LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2026, n. 5

Disposizioni multisettoriali per l’anno 2026.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Disposizioni in materia di finanze e di POR FESR
Art. 1
 (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 10/2012)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.

Art. 2
 (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)
1. All'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole: <<e i dipendenti>> sono soppresse;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
al comma 2 bis le parole <<Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La disposizione prevista al comma 1 non si applica>>.

Art. 3
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2015)
1.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: <<Su richiesta motivata delle stazioni appaltanti, la Struttura regionale attuatrice competente, sentita l'Autorità di Gestione, autorizza l'uso delle predette economie contributive, a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili che non trovano copertura nella voce imprevisti del quadro dell'opera e nei limiti delle modifiche previste dal Codice appalti. L'eventuale rideterminazione del contributo concesso a seguito della comunicazione di economie in fase di aggiudicazione e/o di realizzazione è applicata in sede di istruttoria sulla rendicontazione a saldo.>>.

Art. 4
 (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)
1. All'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 bis le parole <<nel processo di definizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei processi di definizione e revisione>>;

b)
al comma 3 ter le parole <<di iniziativa pubblica sovracomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iniziativa pubblica comunale e sovracomunale>>;

c)
il comma 3 quater è abrogato.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. Per tali procedimenti gli enti di decentramento regionale sono autorizzati a erogare ai beneficiari in via anticipata l'intero importo del contributo concesso previa presentazione, entro il termine del 30 settembre 2026, dell'attestazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.
3. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 5
 (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 2/2024)
1.
Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), dopo le parole <<medesimo progetto>> sono inserite le seguenti: <<, nonché ad altri soggetti pubblici qualificati a operare quale stazione appaltante>>.

Capo II
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 6
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2025)
1. All'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole: <<l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché>> sono soppresse;

b)
al comma 6 le parole: <<e professionali>> sono soppresse.

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 17/2025)
1. All'articolo 31 della legge regionale 17/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.>>;

b)
i commi 2 e 6 sono abrogati.

Art. 8
 (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 17/2025)
Art. 9
 (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 17/2025)
1. All'articolo 50 della legge regionale 17/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola <<effettuata>> sono inserite le seguenti: <<sotto forma di prestazione occasionale>>;

b)
il comma 4 è abrogato.

Art. 10
 (Modifica all'articolo 124 della legge regionale 17/2025)
1.
Al comma 3 dell'articolo 124 della legge regionale 17/2025 le parole <<articoli 46 e 48 sono punite>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 46, 48 e 49 è punita>>.

Art. 11
 (Disposizione transitoria in materia di contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2025)
1. In sede di prima applicazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2025, sono ammissibili a contributo le spese sostenute a far data dal 30 giugno 2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2025, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 12
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2002)
1. All'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 7 e 8 sono abrogati;

b)
al comma 8 bis le parole <<Alle imprese di cui al comma 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio>>;

c)
al comma 9 le parole <<di cui al titolo III della legge regionale 29/2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al titolo II, capo V, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella regione Friuli Venezia Giulia)>>.

Art. 13
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12/2002)
1.
Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 12/2002 le parole <<i portatori di disabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<le persone con disabilità>>.

Art. 14
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2002)
1. All'articolo 14 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. e la contestuale annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese.>>;

c)
al comma 5 dopo le parole <<Le dichiarazioni>> sono inserite le seguenti: <<di iscrizione,>>.

Art. 15
 (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 le parole: <<non sia contestuale all'inizio dell'attività e>> sono soppresse.

Art. 16
 (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002)
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono soggette a Scia le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente (SUAP) con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. I Comuni effettuano i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al SUAP territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
5. La Scia è redatta sul modello, reperibile presso il SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
6. Ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al decreto legislativo medesimo, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.>>.

Art. 17
 (Modifica all'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002)
1.
Il comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia comunicano la cessazione dell'attività al SUAP competente, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo.>>.

Art. 18
 (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2002)
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002, sono aggiunti infine i seguenti periodi: <<L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla Camera di commercio territorialmente competente.>>.

Art. 19
 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12/2002 le parole <<di cui alla legge regionale 29/2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 17/2025>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002 le parole <<in conto capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<a fondo perduto>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 21
 (Modifica all'articolo 66 della legge regionale 12/2002)
1.
Al comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002 le parole <<dallo sportello unico>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal SUAP>>.

Art. 22
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 26/2005)
1. All'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive>>;

b)
al comma 4 le parole <<la deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il decreto>>;

c)
al comma 8 le parole <<deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive>>;

d)
al comma 10 le parole <<deliberazione di Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive>>;

e)
al comma 11 le parole <<della deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto>>.

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza.
Art. 23
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 3/2021)
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è sostituita dalla seguente:

Art. 24
 (Modifiche all'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021)
1. All'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<del manifatturiero>> sono inserite le seguenti: <<, del terziario e delle costruzioni>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<imprese del settore del manifatturiero>> sono inserite le seguenti: <<, del terziario e delle costruzioni>>;

c)
al punto 2) della lettera a) del comma 2 la parola <<produttivo>> è sostituita dalla seguente: <<aziendale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 25
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 19/2025)
1.
Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Per lo studio il CATA può avvalersi delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), o delle società di servizi a esse collegate.>>.

Art. 26
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 21/2006)
1. All'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché la partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato alla concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di progetti cinematografici e opere audiovisive da parte di soggetti privati.>>.

Art. 27
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18/2025)
1.
Al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028), dopo le parole <<le domande di cui>> sono inserite le seguenti: <<al decreto 23 settembre 2019, n. 2504/PROTUR e di cui>>.

Art. 28
 (Conferma di contributo per interventi infrastrutturali di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Circolo Nautico Aprilia Marittima, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 15 dicembre 2023, n. 61551/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per interventi di ristrutturazione e riqualificazione per finalità funzionali, ambientali, sanitarie degli immobili, delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di assegnazione di nuovi termini. Con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i termini di conclusione dell'iniziativa, che non possono essere superiori a dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento, e di rendicontazione.
Art. 29
 (Conferma contributo all'ANA - sezione di Trieste)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione M.O. Guido Corsi di Trieste, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 18 ottobre 2024, n. 50121/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per la ristrutturazione della propria sede.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di assegnazione di nuovi termini. Con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i termini di fine lavori, che non possono essere superiori a dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento, e di rendicontazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella misura del 90 per cento del contributo concesso.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo in via anticipata, il beneficiario deve presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 30
 (Erogazione in via anticipata a soggetti diversi da imprese per interventi per l'innovazione di porti)
1. L'erogazione in via anticipata dei contributi di cui al decreto 12 agosto 2025, n. 42030/GRFVG è concessa anche a soggetti non aventi natura di impresa previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2025, n. 074/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi e degli incentivi per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario del settore nautico regionale ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale)).
Art. 31
 (Iscrizione entrate di cui alla legge 199/2025)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), come indicate nella tabella di cui all'allegato IX al medesimo comma 657, previste in 14.400.000 euro per l'anno 2026, in 14.700.000 euro per l'anno 2027 e in 7.600.000 euro per l'anno 2028 sono iscritte al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 32
 (Ristori alle imprese per il caro carburante)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2026, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi del carburante rispetto all'anno 2025.
2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1, le imprese che al momento della proposizione della domanda esercitano una delle attività economiche identificate con i codici ATECO elencati con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì l'ammontare massimo del contributo, i criteri e le modalità per la concessione.
3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda completa della documentazione richiesta alla Direzione centrale attività produttive e turismo.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1 possono essere delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono assegnate le risorse a CATA e CATT FVG in relazione alle deleghe di funzioni amministrative.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 14.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programmi n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) e n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31 previste in 14.400.000 euro per l'anno 2026, con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 33
 (Incremento delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015)
1. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), sono incrementate di 14.700.000 euro per l'anno 2027 e di 7.600.000 euro per l'anno 2028.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 14/2015, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 22.300.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2027 e di 7.600.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31 previste in 14.700.000 euro per l'anno 2027 e in 7.600.000 euro per l'anno 2028, con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
Capo III
 Disposizioni in materia di risorse agricole e forestali
Art. 34
 (Inserimento degli articoli 46 bis e 46 ter nella legge regionale 9/2007)
1.
Dopo l'articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 46 bis
 (Boschi vetusti)
1. In conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Regione identifica i boschi vetusti di elevato valore biologico e naturalistico da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e la divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.
2. L'identificazione dei boschi di cui al comma 1 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.
3. Le modalità per il riconoscimento dello status di bosco vetusto sono definite con deliberazione della Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.
Art. 46 ter
 (Boschi monumentali)
1. In conformità all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la Regione identifica i boschi monumentali quali formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche culturali, e spirituali presentino carattere di preminente interesse, tale da richiedere speciali azioni di conservazione.
2. Le modalità per il riconoscimento dello status di bosco monumentale sono definite con deliberazione della Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.>>.

Art. 35
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2019)
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è sostituta dalla seguente:
<<d) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento delle risorse terrestri e dei mezzi aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza; la funzione di DOS è svolta in accordo con il Piano regionale antincendio boschivo;>>.

Art. 36
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è inserito il seguente:
<<1 ter. Ai contributi relativi agli interventi di cui al comma 1, per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa, non si applica l'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).>>.

Art. 37
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2004)
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo le parole <<nell'ambito della politica agricola comune>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché di altri aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale>>.

Art. 38
 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004)
1. All'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale riferiti a risorse trasferite dallo Stato o dalla Regione>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2.1. I pagamenti riferiti a risorse statali o regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), sono gestiti dall'OPR FVG, ove necessario, previa stipula di apposita convenzione con il soggetto pubblico competente.>>;

c)
al comma 2 bis è aggiunto infine il seguente periodo: <<Le risorse statali e regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), sono contabilizzate in modo da garantire la separazione delle relative scritture contabili dalla gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR.>>.

Art. 39
 (Estensione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali)
1. Attraverso il "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali" di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), possono essere concessi aiuti al sistema produttivo agricolo della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione C(2026) 2947 final della Commissione europea del 29 aprile 2026 (Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente), di seguito Comunicazione, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1:
a) la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione medesima.
3. Per l'erogazione delle misure di aiuto e dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2, la Giunta regionale con propria deliberazione:
a) definisce i relativi criteri e modalità;
b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;
c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).
4. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse dal Fondo di rotazione sotto forma di finanziamento ai sensi del comma 3, lettera b), può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 10 milioni di euro.
Art. 40
 (Semplificazione dei procedimenti relativi ai contributi per investimenti dei Comuni montani)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti relativi al vincolo di destinazione dei contributi per investimenti comunali in territorio montano di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), nel testo previgente all'abrogazione disposta dall'articolo 3, comma 104, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di attestare annualmente il mantenimento del vincolo come previsto dall'articolo 12 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.
Art. 41
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2024)
1.
Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), la parola <<esclusivamente>> è sostituita dalla seguente: <<prevalentemente>>.

Art. 42
 (Modifiche alla legge regionale 80/1982)
1. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 ter dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<1 quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce gli uffici di cui si avvale l'Amministratore del Fondo e gli spazi assegnati agli stessi per tale attività in modo da garantire, in particolare, il requisito di autonomia operativa richiesto dalla normativa per l'utilizzo dei Fondi dell'Unione europea.>>;

b) al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera j) le parole: <<del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e>> sono soppresse;

2)
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
<<k) finanziamenti per la liquidità aziendale realizzati con il contributo finanziario del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP);>>;

3)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
<<m) finanziamenti per investimenti produttivi agricoli realizzati con il contributo finanziario del PSP;>>;

4)
la lettera o) è sostituita dalla seguente:
<<o) finanziamenti a cui si applica la conversione in sovvenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.>>.

Art. 43
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)
1.
All'alinea del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole <<è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<è costituito con deliberazione>>.

Art. 44
 (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 6/2008)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è inserito il seguente:
<<2 bis. Il modello del tesserino regionale di caccia è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria.>>.

Art. 45
 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008)
1.
Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 31 maggio di ogni anno.>>.

Art. 46
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 42/2017)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'ETPI fornisce al personale impegnato nello svolgimento delle operazioni sul territorio regionale il vestiario idoneo a garantirne l'adeguata riconoscibilità.>>.

Art. 47
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2021)
1.
Al comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<otto anni>>.

Art. 48
 (Applicazione delle disposizioni statali in materia di pesca illegale)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), come modificato dalla legge 22 gennaio 2026, n. 16 (Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne), si osservano le seguenti disposizioni:
a) per acque salse e salmastre di cui al comma 1 del citato articolo 40 si intendono i tratti dei corpi idrici individuati dalle coordinate riportate nell'allegato A alla presente legge;
b) in conformità al comma 2 quater del citato articolo 40, la pesca professionale continua a essere consentita nei tratti dei corsi d'acqua dolce individuati dalle disposizioni regionali vigenti esclusivamente per le specie eurialine;
c) nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere da d) a f), del citato articolo 40, si applica l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dalle disposizioni regionali vigenti che sanzionano i medesimi comportamenti.
2. L'Ente tutela patrimonio ittico pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia delle acque salse e salmastre, di cui al comma 1, lettera a), nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
Capo IV
 Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 49
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<all'autorizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<al rilascio del nulla osta>>.

Art. 50
 (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
1. All'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 bis le parole: <<, limitatamente a quelle varianti che prevedano almeno una delle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l bis) dello stesso articolo>> sono soppresse;

b)
al comma 7 dopo le parole <<di cui al comma 2, lettere a) e b)>> sono inserite le seguenti: <<e al comma 2 bis>> e le parole <<per i beni e le attività culturali e per il turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di cultura>>;

c)
dopo il comma 7 bis sono inseriti i seguenti:
<<7 ter. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che non interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, garantita la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, non è richiesta alcuna relazione di coerenza da inviare al competente organo del Ministero della cultura, a cui viene dato avviso dell'approvazione della variante.
7 quater. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, è richiesta la trasmissione di una relazione di coerenza prima dell'adozione che dimostri la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le direttive relative ai beni paesaggistici interessati e assicuri il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti. Il competente organo del Ministero della cultura trasmette le proprie osservazioni, che assumono carattere vincolante, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale il Comune adotta lo strumento urbanistico.>>.

Art. 51
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/2007)
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

Art. 52
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2007)
Art. 53
 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 23/2007)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la fissazione di canoni di accesso ai terminal automobilistici dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di cui alla presente legge dedicati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico.>>.

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)
1. All'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporto pubblico, gli utenti residenti ovvero dimoranti sul territorio regionale per comprovati motivi di lavoro, studio, familiari o sanitari appartenenti a una delle seguenti categorie:
a) titolari della Carta europea della disabilità ovvero appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché i relativi accompagnatori;
b) perseguitati politici e razziali italiani, ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia e gli esuli provenienti dagli ex territori italiani risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;
c) altri soggetti individuati con legge regionale.>>;

b)
al comma 3 bis le parole <<La Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico con proprio decreto>>;

c)
al comma 4 le parole <<sono stabilite>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i limiti reddituali di cui al comma 3 bis sono stabiliti>>.

2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 55
 (Modifiche all'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico nei centri minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione straordinaria degli scuolabus di proprietà comunale.
1 ter. I Comuni interessati presentano domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico. È ammessa la presentazione di una domanda per Comune entro il 15 ottobre. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 15.000 euro.
1 quater. I contributi di cui al comma 1 bis sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico, con il quale sono fissati anche i termini e le modalità per la rendicontazione della spesa.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 56
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 23/2007)
1. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) il Direttore del Servizio competente in materia di motorizzazione civile regionale, o suo delegato;>>;

b)
la lettera g) è abrogata.

Art. 57
 (Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge regionale 16/2009)
1.
Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è inserito il seguente:
<<Art. 12 ter
 (Determinazione della conformità strutturale)
1. Ai fini della determinazione della conformità strutturale dell'immobile si fa riferimento al certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente previsto dalla normativa vigente all'epoca di realizzazione munito, ove previsto, di attestato di deposito presso l'ente competente all'epoca della realizzazione.
2. Nel caso di indisponibilità del documento di cui al comma 1, la licenza d'uso o di abitabilità ovvero il certificato di agibilità sono sufficienti a determinare la conformità strutturale qualora richiamino espressamente il certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente ovvero attestino l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia strutturale vigente all'epoca.
3. Nel caso di indisponibilità anche dei documenti di cui al comma 2, l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione può essere provato da altri documenti d'archivio, atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza.
4. Qualora l'assenza o irreperibilità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 sia dovuta a cause di forza maggiore o eventi straordinari ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, calamità naturali, eventi bellici, deterioramento o distruzione degli archivi pubblici o privati, ovvero perdita documentale certificata da pubbliche amministrazioni competenti, e l'immobile risulti munito di licenza d'uso o di abitabilità ovvero di certificato di agibilità, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.
5. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate a seguito dell'evento sismico del 1976, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo degli adempimenti relativi agli interventi strutturali all'epoca previsti.
6. Nel caso di interventi già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente articolo e classificabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres. (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica), come privi di rilevanza e di minor rilevanza, limitatamente alla sottocategoria di cui alla lettera B2) dell'allegato B, per le quali si sia formato o acquisito il titolo edilizio o il titolo non sia dovuto, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.
7. Restano ferme le competenze delle amministrazioni in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle costruzioni.>>.

Art. 58
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 16 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Qualora lo studio di microzonazione sismica di cui all'articolo 16 bis individui una zona di attenzione per faglie attive potenzialmente capaci, il parere di compatibilità geologica con le condizioni sismiche del territorio può essere reso, limitatamente alle previsioni urbanistiche incluse in tale zona, anche dopo l'adozione della variante e prima della sua approvazione, a seguito delle verifiche sulla effettiva capacità della faglia.>>;

b)
al comma 6 dopo la parola <<variante>> sono inserite le seguenti: <<o, nei casi di cui al comma 5 bis, in sede di approvazione dei medesimi>>.

Art. 59
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole <<all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche alle leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 95 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia)>>;

b)
alla lettera o) dopo le parole <<di pubblico interesse, nonché>> sono inserite le seguenti: <<le residenze per studenti e>> e le parole: <<, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie>> sono soppresse.

Art. 60
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti>> sono inserite le seguenti: <<, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le locazioni per finalità turistiche e le locazioni brevi, nonché tutte le strutture ricettive extralberghiere e le locazioni turistiche di cui al titolo III, capo VIII, della legge regionale 17/2025>> e le parole <<all'articolo 32 della legge regionale 21/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 106 della legge regionale 17/2025>>.

Art. 61
 (Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 le parole <<all'articolo 22 della legge regionale 21/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 95 della legge regionale 17/2025>> e le parole <<all'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo))>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 45 della legge regionale 17/2025>>.

Art. 62
 (Modifica all'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 4 dell'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<di cui all'articolo 39 bis>> sono aggiunte le seguenti: <<o alcune di esse>>.

Art. 63
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 27/2012)
1.
La lettera a) del comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituita dalla seguente:
<<a) il Direttore del Servizio competente in materia di edilizia tecnica, o suo delegato, con funzioni di presidente;>>.

Art. 64
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016)
1.
I commi 15 ter e 15 quater dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), sono abrogati.

Art. 65
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 8/2018)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In caso di modifica del regolamento di cui al comma 3, restano valide le istanze già presentate per l'anno in cui la modifica è adottata. Tali istanze possono essere integrate dai proponenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, come modificato, al fine di adeguarle alle nuove condizioni previste.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 8/2018, in considerazione di quanto disposto dal comma 3 bis del predetto articolo, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 66
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018)
1.
Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<dell'obbligo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado>>.

Art. 67
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2019)
1. All'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale per:
a) l'acquisto di immobili o impianti fissi a servizio di edifici;
b) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
c) interventi di efficientamento energetico;
d) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
e) l'adeguamento alle normative vigenti;
f) eventuali interventi di ampliamento di edifici.>>;

b)
dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a) del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare immobili o impianti fissi a servizio di edifici, pubblici o privati, ubicati nel territorio regionale e, alternativamente:
a) di proprietà dei soggetti beneficiari, destinati a loro sede legale od operativa;
b) destinati allo svolgimento di sagre, feste locali o fiere tradizionali.
1 ter. Gli immobili e impianti fissi a servizio di edifici, acquistati ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere destinati a sede legale od operativa dei soggetti di cui al comma 1.>>;

c)
al comma 3 dopo la parola <<immobili>> sono inserite le seguenti: <<, con eventuali interventi di ampliamento,>> e dopo la parola <<impianti>> sono inserite le seguenti: <<di edifici>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 68
 (Modifica all'articolo 6 ter della legge regionale 6/2022)
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Nel caso di interventi di nuova costruzione, i soggetti beneficiari devono disporre dell'area oggetto di edificazione a titolo di proprietà ovvero in forza di un diritto reale o di altro titolo idoneo a garantire la stabile destinazione dell'immobile a sede per un periodo non inferiore a cinque anni dalla conclusione dell'intervento.>>.

Art. 69
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2025)
1.
Dopo la lettera r) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), è aggiunta la seguente:
<<r bis) interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici mediante installazione di ascensori o sistemi equivalenti.>>.

Art. 70
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8/2025)
1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8/2025 è sostituito dal seguente:
<<4. Il contributo è concesso per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda, salvo che sia diversamente stabilito nel bando; l'avvio dell'intervento è attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2025, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 71
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2025)
1.
Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2025 dopo le parole <<non superiore a 25.000 euro,>> sono inserite le seguenti: <<e per i condomìni>> e le parole: <<L'anticipazione può essere concessa anche a condomìni, per gli interventi su parti comuni.>> sono soppresse.

Art. 72
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8/2025)
1. All'articolo 7 della legge regionale 8/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:
<<b bis) per imprese o professionisti non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000;>>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca del contributo.>>.

Art. 73
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2025)
1.
Al comma 27 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Per le modalità di concessione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002; in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2002, l'erogazione può essere disposta per l'intero importo concesso a fronte della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.>>.

Art. 74
 (Finanziamento della continuità territoriale)
1. Al fine di sviluppare la continuità territoriale e garantire i collegamenti di trasporto aereo con il territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a co-finanziare l'imposizione di obblighi di servizio pubblico definiti ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità (rifusione), con decreto del Ministero dei Trasporti su rotte aree da e verso l'Aeroporto di Trieste Airport.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) l'utilizzo delle risorse alla stessa già concesse con decreto del Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale 27 novembre 2023, n. 56705/GRFVG e residuate dall'affidamento del collegamento aereo tra l'Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e l'hub di Milano Linate dal 2023 al 2026.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 75
 (Finanziamento delle domande a valere sul bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 343/2026)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente le istanze presentate dai Comuni ai sensi del bando adottato con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2026, n. 343 (Bando per la concessione ai comuni di contributi per il completamento dei procedimenti amministrativi ed espropriativi post-sisma 1976).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 76
 (Devoluzione di contributi previsti dal bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1023/2025 in caso di premorienza del beneficiario)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del bando adottato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2025, n. 1023 (Bando per la concessione di contributi alle persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come disciplinati all'art. 4 della LR 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) su unità immobiliari situate nel territorio regionale), in caso di variazione soggettiva per causa di morte dei beneficiari dei contributi concessi o erogati ai sensi del medesimo bando si applica l'articolo 54, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).
Capo V
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 77
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2014)
1.
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:
<<3. Il finanziamento di cui al comma 2 è utilizzato secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 10 della legge regionale 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Art. 78
 (Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014)
1.
L'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 26 bis
 (Divulgazione letteraria e culturale, Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" e Premio "Umberto Saba Poesia")
1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, la Regione organizza e partecipa a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e istituisce il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia e il Premio "Umberto Saba Poesia", in collaborazione con il Comune di Trieste.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti con convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione e partecipazione a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento e del Premio "Umberto Saba Poesia".>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 79
 (Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<in un'apposita convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti:<<con deliberazione della Giunta regionale>> e il periodo: <<Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.>> è soppresso;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Art. 80
 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole <<Associazione Regionale FITA-UILT>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazione Regionale FITA UILT APS>>;

b)
alla lettera b) del comma 2 le parole <<Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia APS (UGF FVG APS)>>;

c)
alla lettera c) del comma 2 le parole <<Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia APS (USCI FVG APS)>>;

d)
alla lettera d) del comma 2 le parole <<Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia APS (ANBIMA REGIONE FVG APS)>>;

e)
al comma 3 le parole: <<, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi>> sono soppresse;

f)
al comma 3 bis le parole <<soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi>> e dopo le parole <<destinati a tali soggetti affiliati>> sono aggiunte le seguenti: <<o associati>>;

g)
il comma 3 ter è abrogato;

h)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati o associati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi ai sensi del comma 3 bis e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 28 della legge regionale 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Art. 81
 (Modifiche all'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituto dal seguente:
<<2. Con avviso pubblico sono stabiliti i requisiti delle imprese beneficiarie degli incentivi di cui al comma 1, le modalità di selezione delle iniziative, i criteri di valutazione dei progetti, i criteri per la quantificazione degli incentivi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di incentivo e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione all'incentivo, gli obblighi dei beneficiari, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca dell'incentivo e le modalità di verifiche e controlli.>>;

b)
il comma 3 è abrogato.

Art. 82
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 31 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Ambiti territoriali culturali integrati>>;

b)
al comma 1 le parole <<distretti culturali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
al comma 3 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;

e)
al comma 3 bis le parole <<dei distretti culturali>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli ambiti territoriali culturali integrati>>.

Art. 83
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2018)
1.
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è sostituito dal seguente:
<<5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro l'1 marzo. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 14/2018 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Art. 84
 (Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova)
1. Il Comune di Palmanova, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine della rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova definito ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), e dell'articolo 1, comma 39, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali).
Art. 85
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 31 le parole <<per l'anno 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'anno di presentazione della domanda>>;

b)
al comma 34 le parole <<dall'1 gennaio 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda>>.

Art. 86
 (Contributi a sostegno dei programmi di attività dei musei)
1. Per l'anno 2026 sono ammesse al finanziamento di cui all'articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2024, le domande di contributo a sostegno dei programmi di attività dei musei attuati nell'anno 2025 corredate del prospetto delle spese già sostenute nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e le domande per i programmi di attività dei musei per l'anno 2026 corredate del prospetto delle spese sostenute o da sostenersi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
Art. 87
 (Utilizzo contributo per presidio medico partite di calcio)
1. Il contributo già concesso ed erogato nel 2025 a favore della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 6, commi da 209 a 212, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), in relazione a quanto previsto dal comma 209 bis, lettera a), può essere utilizzato anche a favore delle associazioni e società sportive iscritte a tutti i campionati 2025-2026 di Calcio a cinque.
Art. 88
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)
1.
Dopo il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è inserito il seguente:
<<27 bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.>>.

Art. 89
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2022)
1.
Dopo il comma 76 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è inserito il seguente:
<<76 bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.>>.

Art. 90
 (Interventi di manutenzione del Museo Diogene Penzi)
1. L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), anche per la realizzazione di interventi di manutenzione e valorizzazione della sede, comprensiva del parco, e delle collezioni del "Museo della vita contadina Diogene Penzi" di San Vito al Tagliamento.
Art. 91
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27/2014)
1.
Al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o>> sono sostituite dalle seguenti: <<per lo svolgimento di attività culturali e come sede>>.

Art. 92
 (Conferma di contributi alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ai sensi dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 1, comma 36, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di beni culturali.
Art. 93
 (Utilizzo fondi 2025 per il Comitato organizzatore Eyof 2027)
1. Il contributo già concesso ed erogato nel 2025 a favore del Comitato organizzatore per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione di EYOF FVG 2027 Festival Olimpico della Gioventù Europea Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'articolo 6, commi da 145 a 148, della legge regionale 13/2024, può essere utilizzato per le medesime finalità anche nel corso dell'esercizio 2026.
2. Il termine di rendicontazione del contributo di cui al comma 1 è prorogato al 30 giugno 2028.
Art. 94
 (Contributo straordinario all'Associazione Benemerita Special Olympics Italia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Benemerita Special Olympics Italia per l'organizzazione sul territorio regionale, mediante la collaborazione con gli enti territorialmente competenti per la promozione sportiva, della 41° edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia 2026.
2. Il soggetto di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario.
3. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, sostenute dall'1 gennaio 2026:
a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso (massimo 4 stelle), per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori, inclusi i rimborsi spese forfettari riconosciuti ai volontari;
b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi, collaboratori, consulenti e atleti; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
g) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
i) spese per coperture assicurative.
4. Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora sia recuperabile dal soggetto richiedente;
b) doni e liberalità;
c) compensi ad atleti e dirigenti;
d) spese non riconducibili all'iniziativa;
e) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
f) ammende, sanzioni, penali e interessi;
g) altre spese prive di una specifica destinazione;
h) spese per oneri finanziari, in particolare quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
i) imposte e tasse.
5. Sono escluse, altresì, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.
6. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvedere mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 95
 (Conferma di contributo per lavori di impiantistica sportiva al Comune di San Giorgio di Nogaro)
1. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione al Comune di San Giorgio di Nogaro di un contributo pari a 350.000 euro ai sensi dell'articolo 6, comma 190, lettera b), della legge regionale 12/2025, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento finalizzato all'ampliamento del parcheggio del Centro canoa "Remo Cristofoli" di San Giorgio di Nogaro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di San Giorgio di Nogaro presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
Art. 96
 (Partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'Associazione Cineteca del Friuli)
1. L'Amministrazione regionale, in ragione del riconoscimento della funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 16/2014, è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Associazione Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli e a conferire la quota associativa deliberata dall'associazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 97
 (Partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg)
1. La Regione riconosce nel patrimonio di proprietà della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg un bene culturale fondamentale per la storia del Friuli Venezia Giulia e in particolare per la città di Gorizia e ne promuove la valorizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, insieme ad altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione culturale e il pubblico godimento del complesso di beni di cui al comma 1.
3. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti al fondo di dotazione.
4. La Regione partecipa altresì al fondo di gestione, destinato al finanziamento delle attività statutarie della Fondazione, nei limiti annualmente stabiliti dalla legge.
5. La partecipazione della Regione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione dello statuto della Fondazione secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 98
 (Autorizzazione utilizzo risorse Comune di Aquileia)
1. Il Comune di Aquileia è autorizzato a utilizzare le eventuali economie di spesa conseguite in ciascun anno della durata degli accordi di cui all'articolo 6, commi 11 e 12, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per sostenere le maggiori spese che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Ufficio unico per Aquileia.
Art. 99
 (Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa complessiva di 2.300.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2026 e di 1.900.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2016 è autorizzata, altresì, la spesa di 800.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 300.000 euro per l'anno 2026 e 1.900.000 euro per l'anno 2027 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 100.000 euro per l'anno 2027 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 100
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2025)
1. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 9 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) Federazioni delle Discipline sportive associate del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;
d ter) Federazioni delle Discipline sportive associate paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), operanti a livello regionale.>>;

b)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. I soggetti di cui al comma 9 possono presentare un solo progetto sportivo per ciascun anno di finanziamento.>>;

c)
dopo la lettera g) del comma 155 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
g ter) acquisto di attrezzature sportive riconducibili alla categoria dei beni di consumo e facile usura.>>;

d)
al comma 158 dopo le parole <<Comune di Maniago>> sono inserite le seguenti: <<, quale capofila del Comitato organizzatore,>>;

e)
al comma 163 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio di ciascun anno di finanziamento.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della medesima legge, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 153, della legge regionale 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 155, della medesima legge, come modificato dalla lettera c) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 162, della legge regionale 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 163, della medesima legge, come modificato dalla lettera e) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 101
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2025)
1.
Al comma 192 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.>>.

Capo VI
 Disposizioni in materia di lavoro e istruzione
Art. 102
 (Modifica all'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005)
1.
Dopo il comma 5 quater dell'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente:
<<5 quinquies. Il trattamento di dati necessario all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5, al fine di dotare la Regione di strumenti conoscitivi idonei all'analisi strutturale e congiunturale del mercato del lavoro regionale e degli esiti delle politiche occupazionali adottate, costituisce una finalità di rilevante interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.>>.

Art. 103
 (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 18/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005 le parole <<residenti sul territorio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<residenti o domiciliati sul territorio regionale>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 104
 (Revoca degli incentivi di politica attiva per cessazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di garantire parità di trattamento in materia di revoca degli incentivi fra i beneficiari degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 18/2005 concessi sulla base del regolamento attuativo vigente dall'1 gennaio 2026, e fra i beneficiari degli incentivi medesimi, concessi sulla base dei regolamenti attuativi tempo per tempo vigenti dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro oggetto di beneficio, gli incentivi concessi sulla base di tali ultimi regolamenti sono revocati totalmente:
a) nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, qualora la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro sia intervenuta dopo l'erogazione dell'incentivo ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;
b) nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro sia intervenuta dopo l'erogazione dell'incentivo ed entro la durata minima del rapporto di lavoro richiesta ai fini del riconoscimento dell'incentivo dal regolamento applicabile.
2. Le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, intervenute successivamente ai termini ivi previsti, non costituiscono causa di revoca degli incentivi.
Art. 105
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2007)
1.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009), dopo le parole <<anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività>> sono inserite le seguenti: <<, non subordinato alla presentazione di garanzie>>.

Art. 106
 (Sostituzione dell'articolo 38 bis della legge regionale 21/2014)
1.
L'articolo 38 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:
<<Art. 38 bis
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati, la restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.
2. L'Agenzia ARDIS di cui alla legge regionale 16/2012 può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.
3. Il numero delle mensilità, comunque non superiore a diciotto, è individuato in ragione dell'importo complessivo da restituire.
4. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e la rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi legali.
5. In caso di rinuncia agli studi, il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale in un'unica soluzione delle somme o dei benefici economici percepiti nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, a decorrere dalla data di presentazione formale della rinuncia.
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; il debito residuo diviene immediatamente esigibile in un'unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato.>>.

Art. 107
 (Modifiche alla legge regionale 27/2017)
1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 22 quater sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale, per la realizzazione degli interventi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i soggetti formatori, anche aventi scopo di lucro, che abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.
1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.>>;

b)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 23 è inserito il seguente:
<<1 ter. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25 ter.>>;

c)
il comma 2 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
<<2 bis. I soggetti accreditati ai sensi degli articoli 22, 22 bis e 22 quater, comma 1 bis, sono inseriti in distinti elenchi regionali, che sostanziano l'elenco regionale di cui al comma 1.>>;

d)
dopo l'articolo 25 bis è inserito il seguente:
<<Art. 25 ter
 (Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis)
1. I soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 ter, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.
3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.
4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.
5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.>>.

Art. 108
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2018)
1.
Dopo la lettera d bis) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunta la seguente:
<<d ter) interventi connessi all'erogazione delle borse di studio previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107).>>.

Art. 109
 (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 13/2018)
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018 le parole <<2 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 per cento>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 110
 (Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 7/2025)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2.
2 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 bis è presentata alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente al progetto di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposita direttiva. Il progetto è soggetto a valutazione ed è finanziato secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017.
2 quater. È autorizzata l'erogazione di un anticipo fino a un massimo del 70 per cento del contributo concesso dopo l'avvio dell'attività, subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 95, comma 2 bis, della legge regionale 7/2025, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2026 e di 30.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 111
 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 14/2025)
1. All'articolo 34 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole <<l'istituzione scolastica statale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Se il Comune in cui ha sede l'istituzione scolastica statale non intende attivare i servizi integrati può beneficiare del contributo altro Comune dello stesso istituto comprensivo che intenda attivare i servizi integrati, secondo l'ordine di priorità determinato dal maggior numero di alunni complessivamente iscritti ai plessi del territorio comunale nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.>>;

b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il riparto delle risorse destinate alle domande ammissibili viene effettuato per il 30 per cento in misura uguale per i comuni beneficiari e, per il 70 per cento, in base al numero degli alunni iscritti ai servizi integrati nell'anno scolastico in corso alla data della presentazione della domanda alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia, in relazione alla tipologia di servizi attivati. In sede di prima attivazione dei servizi si fa riferimento agli alunni le cui famiglie hanno fatto una pre-adesione al servizio per l'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda. Ai fini del riparto, ai servizi di tempo integrato pomeridiano viene assegnato un punteggio doppio rispetto ai servizi di pre-accoglienza e di post-scuola.>>;

c)
al comma 10 dopo le parole <<Ai comuni>> è inserita la seguente: <<beneficiari,>>;

d)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute dai comuni di cui al comma 2, anche le spese sostenute dagli altri comuni e dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie partecipanti all'accordo o convenzione, previsto al comma 3, riferibili all'attuazione del medesimo.>>.

Art. 112
 (Ulteriori risorse a sostegno dei Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 14/2025, al fine di garantire a tutti gli utenti la possibilità di fruire dei servizi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. La ripartizione tra i comuni beneficiari della somma di cui al comma 1 è disposta senza l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 34, comma 10, della legge regionale 14/2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 113
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16/2025)
1. All'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2025, n. 16 (Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 2 dopo le parole <<anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio>> sono inserite le seguenti: <<e nel rispetto dell'autonomia scolastica>>;

b)
alla lettera g) del comma 2 dopo le parole <<le istituzioni scolastiche>> sono inserite le seguenti: <<e formative>>;

c)
al comma 4 le parole <<istituzioni educative>> sono sostituite dalle seguenti: <<istituzioni scolastiche e formative>>.

Art. 114
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2025)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 25 è inserito il seguente:
<<25 bis. Con il decreto di concessione, se richiesto dal beneficiario, è erogato un anticipo del contributo fino al 70 per cento dell'importo concesso, non subordinato alla prestazione di garanzie.>>;

b)
dopo il comma 54 è inserito il seguente:
<<54 bis. Qualora i beneficiari di cui al comma 54 stipulino tra di loro un accordo di rete per la realizzazione congiunta delle attività, eventuali economie realizzate da uno o più dei beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che sostengono maggiori spese.>>.

Art. 115
 (Risorse aggiuntive regionali sul Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse aggiuntive regionali al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, il Programma specifico 6/25 "Servizi e interventi di prossimità e attivazione sperimentale di cooperative di comunità", così come previsto nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO Annualità 2025".

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 116
 (Contributo a FVG PLUS SpA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FVG PLUS SpA un contributo pluriennale a sollievo dei costi di gestione di un fondo di venture capital volto a finanziare le start up, nonché di altre attività di sostegno nei settori del lavoro e della famiglia.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, suddivisa in ragione di 210.000 euro per l'anno 2026 e di 175.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno, per l'anno 2026, di 1.400 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 208.600 euro dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, per l'anno 2027, di 175.000 euro dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Capo VII
 Disposizioni in materia di salute
Art. 117
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2003)
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche), le parole: <<decreto del Presidente della Regione, previa>> sono soppresse.

Art. 118
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2011)
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole <<procedimento termico>> sono inserite le seguenti: <<o di trasformazione ecologica>>.

Art. 119
 (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)
1.
Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:
<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.>>.

Art. 120
 (Modifiche all'articolo 125 della legge regionale 8/2022)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 125 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Al fine di garantire il rispetto del termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le misure organizzative finalizzate all'incremento della capacità diagnostica e certificativa per i disturbi specifici dell'apprendimento.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Regione prevede, sulla base del monitoraggio periodico dei tempi di attesa, il coinvolgimento degli specialisti e delle strutture accreditate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 170/2010 e all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012.
2 quater. È istituito l'elenco regionale degli specialisti e delle strutture accreditate abilitati allo svolgimento dell'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi del comma 2 ter.
2 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco regionale di cui al comma 2 quater, nonché i requisiti clinici, organizzativi e professionali richiesti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
2 sexies. I soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2 quater garantiscono il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento e sono tenuti a utilizzare i modelli, le procedure e gli standard definiti dalla Regione, ivi inclusi quelli relativi alla composizione dell'equipe valutativa e ai criteri diagnostici di riferimento.>>.

Capo VIII
 Disposizioni in materia di demanio e libro fondiario
Art. 121
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)
1.
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:
<<1 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 ter, il decreto di cui al comma 1 bis non è dovuto in caso di attraversamenti od opere realizzati dagli Enti di decentramento regionale.>>.

Art. 122
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 15/2010)
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), le parole: <<e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato>> sono soppresse.

Art. 123
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 15/2010)
1.
Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 15/2010 le parole: <<da affiggersi>> e <<dell'ufficio tavolare e>> sono soppresse.

Art. 124
 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 15/2010)
1. All'articolo 28 della legge regionale 15/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<in quanto compatibili>> sono inserite le seguenti: <<e relativamente alle sole modalità di trasmissione alla Corte d'Appello>>;

b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Non trova in ogni caso applicazione la procedura di regolazione prevista dalla legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 96 (Sulla procedura da attivarsi per la regolazione dei libri fondiari o montanistici nel caso della loro istituzione, completamento, ripristino o modificazione).>>.

Art. 125
 (Inserimento del capo III bis nella legge regionale 15/2010)
1.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 15/2010, è inserito il seguente capo:
<<Capo III bis
 Procedimento di revisione e di aggiornamento del libro fondiario>>.

Art. 126
 (Inserimento degli articoli 28 bis e 28 ter nella legge regionale 15/2010)
1.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 15/2010, nel capo III bis, come inserito dall'articolo 125, sono inseriti i seguenti:
<<Art. 28 bis
 (Procedimento di revisione del libro fondiario)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 104 della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie), il procedimento di revisione del libro fondiario si avvia con la presentazione di una domanda al competente ufficio tavolare qualora emerga, ai sensi del paragrafo 43 della legge 83/1883 B.L.I., una non concordanza rilevabile dallo stato tavolare relativamente a erronee iscrizioni riferite alla designazione od alla rappresentazione grafica delle particelle nella mappa.
2. Alla domanda tavolare di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia esplicativa formulata da un tecnico abilitato e giustificativa della richiesta revisione.
3. L'avvio del procedimento, accertati i presupposti di cui al comma 1, viene annotato sul libro fondiario presso tutte le partite tavolari interessate dalla revisione.
4. Il decreto tavolare che ordina l'annotazione di avvio del procedimento di revisione, notificato ai sensi dell'articolo 123 della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 499/1929, viene successivamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4 senza che sia stata proposta alcuna opposizione scritta, la revisione è accordata a seguito della presentazione di una nuova domanda tavolare.
6. La proposizione di opposizione non consente la revisione e la relativa annotazione di avvio del procedimento è cancellata d'ufficio.
7. L'annotazione di avvio del procedimento di revisione è cancellata d'ufficio decorsi tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 4.
Art. 28 ter
 (Aggiornamento in corrispondenza di catastali tavolari e scritture teresiane)
1. Qualora la non concordanza risulti dalla designazione in consistenza di una partita tavolare con riferimento a identificativi anagrafici teresiani, scritture teresiane, catastali tavolari o altre designazioni comunque denominate non più in vigore, l'interessato ne richiede l'aggiornamento con quelle corrispondenti nel sistema di riferimento catastale vigente presentando al competente ufficio tavolare una domanda di allineamento tavolare catastale. Unitamente alla domanda deve prodursi un elaborato grafico redatto da tecnico abilitato e validato dalla competente Agenzia delle Entrate - Territorio, recante individuazione tavolare in scala di mappa o maggiore dell'immobile richiesto in corrispondenza, figura quotata dello stesso e declaratoria tecnica in allineamento con le corrispondenti particelle censite presso gli uffici catastali. L'operazione di aggiornamento in corrispondenza è promossa anche su istanza della competente Agenzia delle Entrate - Territorio.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 del presente articolo le parole "dall'articolo 77" sono rettificate in "dall'articolo 125".
Capo IX
 Disposizioni in materia di autonomie locali, tributi locali, funzione pubblica e lingue minoritarie
Art. 127
 (Assegnazione straordinaria al Comune di Savogna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Savogna, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 41.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 128
 (Assegnazione straordinaria al Comune di Gemona del Friuli)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Gemona del Friuli, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 129
 (Conferma di contributo al Comune di Rigolato)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Rigolato il contributo di 1.500.000 euro già concesso ai sensi dell'articolo 9, comma 211, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), per la realizzazione di un Bike hotel.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Rigolato inoltra alla struttura regionale competente in materia di turismo, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione.
Art. 130
 (Assegnazione straordinaria al Comune di Medea)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Medea, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 131
 (Contributo straordinario al Comune di Rigolato per il Vocabolari Riguladot)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Comune di Rigolato per i costi sostenuti per la realizzazione del Vocabolari Riguladot.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, unitamente a una relazione illustrativa dell'attività svolta e alla rendicontazione delle spese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione si provvede all'approvazione del rendiconto e all'erogazione del contributo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 132
 (Integrazione del contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 marzo 2026, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore), è autorizzata l'ulteriore spesa di 290.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 133
 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 17/2022)
1. All'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:
<<2 bis.1. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera a), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.
2 bis.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b)
dopo il comma 2 ter sono inseriti i seguenti:
<<2 ter.1. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera b), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.
2 ter.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

2. Per le finalità di cui ai commi 2 bis.1 e 2 ter.1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2022, come inseriti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 134
 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/2016)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Dirigenti esterni)
1. Nelle Amministrazioni del comparto unico le quote di dirigenti esterni, previste dai rispettivi ordinamenti, possono essere oggetto di deroga limitatamente ai casi in cui risulta necessario assicurare copertura alla posizione dirigenziale il cui titolare si trova in aspettativa con diritto alla conservazione del posto.>>.

Capo X
 Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Art. 135
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6/1998)
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), le parole: <<di indirizzo e verifica>> sono soppresse.

Art. 136
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 6/1998)
1. All'articolo 11 della legge regionale 6/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 13, comma 5>>;

b)
al comma 4 le parole <<Comitato di indirizzo e verifica di ARPA>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato di cui all'articolo 13>>.

Art. 137
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/1998)
1. All'articolo 13 della legge regionale 6/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Comitato di indirizzo>>;

b)
l'alinea del comma 1 è sostituito dalla seguente:
<<1. Ai fini della definizione delle linee di indirizzo regionali per la programmazione delle attività di ARPA di cui all'articolo 11 con decreto del Presidente della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, è istituito il Comitato di indirizzo, di seguito Comitato, composto da:>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, anche con modalità telematiche, della maggioranza dei componenti e il parere è reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.>>;

d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esprime il proprio parere sul progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale delle attività di ARPA, proponendo eventuali integrazioni e modifiche, tenuto conto dell'andamento generale dell'attività dell'Agenzia e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), consentendo alla Regione di determinare l'entità annuale del finanziamento regionale necessario per il funzionamento dell'Agenzia.>>.

Art. 138
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2006)
1.
Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), è abrogato.

Art. 139
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le modifiche seguenti:
a)
al comma 2 il periodo: <<Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.>> è soppresso;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La domanda è trasmessa esclusivamente in modalità telematica. Sino all'operatività della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), o di altra piattaforma informatica regionale che garantisca l'interoperabilità con la piattaforma unica digitale, il proponente presenta l'istanza mediante posta elettronica certificata (PEC).>>.

Art. 140
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi>> sono soppresse;

b)
al comma 9 le parole: <<, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12>> sono soppresse.

Art. 141
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. Il Piano regionale di tutela delle acque è strumento dinamico che opera sulla base delle risultanze della verifica della sua attuazione e mediante una continua azione di monitoraggio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.>>;

b)
al comma 15 le parole <<in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici>> sono sostituite dalle seguenti: <<in relazione a modifiche per effettive necessità emergenti o, qualora si rendano disponibili nuovi elementi conoscitivi, per il variare dello stato ecologico, chimico e quantitativo dei corpi idrici, purché le modifiche apportate al Piano non incidano sugli obiettivi di tutela delle risorse idriche definiti dal Piano medesimo e siano conformi alle disposizioni della disciplina unionale e statale>>.

Art. 142
 (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 11/2015)
1.
Al comma 11 bis dell'articolo 42 della legge regionale 11/2015 dopo le parole <<Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico>> sono inserite le seguenti: <<o delle opere relative agli impianti di derivazione d'acqua da sorgente a uso acquedottistico>>.

Art. 143
 (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 11/2015)
Art. 144
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2016)
1.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), le parole: <<categoria di>> sono soppresse.

Art. 145
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)
1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 3 le parole: <<categoria di>> sono soppresse;

b)
al comma 3 bis le parole: <<categoria di>> sono soppresse;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 3, almeno una volta all'anno, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola sostanza minerale, a seguito della presentazione degli stati di fatto di cui all'articolo 22 o dell'aggiornamento dei dati sull'avanzamento delle attività estrattive autorizzate.>>;

d)
al comma 7 le parole <<categoria di>> sono soppresse e le parole <<della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto di cui al comma 5>>.

Art. 146
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016)
1. All'articolo 16 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;

b)
al comma 4 le parole <<ai commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 3>> e le parole: <<e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva>> sono soppresse;

c)
il comma 11 bis è sostituito dal seguente:
<<11 bis. Nel caso di domanda di rinnovo non conforme ai commi 5 e 6 si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 7, della legge 241/1990.>>.

Art. 147
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2016)
1.
Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2016 le parole <<quindici giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sei mesi>>.

Art. 148
 (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'onere di cui al comma 1 è versato dal soggetto autorizzato ai Comuni interessati dal transito dei mezzi pesanti utilizzati per i trasporti connessi all'attività estrattiva, per una quota pari al 20 per cento degli oneri complessivi qualora sia interessato un solo Comune, o per una quota pari al 30 per cento, equamente ripartita sulla base dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui sia interessata una pluralità di Comuni.>>.

Art. 149
 (Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 15/2016)
1.
Dopo l'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), è inserito il seguente:
<<Art. 19 bis
 (Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo)
1. Nell'ambito degli eventi celebrativi correlati alla ricorrenza annuale "Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo" fissata il 13 settembre, è istituito l'evento annuale denominato "Grotte aperte". Per tale evento i soggetti pubblici e privati, gestori delle grotte turistiche di cui all'elenco previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), sono autorizzati a emettere biglietti di ingresso gratuiti, dando preventiva comunicazione dell'adesione all'evento alla struttura regionale competente in materia di geologia, e a richiedere alla Regione il contributo a ristoro dei biglietti medesimi.
2. Con decreto del Direttore competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, sono stabilite le date dell'evento "Grotte aperte" sino a un massimo di complessive due giornate annue. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è determinato sulla base del numero dei biglietti di ingresso gratuiti emessi, distinti per tipologia tariffaria, in misura proporzionale alle risorse disponibili.
3. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata con le modalità approvate con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, e presentata dall'1 al 31 ottobre alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, esclusivamente a mezzo PEC. Il contributo è concesso ed erogato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 15/2016, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 150
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2019)
1.
Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole <<prima dell'avvio delle attività di ricerca.>> sono inserite le seguenti: <<Qualora per le finalità di cui al comma 3 siano stanziate ulteriori risorse, la domanda di finanziamento è presentata entro il 30 settembre dell'anno di riferimento dello stanziamento.>>.

Art. 151
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 le parole <<a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso e a sostegno di iniziative svolte>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della disciplina unionale per gli aiuti "de minimis", a rimborso delle spese già sostenute al tempo di presentazione della domanda e finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso e>>;

b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026), sono definite le iniziative finanziabili, i requisiti dei beneficiari, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità delle stesse. Con bando adottato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti sono indicati i termini per la presentazione delle domande e sono adottati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 6.>>;

c)
i commi 9 e 10 sono abrogati.

2. Ai procedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 24/2019 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
3. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 24/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 152
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2022)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera h) dopo le parole <<medesima CER regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<previa definizione con l'Amministrazione regionale delle attività tecniche che FVG Energia S.p.A. deve svolgere>>;

b)
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
<<m bis) analisi ed elaborazione di scenari e azioni che favoriscono iniziative per la realizzazione di strutture innovative di fornitura integrata di vettori energetici, che permettano un uso diretto di energie rinnovabili per favorire la transizione dei trasporti stradali verso la mobilità sostenibile.>>.

2. Per le finalità di cui alla lettera m bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18/2022, come aggiunta dalla lettera b) del comma 1, in relazione allo svolgimento delle attività a cura di FVG Energia S.p.A., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 153
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)
1.
Al comma 14 dell'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dodici mesi>>.

2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 14, della legge regionale 14/2023, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti contributivi avviati in relazione all'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento 16 febbraio 2026, n. 7035/GRFVG.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 14/2023, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 14, della medesima legge, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 154
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)
1.
Al comma 19 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026), sono aggiunte infine le seguenti parole: <<La Regione, in qualità di soggetto fondatore, concorre alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della CER regionale, che assume la forma giuridica della fondazione di partecipazione.>>.

2. Per le finalità di concorso alla dotazione patrimoniale della CER regionale di cui al comma 19 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di sostegno delle attività della CER regionale di cui al comma 19 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 155
 (Conferma del contributo per la sicurezza ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Trivignano Udinese)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo alla società NET S.p.A. per il mantenimento dei requisiti di sicurezza ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese concesso con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 10 ottobre 2025, n. 52968/GRFVG ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 55, della legge regionale 7/2024, con parziale devoluzione anche a sollievo degli oneri per l'acquisizione dei terreni su cui insiste la discarica medesima, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il beneficiario presenta la domanda di conferma del contributo al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica illustrativa, quadro economico e cronoprogramma dell'intervento aggiornati.
Art. 156
 (Contributo al Comune di Pordenone per l'organizzazione dell'evento "Pordenone Sustainability Week 2026")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario a copertura degli oneri collegati all'organizzazione e alla promozione dell'evento "Pordenone Sustainability Week 2026".
2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata mediante PEC alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'evento e del quadro economico delle spese da sostenersi.
3. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo medesimo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 157
 (Conferma del contributo per l'installazione di centraline a biomasse)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Ravascletto con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia 22 novembre 2021, n. 5879/AMB ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario di cui al medesimo comma presenta domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.
Art. 158
 (Conferma dei contributi per interventi di efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Trivignano Udinese e di Aquileia, rispettivamente con i decreti del Direttore del Servizio competente in materia di transizione energetica 12 ottobre 2023, n. 46635/GRFVG e n. 46636/GRFVG ai sensi dell'articolo 4, commi da 61 a 64, legge regionale 24/2019, e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.
Art. 159
 (Conferma del contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Amaro con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia 10 ottobre 2023, n. 46132/GRFVG ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), e a fissare il nuovo termine per la rendicontazione della spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario di cui al medesimo comma presenta domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo è fissato il termine per la rendicontazione della spesa.
Art. 160
 (Conferma del contributo per la realizzazione dei lavori di chiusura della discarica sita nel Comune di Torreano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Torreano con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 19 ottobre 2022, n. 17902/AMB ai sensi dell'articolo 4, comma 67, della legge regionale 13/2022, per la realizzazione degli interventi di chiusura della discarica di seconda categoria tipo A della ditta Natisone Edile S.n.c. e a fissare nuovi termini per l'esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Torreano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.
Art. 161
 (Disposizioni per la promozione di eventi ecosostenibili - EcoEventiFVG)
1.
La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati senza scopo di lucro, alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, alle Federazioni sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) operanti sul territorio regionale mediante Comitati regionali, agli enti di promozione sportiva, nonché alle parrocchie per eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres. e inseriti nell'Elenco annuale degli "EcoEventiFVG", di seguito Elenco, approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

2. L'Elenco di cui al comma 1 è formato in conformità ai requisiti e nei termini stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5. I soggetti di cui al comma 1 che intendono realizzare eventi ecosostenibili trasmettono alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, per ciascun evento da realizzare, una scheda illustrativa recante gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione dell'evento ecosostenibile utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di rifiuti successivamente alla realizzazione dell'evento di cui all'Elenco, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. La concessione e la contestuale erogazione del contributo avvengono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 20.000 euro.
4. L'Elenco conserva validità anche nell'anno successivo alla sua approvazione. La struttura regionale competente in materia di rifiuti è autorizzata a rimborsare prioritariamente gli eventi di cui all'Elenco approvato l'anno precedente, correlati a domande di contributo presentate successivamente alla data del 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'evento o non finanziate per insufficienza delle risorse finanziarie.
5. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini per l'invio della scheda illustrativa dell'evento e l'approvazione e l'aggiornamento dell'Elenco, i requisiti per la valutazione degli eventi ecosostenibili da inserire nell'Elenco, i requisiti dei beneficiari, le spese ammissibili al contributo, l'importo massimo concedibile per ciascuna spesa, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo e per la concessione e contestuale erogazione del medesimo.
7. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente di cui ai commi 19, 20 e 21 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023.
8. Al fine di garantire la continuità del sostegno agli eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG" realizzati o avviati dall'1 gennaio al 15 settembre 2026, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 10, 13, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2024, n. 0123/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016), nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026 e sino alla data di presentazione della domanda. Il contributo è concesso in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 20.000 euro. La domanda è presentata entro il 30 settembre 2026, secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione giustificativa della spesa ammissibile sostenuta. La documentazione giustificativa è costituita dalle fatture intestate al beneficiario con l'indicazione dettagliata delle spese, ciascuna corredata della relativa ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo attestante il pagamento della stessa.
9. I contributi di cui al comma 8 sono concessi e contestualmente erogati, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di stato.
10.
Gli eventi da avviare dal 16 settembre al 31 dicembre 2026 sono inseriti nell'Elenco annuale degli "EcoEventiFVG" di cui al comma 1 da approvarsi entro il 15 settembre 2026.

11. La Regione può avvalersi delle competenze del CONI, per il tramite del relativo Comitato regionale Friuli Venezia Giulia (CONI FVG), per svolgere le attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 1 concernenti il finanziamento degli eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG" organizzati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche.
12. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite le direttive per disciplinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 11, i criteri di quantificazione e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, il rimborso forfettario delle spese da sostenere in relazione alle funzioni e agli adempimenti da svolgersi a cura del CONI FVG.
13. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
14. Per le finalità di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
15. Per le finalità di gestione delle pratiche di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 162
 (Contributi a ristoro degli utenti nautici per le maggiori spese derivanti dalla bonifica di ordigni bellici nel porticciolo di Barcola)
1. Al fine di far fronte alle eccezionali difficoltà per gli utenti nautici che si sono generate in esito al rinvenimento di ordigni bellici nel porticciolo di Barcola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai proprietari delle unità da diporto a ristoro delle maggiori spese sostenute per l'ormeggio in acqua o il ricovero a terra in altri siti regionali delle unità da diporto medesime, nella misura massima del 75 per cento di tali maggiori spese. Il contributo è concesso ai beneficiari tramite le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie dello specchio acqueo interessato dai lavori.
2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, mediante PEC, la domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata dell'elenco dei beneficiari, propri associati, e dell'ammontare delle maggiori spese sostenute o da sostenersi da parte di ciascuno di essi per l'ormeggio in acqua o il ricovero a terra in altri siti regionali.
3. Il modello della domanda di contributo è approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo è approvato l'elenco dei beneficiari di ciascuna associazione di cui al comma 1 e il contributo è concesso alle associazioni medesime in misura proporzionale alle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Con il decreto di concessione del contributo può essere disposta, su istanza dell'associazione richiedente, l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. L'associazione richiedente dispone la liquidazione del contributo ai propri associati inseriti nell'elenco dei beneficiari di cui al comma 4 secondo le modalità previste nel decreto di concessione.
6. Ai fini della rendicontazione del contributo, le associazioni di cui al comma 1 presentano, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa. Il contributo concesso è rideterminato qualora risulti superiore all'importo di cui alla documentazione giustificativa della spesa.
7. Sono ammissibili le maggiori spese direttamente connesse all'ormeggio in acqua o al ricovero a terra delle unità da diporto in altri siti regionali generate nel periodo dall'1 aprile al 31 dicembre 2026.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Capo XI
 Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 163
 (Disposizioni in materia di protezione civile)
1. La Protezione civile della Regione è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Culturale "Le Colone" APS di Castions di Strada per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976, definite dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12.700 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 164
 (Contributi a favore dei volontari di Protezione civile)
1. La Regione è autorizzata a concedere ai volontari di Protezione civile, come individuati dall'articolo 151 ter, comma 5, lettera c), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), un contributo per far fronte al pagamento delle somme dovute in relazione ai procedimenti e giudizi ivi previsti, salva restituzione del contributo nel caso in cui, al termine degli stessi, è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo. Sono comprese le somme per spese legali liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza o dalla stessa sostenute, per spese legali da rifondere alla parte civile costituita, per spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, nonché per quanto dovuto a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui all'articolo 151 ter, comma 4, della legge regionale 53/1981.
2. Il contributo di cui al comma 1, da corrispondersi a rimborso delle somme già versate o in via anticipata, è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previste dal presente articolo e interviene in via integrativa rispetto alle coperture assicurative stipulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), nei casi di incapienza dei massimali previsti dalle relative polizze ovvero nei casi in cui talune voci di spesa o danno risultino escluse dall'operatività delle medesime polizze.
3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso su istanza motivata del volontario di Protezione civile ovvero dei suoi aventi causa, corredata della documentazione attestante:
a) la riconducibilità del fatto o dell'atto alle attività previste dall'articolo 151 ter, comma 4, della legge regionale 53/1981;
b) l'esistenza di un procedimento giudiziario o di una richiesta risarcitoria stragiudiziale connessi al fatto di cui alla lettera a);
c) le condizioni e i massimali dei contratti di assicurazione stipulati dalla Regione, nonché l'eventuale diniego, limitazione, esaurimento o esclusione delle relative polizze assicurative;
d) l'ammontare delle somme per le quali si chiede il contributo, distinto per tipologia di spesa.
4. L'istanza è presentata alla Protezione civile della Regione. Sulla richiesta si esprime un Comitato di valutazione, nominato con decreto del Direttore generale della Regione, composto da:
a) il Direttore centrale della Protezione civile, o un suo delegato, che lo presiede;
b) l'Avvocato della Regione, o un suo delegato;
c) un componente dell'Avvocatura della Regione.
5. Il Comitato di valutazione:
a) verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2;
b) accerta l'effettiva incapienza o inoperatività delle coperture assicurative di cui al comma 3, lettera c);
c) determina l'importo ammissibile.
6. Il Comitato di valutazione si pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza; il termine è sospeso una sola volta per l'acquisizione di eventuali integrazioni documentali, da richiedersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. La concessione e l'erogazione del contributo ammesso dal Comitato di valutazione sono disposte dalla Protezione civile regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (capitolo di nuova istituzione di competenza della Protezione civile).
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Capo XII
 Disposizioni in materia di semplificazione
Art. 165
 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 1/2020)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue la qualità della normazione e la semplificazione normativa ed amministrativa quali strumenti essenziali per la certezza del diritto, la trasparenza dell'azione pubblica e la partecipazione dei cittadini e delle imprese.
2. Presso il Segretariato generale della Presidenza della Regione, di seguito Segretariato generale, opera un gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione, di seguito Gruppo di lavoro, che fornisce alla Giunta regionale supporto tecnico al fine di adottare misure di qualità e di semplificazione normativa e amministrativa.
3. Il Gruppo di lavoro svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) elabora proposte di direttive di semplificazione;
b) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie, curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e la disamina degli errori applicativi più diffusi;
c) monitora l'andamento delle misure di semplificazione;
d) elabora proposte di modelli unificati e standardizzati che definiscano, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
e) fornisce supporto per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'Amministrazione regionale.>>.

Art. 166
 (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 1/2020)
Art. 167
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 1/2020)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 1/2020 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Composizione del Gruppo di lavoro)
1. Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Segretario generale della Giunta regionale, di seguito Segretario generale.
2. Fanno altresì parte del Gruppo di lavoro il Direttore generale, il Ragioniere generale e l'Avvocato della Regione.
3. Al fine di supportare il Gruppo di lavoro nelle attività volte all'informatizzazione dei processi può essere invitato alle riunioni il Direttore generale della società in house Insiel Spa.
4. Il Segretario generale invita alle riunioni del Gruppo di lavoro, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, i dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali competenti per materia; può altresì invitare rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, e delle società partecipate regionali.
5. Il Gruppo di lavoro si avvale del supporto giuridico e amministrativo del Segretariato generale.
6. Il Presidente della Regione, periodicamente, relaziona la Giunta regionale sui risultati raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.>>.

Art. 168
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2020)
1. All'articolo 4 della legge regionale 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola <<Comitato>> è sostituita dalla seguente: <<Segretariato generale>>;

b)
al comma 2 le parole <<il 30 aprile>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'1 giugno>>;

c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La legge di semplificazione annuale è predisposta attenendosi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa regionale e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete;
c) snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari in capo ai destinatari;
d) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.>>.

2. Per l'anno 2026 il disegno di legge di semplificazione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre 2026.
Art. 169
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2020)
1. All'articolo 6 della legge regionale 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: <<L'Amministrazione regionale provvede, mediante decreto del Direttore generale, sentito il Gruppo di lavoro:>>;

b)
dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<b bis) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico.>>.

Art. 170
 (Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 1/2020)
Capo XIII
 Disposizioni intersettoriali
Art. 171
 (Modifica all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)
1.
Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 151 ter della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:
<<d bis) dei direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), nonché del personale regionale e dei volontari impiegati nelle attività di estinzione degli incendi boschivi e nelle connesse esercitazioni.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter, comma 5, lettera d bis), della legge regionale 53/1981, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 172
 (Armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua le prerogative attinenti le competenze di cui all'articolo 4, comma 1, numeri 2) e 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in coerenza alle previsioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160), che prevede la propria applicazione compatibilmente con gli statuti delle Regioni a statuto speciale e con le relative norme di attuazione.
2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale assicura il rispetto della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese continuando ad applicare la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e non applicando il decreto legislativo 184/2025.
Capo XIV
 Disposizioni finali
Art. 173
 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
2. Per le finalità previste dalla riga 1 della Tabella A di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.928 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità previste dalla riga 2 della Tabella A di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4.598,43 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 174
 (Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge che non risultino corredate dalla relativa espressa disposizione finanziaria, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
2. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 175
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.