale;
d) sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa anche privilegiando metodologie costruttive che integrano progettazione, ingegnerizzazione, produzione e montaggio in un processo industrializzato, migliorando il costruito in termini di qualità, sostenibilità, efficienza energetica e riduzione dei tempi di costruzione;
e) promuovere l'efficientamento energetico, la sicurezza sismica, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato);
f) favorire le condizioni per la crescita demografica ed economica del territorio anche al fine di favorire la permanenza e l'attrazione in Friuli Venezia Giulia di giovani, famiglie e lavoratori con la finalità, altresì, di incentivare il ripopolamento nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
g) promuovere la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e quelli finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali, anche mediante l'adozione e l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13.1:2023. "Edilizia residenziale", anche attraverso l'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) alloggio a finalità sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale destinata a nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di disagio sociale, economico e abitativo;
b) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;
c) interventi edilizi: tipologie delle attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
d) prima casa: alloggio di proprietà, in locazione o assegnazione adibito ad abitazione e residenza anagrafica dei destinatari finali;
e) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della Regione, degli enti territoriali, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;
f) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea;
g) enti non lucrativi: enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo svolgono attività in materia di diritto alla casa, promozione dell'abitare sociale o comunque operano nel campo dell'edilizia residenziale; tali enti devono avere sede legale o secondaria nel territorio regionale.
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
Capo I
 Programmazione delle politiche abitative
Sezione I
 Livello regionale di programmazione
Art. 4
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo anche in sinergia con altri strumenti e politiche di programmazione e pianificazione regionali.
2. Per le funzioni di cui al comma 1, la Regione:
a) adotta linee guida per individuare e definire le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell'offerta di alloggi sul territorio regionale anche fornendo eventuale modulistica unificata o sistemi informatici di supporto;
b) valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l'opportunità di un suo incremento attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali, produttivi ed economici presenti sul territorio regionale;
c) predispone il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 ponendo particolare attenzione agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di rigenerazione urbana, territoriale e degli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, e agli interventi rivolti al miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi e allo sviluppo della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano;
d) definisce le azioni per dare attuazione alle politiche abitative regionali anche proponendo gli schemi di atti negoziali, nonché di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
e) esercita il controllo sull'attività di gestione operata dai soggetti pubblici e privati in attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge.
Art. 5
 (Programma delle politiche abitative)
1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il Programma delle politiche abitative che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare, esso:
a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;
b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati;
c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria evitando la sovrapposizione di strumenti.
2. Ai fini dell'approvazione del Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 12 predisposta dalle Ater ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 14/2019 e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività dei Tavoli territoriali di cui all'articolo 7.
3. Il Programma delle politiche abitative trova copertura con riferimento alle quote annuali degli stanziamenti assegnati dall'esercizio finanziario successivo all'anno di approvazione del Programma medesimo, promuovendo in via prioritaria il ricorso agli stanziamenti nazionali.
4. Negli stanziamenti di cui al comma 3 confluiscono, inoltre, le risorse per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, ivi comprese le risorse finanziarie destinate dalla legge regionale 33/2002 all'incentivazione del ripopolamento della montagna.
Sezione II
 Livello territoriale di programmazione
Art. 6
 (Funzioni dei Comuni)
1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni, anche in forma associata, entro il mese di febbraio di ogni anno, inviano alle Ater di riferimento una scheda conforme al modello adottato con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in cui:
a) rilevano, anche in forma associata, i fabbisogni e le emergenze abitative in ambito comunale agendo quale ente di prossimità;
b) formulano proposte di intervento per la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione, nonché per l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, degli alloggi di proprietà di enti pubblici e privati assegnati in gestione al Comune;
c) propongono iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione;
d) propongono nuove forme di coordinamento per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale;
e) propongono iniziative e sinergie fra i soggetti che operano nell'edilizia residenziale sociale, quale collaborazione tra pubblico e privato;
f) segnalano, quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo, la presenza di ambiti dismessi, degradati o di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 4, e di immobili non utilizzati di proprietà pubblica o privata da destinare a uso residenziale anche nell'ambito di programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana o progetti di partenariato pubblico-privato.
Art. 7
 (Tavoli territoriali delle politiche abitative)
1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo ai fabbisogni che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche e urbanistiche, le Ater consultano i Tavoli territoriali delle politiche abitative, di seguito Tavoli, quale supporto alla programmazione di cui all'articolo 5.
2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare le esigenze dei rispettivi territori intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. Le aree di competenza dei singoli Tavoli sono definite dalla Giunta regionale su proposta delle Ater in funzione delle finalità di cui al comma 1. In particolare, i Tavoli:
a) rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale rappresentando obiettivi e priorità;
b) collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni;
c) promuovono iniziative per valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato.
3. In relazione alle aree di competenza di cui al comma 2 partecipano ai Tavoli:
a) un rappresentante dei Comuni ogni 30.000 abitanti designato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
b) un rappresentante per ogni Comunità, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre);
c) un rappresentante per ogni ambito territoriale per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006;
d) il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Ater di riferimento, o loro delegati;
e) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;
f) un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia;
g) tre rappresentanti designati congiuntamente dagli enti non lucrativi;
h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli agenti immobiliari.
4. Ai Tavoli può partecipare la Regione e le Ater possono, altresì, invitare a parteciparvi, di volta in volta secondo necessità, ulteriori soggetti che possono rappresentare specifici interessi e conoscenze avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.
5. Alle Ater spettano, senza oneri aggiuntivi, le attività di coordinamento, organizzazione e convocazione di ciascun Tavolo e la presentazione alla Regione di un documento di sintesi delle indicazioni emerse ai fini della programmazione di cui all'articolo 5. Tale documento è redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e inviato alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.
6. In sede di prima applicazione, ciascun Tavolo è convocato a cura della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La partecipazione ai Tavoli è svolta a titolo gratuito e non prevede né compensi né rimborsi.
Capo II
 Attuazione delle politiche abitative
Sezione I
 Forma degli incentivi
Art. 8
 (Funzioni normative della Regione)
1. La Regione disciplina le azioni di cui all'articolo 11 con regolamenti e quelle di cui agli articoli 18, 19 e 20 con bandi. I regolamenti sono approvati previo parere della Commissione consiliare competente da rendere entro novanta giorni; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.
2. Per le azioni attuate dalle Ater, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:
a) la gestione del patrimonio immobiliare e i rapporti con i destinatari finali degli alloggi;
b) i requisiti dei destinatari finali e quelli oggettivi degli alloggi;
c) i criteri, le modalità e i termini, anche perentori, per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, nonché per la determinazione del canone di locazione;
d) le modalità di alienazione e riacquisizione degli alloggi alienati e di determinazione dei relativi prezzi;
e) gli obblighi dei destinatari finali degli alloggi e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
3. A esclusione delle azioni di cui al comma 2, con i regolamenti e con i bandi di cui al comma 1 sono disciplinati:
a) i tipi e le caratteristiche degli interventi;
b) i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, nonché i requisiti oggettivi degli alloggi;
c) le tipologie e le misure delle agevolazioni;
d) i criteri, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande e della documentazione necessaria alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni;
e) i criteri e le modalità e i termini, anche perentori, per l'assegnazione, l'utilizzo e l'alienazione degli alloggi;
f) gli obblighi dei beneficiari e dei destinatari finali degli alloggi e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
4. Le azioni di cui agli articoli 12 e 19, in considerazione della finalità sociale delle azioni medesime, non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste in materia di aiuti di Stato.
Art. 9
 (Elementi comuni agli atti di accordo)
1. La Regione attraverso i regolamenti attuativi e i bandi, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi:
a) modalità di individuazione dei beneficiari e dei destinatari finali degli interventi;
b) modalità di pubblicità dell'iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati;
c) requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali e individuazione delle categorie di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b);
d) modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione;
e) procedure di trasferimento della proprietà e della messa a disposizione degli alloggi realizzati;
f) caratteristiche tipologiche degli alloggi;
g) durata degli accordi;
h) obblighi e vincoli posti in capo ai soggetti attuatori, ai beneficiari e ai destinatari finali e conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi e vincoli medesimi.
2. Gli atti di accordo, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i Comuni sedi dell'intervento, prevedono, altresì, le modalità di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti agli accordi medesimi, nonché le conseguenze in caso di inadempimento.
Art. 10
 (Misure di sostegno)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere:
a) l'acquisizione in proprietà o la messa a disposizione in locazione di alloggi da adibire a prima casa;
b) l'installazione e l'adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti in edifici privati esistenti;
c) la locazione, anche fronteggiando l'emergenza abitativa della morosità incolpevole.
2. Le misure di sostegno possono essere concesse fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile dai bandi e dai regolamenti e possono essere erogate anche in un'unica soluzione e in via anticipata.
3. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa il cui costo costituisce spesa ammissibile alle condizioni previste dai regolamenti o dai bandi in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le Ater possono utilizzare i finanziamenti anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.
4. La Regione determina particolari misure di sostegno per:
a) l'accesso all'abitazione da parte dei soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica;
b) favorire l'autonomia abitativa dei giovani, in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 22/2021 e dalla legge regionale 14/2025;
c) gli interventi nei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002;
d) l'accesso all'abitazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), e per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 14/2025, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c).
5. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali e favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché per favorire la permanenza delle donne vittime di violenza di genere ed inserite nei percorsi concernenti gli interventi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, i regolamenti e i bandi di cui all'articolo 8 possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione, anche in deroga a eventuali graduatorie e requisiti, in percentuale non superiore all'11 per cento degli alloggi disponibili di cui l'1 per cento dedicato prioritariamente alle donne vittime di violenza di genere.
6. La Regione può determinare particolari misure di sostegno per situazioni di emergenza o grave disagio sociale e abitativo, nonché valorizzare le iniziative da realizzarsi nei Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) e in quelli ad alto disagio abitativo individuati nella programmazione regionale o da realizzarsi negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4.
Sezione II
 Azioni regionali per le politiche abitative
Art. 11
 (Azioni prioritarie per l'attuazione del Programma delle politiche abitative)
1. La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 prioritariamente attraverso le seguenti azioni:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) sostegno alle locazioni;
e) contrasto alla morosità incolpevole.
2. A conclusione delle iniziative previste dalle singole azioni, gli alloggi devono appartenere alle categorie catastali del gruppo A ad esclusione delle categorie A/8, A/9 e A/10.
Art. 12
 (Edilizia sovvenzionata)
1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi a finalità sociale al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.
2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da alloggi a finalità sociale:
a) di proprietà delle Ater e degli enti locali;
b) di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.
3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.
4. L'azione è perseguita privilegiando processi di riqualificazione urbana e territoriale, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana e territoriale promossi anche da altri soggetti pubblici o privati.
5. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione in sede di Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 e al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, propongono entro l'1 marzo di ogni anno gli interventi da finanziare corredati della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Gli interventi sono ammessi a finanziamento con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.
7. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualora non assegnati per assenza di domanda delle persone fisiche, possono essere destinati alla locazione dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 13, comma 1, secondo modalità e condizioni fissate dal relativo regolamento.
Art. 13
 (Edilizia convenzionata)
1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi da destinare alla locazione mediante specifici accordi regolati da convenzioni. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione in sede di Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 e al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, propongono entro l'1 marzo di ogni anno gli interventi da finanziare corredati della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Gli interventi sono ammessi a finanziamento con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.
3. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è finalizzata, altresì, alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura di imprese di costruzione e cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale per la costruzione, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione in proprietà o in locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da convenzioni. La misura di sostegno è destinata alle persone fisiche che acquistano o ricevono in assegnazione gli alloggi dai medesimi soggetti attuatori.
4. L'azione è perseguita anche con programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana e territoriale o progetti di partenariato pubblico-privato.
5. Le convenzioni sono stipulate tra il Comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori, in conformità allo schema di convenzione tipo avente gli elementi di cui all'articolo 9, allegato al regolamento attuativo.
Art. 14
 (Edilizia agevolata)
1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), è finalizzata al sostegno delle persone fisiche nell'acquisto a condizioni di mercato della prima casa in proprietà.
2. La gestione dell'azione di cui al comma 1 può essere attribuita a società in house providing.
Art. 15
 (Sostegno alle locazioni)
1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno avviene secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.
2. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), è finalizzata, inoltre, al sostegno di:
a) soggetti pubblici o persone fisiche che mettono in locazione alloggi sfitti a persone fisiche;
b) soggetti pubblici o enti non lucrativi locatari di alloggi da destinare, in assegnazione temporanea o transitoria, a fronte di situazioni di emergenza, a nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.
3. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata, che possono, altresì, sottoscrivere specifici atti di accordo con le Ater o altri enti non lucrativi.
4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2, i Comuni, singolarmente o in forma associata, possono avvalersi di soggetti, di seguito denominati "agenzie per l'abitare", che agendo anche in aggregazione territoriale, favoriscono l'intermediazione fra domanda e offerta di alloggi destinati alla locazione a canone calmierato. Le agenzie per l'abitare promuovono le fasi di attivazione, gestione e cessazione dei rapporti di locazione degli alloggi, ivi compresi eventuali necessari interventi manutentivi di modesta entità, e possono anche svolgere attività di gestione del patrimonio abitativo sotto il profilo immobiliare e sociale. A tal fine le agenzie per l'abitare stipulano con i Comuni specifica convenzione o atto equivalente, fatto salvo il caso in cui le funzioni di agenzia per l'abitare siano esercitate direttamente dall'ente locale competente.
5. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta nel periodo di riferimento e rimasta effettivamente a carico dei locatari, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge 431/1998.
Art. 16
 (Contrasto alla morosità incolpevole)
1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo le persone fisiche che, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, sono impossibilitate al pagamento della spesa connessa alla locazione della prima casa.
2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata, che possono, altresì, sottoscrivere specifici atti di accordo con le Ater o altri enti non lucrativi.
3. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la finalità di sostegno alle locazioni entro i limiti della spesa dovuta nel periodo di riferimento.
Sezione III
 Altre azioni e forme del costruire e dell'abitare
Art. 17
 (Social housing)
1. La Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione e, prioritariamente, all'acquisto, all'acquisto con contestuale recupero o al recupero di alloggi da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo aventi gli elementi di cui all'articolo 9, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore delle persone fisiche. Gli interventi di social housing sono attuati favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, anche nell'ambito di programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana, dai Comuni, dalle Ater, da altri enti pubblici, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad ampliare la disponibilità degli alloggi a canone di locazione e a prezzo di acquisto calmierati al fine di favorire l'accesso all'abitazione a individui e nuclei familiari che hanno difficoltà ad accedere al mercato libero delle locazioni o delle compravendite.
3. L'azione di cui al comma 1 è sostenuta mediante la partecipazione della Regione a fondi immobiliari chiusi attraverso la sottoscrizione di loro quote, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016).
4. Le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Al fine di potenziare l'effetto sociale delle iniziative del fondo, il soggetto gestore degli alloggi da destinare ai beneficiari può essere individuato tra gli enti non lucrativi.
5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 4, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i limiti e le condizioni per la partecipazione della Regione a nuovi fondi immobiliari.
6. I gestori dei fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte nel territorio regionale.
Art. 18
 (Altre forme dell'abitare)
1. La Regione sostiene interventi di acquisto, di recupero e di acquisto con contestuale recupero finalizzati alla realizzazione di alloggi da parte di enti pubblici, anche attraverso progetti di partenariato pubblico-privato, o enti non lucrativi per il soddisfacimento di peculiari bisogni abitativi dei nuclei familiari. Le iniziative sono caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra l'intervento edilizio e le finalità perseguite attraverso lo sviluppo di forme alternative dell'abitare anche mediante la cogestione di servizi o spazi comuni.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione degli enti non lucrativi.
3. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, i requisiti oggettivi degli alloggi, i criteri per la determinazione del canone di locazione, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
4. Gli alloggi oggetto dell'azione di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).
Art. 19
 (Contrasto al grave disagio sociale o abitativo)
1. La Regione sostiene interventi di acquisto, di recupero e di acquisto con contestuale recupero di alloggi a finalità sociale al fine di incrementare e mantenere il patrimonio immobiliare degli enti pubblici e degli enti non lucrativi destinato o da destinare a nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di grave disagio sociale o abitativo in assegnazione temporanea o transitoria.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione degli enti non lucrativi.
3. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
4. Gli alloggi oggetto dell'azione di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.
Art. 20
 (Installazione e adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti)
1. La Regione sostiene le persone fisiche negli interventi di installazione o di adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti da realizzare su immobili privati esistenti aventi non meno di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.
2. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
3. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.
Sezione IV
 Requisiti e obblighi dei beneficiari e dei destinatari finali
Art. 21
 (Requisiti delle imprese di costruzione)
1. Per essere ammesse alle azioni previste dalla presente legge le imprese di costruzione devono essere qualificate nella categoria OG 1 ovvero OG 2 previste dalla tabella A dell'allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e possedere una classifica, di cui all'articolo 2 dell'allegato medesimo, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.
Art. 22
 (Requisiti delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale)
1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative all'attività di revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
2. Gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o non assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie di abitazione.
Art. 23
 (Requisiti minimi delle persone fisiche)
1. Per le azioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, comma 1, sono requisiti minimi delle persone fisiche beneficiarie o destinatarie finali dell'alloggio:
a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti per l'azione di cui all'articolo 14 ovvero l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni per le azioni di cui agli articoli 13 e 15, comma 1, ovvero l'essere anagraficamente residenti nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio si concorre per l'azione di cui all'articolo 12. In caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero e dalla decorrenza del rimpatrio;
d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente o parte dell'unione civile;
e) il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, o per il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, di cui all'articolo 634 bis del codice penale, nei precedenti dieci anni.
2. I soggetti residenti nel territorio della Regione possono presentare domanda per l'azione di cui all'articolo 12 anche nel Comune, o in uno dei Comuni, nel cui territorio è indetto il relativo bando di concorso e nel quale svolgono attività lavorativa. Per l'azione di cui all'articolo 13 destinata alla locazione, qualora non sia soddisfatto il requisito di cui al comma 1, lettera c), la messa a disposizione dell'alloggio e la stipula del contratto di locazione sono subordinate alla dimostrazione, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento attuativo, della titolarità di un rapporto di lavoro nel territorio regionale.
3. Per l'azione di cui all'articolo 16 sono requisiti minimi delle persone fisiche beneficiarie i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), e l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale. In caso di domanda presentata in forma associata il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti.
4. Per le azioni di cui agli articoli 15, comma 2, 18, 19 e 20 è requisito minimo delle persone fisiche destinatarie finali degli alloggi quello di cui al comma 1, lettera a).
5. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo, i regolamenti e i bandi possono prevedere ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.
6. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
7. È in facoltà delle Ater e delle eventuali società in house delegate per le azioni di cui alla presente legge attingere direttamente a certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
Art. 24
 (Obblighi)
1. Le persone fisiche beneficiarie o destinatarie finali delle azioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 hanno l'obbligo di richiedere al Comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei relativi regolamenti.
2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa le persone fisiche beneficiarie sono obbligate, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni dalla data di rendicontazione dell'iniziativa. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere decorrenze e periodi di durata diversa.
3. Nel caso di incentivi destinati alla locazione deve essere mantenuta la destinazione locativa degli alloggi per un periodo non inferiore al termine stabilito nei regolamenti e nei bandi attuativi.
4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.
5. Non rilevano, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio, e il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei parenti o affini entro il terzo grado.
6. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo di non alienazione, l'alienazione dell'alloggio avvenuto tra i coniugi o i conviventi di fatto o le parti dell'unione civile a seguito di separazione personale a condizione che il trasferimento della proprietà sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tale evento e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.
7. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio e di mantenimento della residenza, l'alienazione dell'alloggio e il trasferimento di residenza dell'intero nucleo familiare dei beneficiari in cui siano compresi almeno due minori, qualora durante il periodo di rispetto degli obblighi intervenga, nell'ambito del nucleo familiare dei beneficiari, una nascita o un'adozione o un affidamento, anche preadottivo, di un minore.
8. Le modalità di verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e degli obblighi imposti dalla presente legge e dai regolamenti e bandi attuativi sono disciplinate dai regolamenti e dai bandi medesimi.
Art. 25
 (Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi)
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 24, commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
2. Per i beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 24, comma 4, il mancato rientro nella residenza nel termine ivi indicato comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi con le modalità di cui al comma 1.
3. In ogni caso non viene dato corso al recupero dei crediti dovuti da persone fisiche e riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.
Art. 26
 (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata)
1. Ferme restando ulteriori previsioni regolamentari, l'assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nelle seguenti ipotesi:
a) articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
b) articoli 635 e 659 del codice penale, qualora le ipotesi ivi previste riguardino immobili destinati all'edilizia sovvenzionata.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), subentra nell'assegnazione dell'alloggio uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario decaduto, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal regolamento attuativo.
Art. 27
 (Successione nell'immobile)
1. In caso di decesso dell'assegnatario o del beneficiario o del destinatario finale, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti attuativi e dai bandi anche in deroga all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).
2. In caso di decesso del richiedente l'agevolazione avvenuto in data antecedente l'ammissione a finanziamento ma successivamente all'acquisizione in proprietà dell'alloggio ovvero alla stipula del contratto di locazione, l'incentivo è concesso, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, all'erede che subentra o comunque acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti e bandi anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).
3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante contitolare della domanda o cobeneficiario dell'incentivo. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell'unione civile, il convivente di fatto e i figli.
4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro, l'incentivo è revocato con effetto dalla data del decesso con restituzione degli importi eventualmente percepiti non spettanti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Art. 28
 (Trasferimento degli incentivi)
1. In caso di trasferimento della residenza dall'alloggio da parte dell'assegnatario o del beneficiario o del destinatario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, al coniuge o al convivente o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche in deroga all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).
2. In caso di trasferimento della residenza dall'alloggio da parte del richiedente l'agevolazione avvenuto, a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, in data antecedente l'ammissione a finanziamento ma successivamente all'acquisizione in proprietà dell'alloggio ovvero alla stipula del contratto di locazione, l'incentivo è concesso, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, al coniuge o al convivente o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti e bandi anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).
3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante contitolare della domanda o cobeneficiario dell'incentivo.
4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro, l'incentivo è revocato con restituzione degli importi eventualmente percepiti non spettanti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Titolo III
 Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
Capo I
 Disposizioni finali
Art. 29
 (Rimozione di vincoli convenzionali)
1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 13, possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'articolo 31, commi 49-bis e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo dieci anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.
Art. 30
 (Adeguamento di termini e valori)
1. I termini dei procedimenti amministrativi e i valori degli indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 indicati nei regolamenti e nei bandi attuativi possono essere oggetto di modifica con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche abitative.
Art. 31
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti, nonché l'impatto di genere delle politiche abitative anche attraverso la raccolta dei dati disaggregati per genere in coordinamento con gli organismi di pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive l'attuazione delle azioni previste dalla legge medesima e tiene conto dell'impatto di genere delle politiche abitative anche attraverso la raccolta dei dati disaggregati per genere.
3. La relazione di cui al comma 2 contiene in particolare:
a) il numero delle domande presentate e il numero delle domande soddisfatte nell'ambito delle diverse azioni previste dalla presente legge;
b) il numero delle domande di assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata non evase con indicazione della relativa distribuzione territoriale;
c) il numero degli alloggi di proprietà delle Ater distinti tra alloggi assegnati, alloggi sfitti assegnabili e alloggi sfitti non assegnabili con l'indicazione delle principali cause di indisponibilità;
d) il numero degli alloggi recuperati o riportati in disponibilità attraverso interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione;
e) l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate ed effettivamente utilizzate per ciascuna delle azioni previste dalla presente legge.
4. I dati di cui al comma 3 sono riportati distintamente con evidenza della relativa distribuzione territoriale.
Art. 32
 (Modifiche a leggi regionali inerenti alle politiche abitative)
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009 la parola <<pregresse>> è soppressa.

2.
Al comma 13 quinquies dell'articolo 1 quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), le parole <<di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)>> sono sostituite dalla seguente: <<sovvenzionata>>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 14/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 le parole <<nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma delle politiche abitative e riordino delle Ater)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative>>;

b)
alla lettera d) del comma 1 dopo le parole <<gestire il patrimonio>> è inserita la seguente: <<immobiliare>> e dopo le parole: <<di loro proprietà>> sono inserite le seguenti: <<, anche con adozione di piani di vendita,>>;

c)
alla lettera h) del comma 1 le parole: <<di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016>> sono soppresse;

d)
la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j) coordinare, organizzare e convocare i Tavoli territoriali delle politiche abitative previsti dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative;>>;

e)
al comma 2 le parole: <<L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.>> sono soppresse.

4.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2019 le parole <<nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

5.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2019 le parole <<nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

6.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2019 le parole <<del Piano annuale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<della programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

7.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2019 le parole <<residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<sovvenzionata e di edilizia convenzionata>>.

8.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2019 le parole <<di attuazione previsti dalla legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edilizia sovvenzionata e dell'edilizia convenzionata>>.

9.
L'articolo 13 della legge regionale 14/2019 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Fondo sociale)
1. Al fine di assicurare la tutela della fascia più debole di utenti degli alloggi di edilizia sovvenzionata presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.
2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:
a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei propri bilanci;
b) i Comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;
c) la Regione, con risorse ripartite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una proposta presentata entro l'1 marzo di ogni anno dalle Ater, previa adozione in sede di Conferenza del sistema regionale di cui all'articolo 9, che tenga conto anche dei canoni corrisposti nell'anno precedente dagli assegnatari degli alloggi di cui al comma 1.
3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari. Le risorse regionali sono utilizzate, in misura non inferiore all'80 per cento, per interventi di manutenzione degli stabili di edilizia sovvenzionata.
4. Le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sociale sono stabilite da regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 9, sentito il Consiglio delle autonomie locali e approvato con deliberazione della Giunta regionale.>>.

10.
Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 14/2019 le parole <<di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<di approvazione della programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

Capo II
 Abrogazioni e norme transitorie
Art. 33
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
b) la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
c) l'articolo 61 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);
d) l'articolo 38 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);
e) il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
f) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità);
g) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
h) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
i) i commi 6 e 15 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);
j) la legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater));
k) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
l) l'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
m) l'articolo 69 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
o) i commi 40 e 41 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
p) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti);
q) i commi 49 e 50 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024);
s) il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
t) i commi 75 e 76 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025);
u) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);
v) gli articoli 98 e 99 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);
w) i commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);
x) gli articoli 64 e 65 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali);
y) il comma 173 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027).
Art. 34
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), continua ad applicarsi l'articolo 4 della legge regionale 1/2016. In sede di prima applicazione, il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 può essere approvato anche in assenza del documento di sintesi di cui all'articolo 7, comma 5.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 continuano ad applicarsi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 34 della legge regionale 1/2016 e i relativi regolamenti attuativi.
3. Fino alla data di cui al comma 2, ai fini dell'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016, i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), sono sostituiti dal requisito della residenza anagrafica nel Comune, ovvero in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Possono, altresì, presentare domanda i soggetti residenti nel territorio della regione che, alla data di presentazione della domanda, svolgono attività lavorativa nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso. Le domande di assegnazione presentate a valere sui bandi pubblicati dall'1 gennaio 2025 fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 e dichiarate inammissibili esclusivamente per carenza del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres., sono riammesse al procedimento qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda, risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente comma.
4.
Le disposizioni abrogate dall'articolo 33 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi.

5.
Le disposizioni abrogate dall'articolo 33 continuano, altresì, a trovare applicazione con riferimento alle domande di contributo da presentarsi per l'assegnazione o l'acquisto di alloggi di edilizia convenzionata di cui alle convenzioni stipulate o da stipularsi entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 da cooperative edilizie di abitazione e imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1/2016.

Capo III
 Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 35
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2026 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2027 e 2028 all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 650.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2026 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede per l'anno 2026 mediante prelievo di 120.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante rimodulazione per 130.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per gli anni 2027 e 2028 mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2026 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
11. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
13. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2026, 1.300.000 euro per l'anno 2027 e 400.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
15. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2026, 200.000 euro per l'anno 2027 e 100.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
17. Per le finalità previste dall'articolo 17 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
19. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa complessiva di 2.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2026 e 900.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
21. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
23. Per le finalità previste dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
25. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 25, 27 e 28 affluiscono, rispettivamente, per le quote in conto capitale, al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) e, per le quote in conto interessi, al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
26. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 14/2019, come sostituito dall'articolo 32, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 2.490.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2026, 1.470.000 euro per l'anno 2027 e 970.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
28. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
29. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 30.
30. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 36
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.